Tonsura
In risposta alle sette F.T. (False tradizionali): nessuna Tonsura = nessun prete cattolico!
Secondo i canoni 107 e 108 del C.J.C., decreti di legge divina, c’è una netta distinzione tra laici e clero. Questa distinzione è contrassegnata dall’ingresso nello stato clericale. Questa entrata garantisce la “vocazione” di un candidato al sacerdozio ad un Vescovo legittimo in comunione con il Pontefice Romano, ed il cui Seminario sia stato eretto con ordinanza dello stesso Pontefice e con l’approvazione della Santa Sede. Il rito della tonsura è solo un rito. Non si tratta di un ordine che comporti la necessità della trasmissione apostolica. Il rev. Charles Augustine, nel suo “Commentario di diritto canonico” afferma che la tonsura è chiaramente un atto giurisdizionale che deriva interamente dalla facoltà giurisdizionali del Vescovo. Un vescovo che non ha mai ricevuto tale giurisdizione non può esercitarlo per conferire la tonsura. Senza tonsura, un individuo non può diventare un chierico e solo i chierici sono in grado di essere ordinati, (canoni 108 [qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur]; 118): solo i sacerdoti possono diventare pastori e ottenere un ufficio, (canoni 154, 453). Non c’è nessun “tradizionalista” [Nota: i nemici più accaniti del “vero” Papato in esilio], intruppato in fraternità, istituti e pseudo-chiesette varie, o agente da “cane sciolto” liberamente scorrazzante, che oggi possa vantare una missione con “Giurisdizione canonica” e facoltà speciali ricevuta da un Vescovo consacrato sotto Papa Pio XII, l’ultimo Papa validamente eletto che abbia potuto esercitare liberamente il suo ufficio; così tutti questi attuali pretesi, sedicenti “vescovi”, innegabilmente mancano di giurisdizione, che solo può derivare loro dal Romano Pontefice (Papa Pio XII in “Mystici Corporis” e “Ad Sinarum Gentum“).
Infatti “… lui [il S.P. Papa Pio XII] ha insegnato per certo [ancora una volta ai duri di cervice – n.d.r.] che il Vicario di Cristo sulla terra è l’ unico dal quale tutti gli altri Pastori nella Chiesa cattolica ricevono direttamente la loro competenza e la loro missione .’ …
Monsignor Alfredo Ottaviani, cardinale del Santo Uffizio, dichiarava che questo insegnamento… “deve ora essere osservato come interamente ridefinito con certezza, a motivo di ciò che ha detto il Papa Pio XII.”- [fr. Joseph C. Fenton, vero teologo cattolico, 1949.
È peccato mortale: l’ “elusione” e la violazioni della legge sul mandato papale.
“Preferirei piuttosto essere condotto alla morte, che ricevere il Sacramento della Comunione dalla mano di un eretico”. (Papa San Gregorio Magno, Padre e Dottore della Chiesa).
I pseudo-traditionalisti/sedevacantisti sono sordi al fatto che il Papa Pio XII abbia condannato le “consacrazioni” prive di Mandato papale – anche per “gravi emergenze” o per un presunto, così detto, “stato di necessità”.
Pio XII in Ad Apostolorum Principis non ha riconosciuto valide le consacrazioni senza mandato papale “anche” nel caso di supposta emergenza, adducendo il pretesto che s’era ritenuto “lecito nei secoli precedenti”. Vedere Pio XII: enciclica sul crimine delle consacrazioni imposte senza mandato papale, promulgata il 29 giugno 1958!
Questo insegnamento infallibile di Pio XII stronca, annientandoli col Magistero della Chiesa, i gruppi eretici che, con falsi e pretestuosi sofismi, cercano pateticamente di giustificare il loro reato scismatico nel consacrare vescovi senza mandato pontificio, sostenendo che tale pratica si fosse verificata in passato, “nei secoli precedenti”!
Tentare di consacrare un vescovo senza Mandato Pontificio fa incorrere nella scomunica “ipso facto” (1) (automatica) latae sententiae (2) per il (falso) consacrato ed il consacrante. Questo significa che la scomunica avviene nel momento stesso della tentata consacrazione sacrilega: l’atto stesso comporta la pena della scomunica.
(1) ipso facto: non è necessaria un’accusa formale o altra prova per determinarne la colpevolezza.
(2) latae sententiae: è una scomunica che solo il Papa (vero) può rimuovere!
La censura più severa (la pena di scomunica): lo scomunicato non può partecipare al culto pubblico né ricevere il Corpo di Cristo o uno qualsiasi dei sacramenti. Inoltre, se egli sia un chierico, gli è proibito di amministrare un rito sacro o di esercitare un atto di autorità spirituale. Questa condanna (scomunica) si applica estendendosi a a tutti coloro che appartengono o sostengono e partecipano agli atti sacrileghi di queste sette scismatiche antipapali. La chiesa dichiara lo scisma stesso, essere un’eresia!
“Tale dovrebbe essere la nostra sottomissione alla Chiesa, che se apparisse visibile una cosa bianca, che Essa aveva dichiarato nero, noi dovremmo ritenerla nera. (S. Ignazio di Loyola, “Esercizi spirituali”)
“Noi dovremmo costantemente ringraziare il Signore per averci concesso il dono della vera fede, associandoci come figli della Santa Chiesa Cattolica. Quanti sono gli infedeli, gli eretici e gli scismatici che non godono la felicità della “vera” fede! La terra è piena di costoro che sono tutti persi!” – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, dottore della Chiesa.
Giurisdizione episcopale e la sede romana di p. Fenton
Da:
American Ecclesiastical Review
Vol. CXX, gennaio-giugno 1949
Uno dei contributi più importanti alla sacra teologia negli ultimi anni è quello che riguarda l’insegnamento del Santo Padre sull’origine immediata della giurisdizione episcopale nella Chiesa cattolica. Nella sua grande enciclica Mystici corporis, pubblicata il 29 giugno 1943, il Papa Pio XII ha parlato del potere ordinario della giurisdizione dei Vescovi cattolici come qualcosa che viene “conferito su di loro direttamente” dal sovrano Pontefice. [1] Più di un anno prima della pubblicazione della Mystici corporis il Santo Padre ha portato la stessa verità nella sua allocuzione pastorale per i parroci e i predicatori quaresimali di Roma. In questo discorso ha insegnato che il Vicario di Cristo sulla terra è quella da cui tutti gli altri pastori nella Chiesa cattolica “ricevono immediatamente la loro giurisdizione e la loro missione.” [2] . – Nell’ultima edizione della sua opera classica, Institutiones iuris publici ecclesiastici, Monsignor Alfredo Ottaviani dichiara che questo insegnamento, che precedentemente era considerato come “probabilior” o anche come “communis,” ora debba essere ritenute come interamente certo a motivo di ciò che Papa Pio XII ha affermato. [3] La tesi che deve essere accettata e insegnata come certa è un elemento estremamente importante nell’insegnamento cristiano circa la natura della vera Chiesa. La negazione o anche la sola negligenza di questa tesi, inevitabilmente impedirà un’accurata ed adeguata comprensione teologica della funzione di nostro Signore come Capo della Chiesa e dell’unità visibile del Regno di Dio sulla terra. Nel definire questa dottrina, conferendole lo status di istruzione “sicuramente certa”, il Santo Padre ha tratto il lavoro della sacra teologia. – La tesi che vescovi derivano il loro potere di giurisdizione immediatamente dal Sommo Pontefice non è affatto un insegnamento nuovo. Nel suo breve Super soliditate, rilasciato, il 28 novembre 1786 e diretto contro gli insegnamenti del canonista Joseph Valentine Tony, Papa Pio VI ha aspramente censurato il Tony per gli attacchi insolenti di quell’autore sull’insegnamento secondo il quale il romano Pontefice è colui “dal quale i Vescovi stessi derivano la loro autorità” [4]. Papa Leone XIII, nella sua enciclica “Satis cognitum”, datata 29 giugno 1896, ha messo in evidenza un punto fondamentale in questo insegnamento quando ha ribadito, con riferimento a quei poteri che gli altri governanti della Chiesa tengono in comune con San Pietro, l’insegnamento del Papa San Leone I secondo il quale “tutto ciò che Dio aveva dato a questi altri, lo aveva dato attraverso il Principe degli Apostoli. [5]. – Simile insegnamento è enunciato esplicitamente in una comunicazione della Chiesa Romana del Papa S. Innocenzo I, nella sua lettera ai Vescovi africani, rilasciata il 27 gennaio 417. Questo grande Pontefice ha dichiarato che “l’episcopato stesso e tutta la potenza di questo nome” provengono da San Pietro. [6] la dottrina proposta da Papa San Innocenzo ero abbastanza familiare alla gerarchia africana. Era stata sviluppata e insegnata già dai predecessori di coloro ai quale scrisse, nella prima spiegazione sistematica ed estesa dell’Episcopato della Chiesa cattolica. Verso la metà del terzo secolo St Cipriano, il martire – vescovo di Cartagine, aveva elaborato il suo insegnamento sulla funzione di San Pietro e della sua “cattedra” come base dell’unità della Chiesa. [7] S. Optatus, vescovo di Milevi, ed un eccezionale difensore della Chiesa contro gli attacchi dei Donatisti, aveva scritto, intorno all’anno 370, che la “cattedra” di Pietro era la sede verso cui “l’unità dovesse essere mantenuta da tutti,” [8] e che, dopo la sua morte, Pietro aveva “da solo ha ricevuto le chiavi del Regno dei cieli, che dovevano essere consegnate anche (communicandas) per gli altri.” [9] Durante gli ultimi anni del quarto secolo Papa San Siricio aveva asserito l’origine Petrina dell’Episcopato nella sua lettera, Cum in unum, quando designava il Principe degli Apostoli come colui “Da cui l’apostolato e l’episcopato in Cristo derivavano la loro origine.” [10] ed ha introdotto questo concetto nel suo scritto come qualcosa di cui, coloro ai quali era stata indirizzata la sua epistola, avevano perfetta familiarità. Questo era ed è rimasto l’insegnamento tradizionale e comune della Chiesa cattolica. La tesi che vescovi derivano il loro potere di giurisdizione immediatamente dal romano Pontefice, anziché immediatamente da nostro Signore stesso, ha avuto una storia lunga e tremendamente interessante nel campo della teologia scolastica. San Tommaso d’Aquino ha citato nei suoi scritti, senza, tuttavia, dilungarsi eccessivamente [11] due altri scolastici medievali eccezionali, Richard di Middleton [12] e Durandus [13], seguendo il loro esempio. Il trattato teologico di eccezionale valore pre-tridentino sulla Chiesa di Cristo, la Summa de ecclesia del Cardinale John de Turrecremata è esaminato la questione nei minimi dettagli. [14] Turrecremata ha elaborato la maggior parte degli argomenti che i teologi successivi hanno poi utilizzato per dimostrare la tesi. Tommaso de Vio, cardinale Cajetano, ha contribuito molto allo sviluppo dell’insegnamento nel periodo immediatamente precedente al Concilio di Trento. [15]
“Di gran lunga la fonte più importante della dottrina riaffermata da Papa Pio XII è da considerarsi il Concilio di Trento…”
Durante il Concilio di Trento, la tesi è stata discussa dagli stessi padri conciliari. [16] il più forte La presentazione di gran lunga più vigorosa della dottrina in ultimo definita dal Papa Pio XII, è stata fatta nel Concilio di Trento del grande teologo gesuita, James Laynez. [17]. Su diversi argomenti, quelle di Laynez in: “quaestiones, De origine jurisdictionis episcoporum e De modo quo compete un summo pontifice in episcopos derivi”, rimangono le migliori fonti di informazione teologiche sulle relazioni degli altri Vescovi della Chiesa cattolica al Romano Pontefice fino ad oggi.Durante il secolo dopo il Concilio di Trento, tre dei teologi scolastici classici hanno scritto magnifiche spiegazioni con prove della tesi che l’autorità episcopale nella Chiesa di Dio deriva immediatamente dal Vicario di Cristo sulla terra. S. Roberto Bellarmino ha trattato la questione con la sua abituale chiarezza e certezza, [18] utilizzando un approccio un po’ diverso da quello impiegato da Turrecremata e Laynez e più vicino a quella di Gaetano. Francis Suarez ha trattate la tesi “in extenso” nel suo Tractatus de legibuse impostando alcune spiegazioni che completano l’insegnamento del Laynez stesso. [19] Francis Sylvius, nel suo: “polemiche”, riassume i risultati dei suoi grandi predecessori in questo campo e ha compilato quella che rimane fino ad oggi probabilmente la più efficace e completa presentazione dell’insegnamento di tutta la letteratura scolastica. [20] Durante lo stesso periodo una trattazione molto breve ma teologicamente valida dello stesso argomento è stato dato dal portoghese francescano Francis Macedo nel suo Clavibus De Petri. [21] due dei principali teologi del sedicesimo secolo, il tomista, Dominic Soto [22] e Dominic Bannez, [23] ugualmente includono questo insegnamento nel loro “commentari.”. – Il Papa Benedetto XIV acclude una trattazione eccellente di questa tesi nella sua grande opera De synodo diocesana. [24]. Tra le autorità più recenti che hanno affrontato la questione in un modo degno di nota sono i due teologi gesuiti Dominic Palmieri [25] ed il Cardinale Louis Billot. [26]; pure il Cardinale Joseph Hergenroether tratta l’argomento in modo efficace e preciso nella sua grande opera “Chiesa cattolica e stato cristiano.” [27] – L’opposizione più importante alla tesi, come era prevedibile, è venuta dai teologi gallicani Bossuet [28] e Regnier [29] che hanno difeso la causa su questa questione. Anche altri, non infettati dal “virus” Gallicano, si sono opposti a questo insegnamento in tempi passati. Degni di nota tra questi avversari sono stati Francis de Victoria e Gabriel Vasquez. Victoria, sebbene fosse un insigne teologo, sembra avere male interpretato la questione in esame, immaginando che, in qualche modo, nell’insegnamento tradizionale fosse coinvolto l’implicazione che tutti i vescovi fossero stati collocati nella loro sede su indicazione di Roma. [30]. Vasquez, d’altra parte, è stato attratto da una teoria ora desueta, per cui le giurisdizione episcopale era assolutamente inseparabile dal carattere episcopale, e che l’autorità del Santo Padre sui suoi compagni vescovi nella Chiesa di Cristo deve essere spiegata dal suo potere di rimuovere o sostituire la materia o i soggetti sui quali tale competenza viene esercitata. [31] – L’insegnamento del Papa Pio XII sull’origine della giurisdizione episcopale, sicuramente non è un riaffermare che San Pietro e i suoi successori alla romana Sede hanno sempre nominato direttamente ogni altro vescovo all’interno della Chiesa di Gesù Cristo. Significa, tuttavia, che ogni altro vescovo che è l’ordinario di una diocesi, occupa la sua posizione con il consenso e a almeno la tacita approvazione della Santa Sede. Inoltre, significa che il vescovo di Roma può, secondo la costituzione divina della Chiesa stessa, rimuovere in casi particolari, la giurisdizione dei Vescovi e trasferirli ad altra giurisdizione. Finalmente sta a significare che ogni vescovo che non sia in Unione con il Santo Padre non ha alcuna autorità sui fedeli. – Questo insegnamento in alcun modo coinvolge la negazione del fatto che la Chiesa cattolica sia essenzialmente gerarchica e monarchica nella sua costruzione. Non sta d’altra parte nemmeno in conflitto con la verità che i Vescovi residenziali hanno giurisdizione ordinaria, piuttosto che una giurisdizione semplicemente delegata nelle loro chiese. In realtà è certamente la vera spiegazione dell’origine di tale giurisdizione ordinaria nei consacrati che governano le singole comunità dei fedeli, come successori degli Apostoli e come soggetti del Collegio apostolico. Vuol dire quindi che il potere di giurisdizione di questi uomini viene a loro dal nostro Signore, ma attraverso il suo Vicario sulla terra, nel quale soltanto la Chiesa trova il suo centro visibile di unità in questo mondo.
[Joseph Clifford Fenton: L’Università Cattolica d’America – Washington, D.C.1949.]
NOTE DI CHIUSURA:
[1] Cfr. l’edizione di NCWC, n. 42.
[2] Cfr. Osservatore Romano, 18 febbraio 1942.
[3] Cfr Institutiones iuris publici ecclesiastici, 3a edizione (Typis Polyglottis Vaticanis, 1948), I, 413.
[4] Cfr. DB, 1500.
[5] Cfr Codicis iuris canonici fontes, modificato dal cardinale Pietro Gasparri (Typis Polyglottis Vaticanis, 1933), III, 489 f. La dichiarazione del Papa San Leone si trova nel suo sermone sia nel quarto, che nel secondo anniversario della sua elevazione all’ufficio papale.
[6] DB, 100.
[7] Cfr Adhemar D’Ales, La theologie de Saint Cyprien (Paris: Beauchesne, 1922), pp. 130 ff.
[8] Cfr. Libri sesso contra Parmenianum Donatistam, II, 2.
[9] Cfr ibid., VII, 3.
[10] Cfr EP. V.
[11] S. Tommaso ha insegnato nel suo Summa contra gentiles, lib. IV, cap. 76, che, per preservare l’unità della Chiesa, il potere delle chiavi deve essere trasmesso, mediante Pietro, agli altri pastori della Chiesa. Gli scrittori successivi fanno anche riferimento al suo insegnamento della Summa Theologiae, in IIa-IIae, q. 39, art. 3, nel suo commento sulle sentenze di Pietro Lombardo, IV, Dist. 20, art. 4 e al suo commento al Vangelo secondo Matteo, in cap. XVI, n. 2, a sostegno della tesi che i vescovi derivano loro potere di giurisdizione immediatamente dal Sovrano Pontefice.
[12] di cfr Richard commento sulle condanne, lib. IV, Dist. 24.
[13] Cfr D. annulipes a Sancto Porciano Ord. Praed. et Meldensis Epiccopi nei libri di Petri Lombardi sententias theologicas IIII (Venezia, 1586), lib. IV, Dist. 20, d. 5, n. 5, p. 354.
[14] Cfr Summa de ecclesia (Venezia, 1561), lib. II, capitoli 54-64, pp. 169-188. Tesi di Turrecremata sono identiche a quelle stabilite dal Papa Pio XII, anche se la sua terminologia è diverso. Il Santo Padre parla dei Vescovi che ricevono il loro potere di giurisdizione “immediatamente” dalla Santa Sede, cioè, dal nostro Signore attraverso il sovrano Pontefice. Turrecremata, d’altra parte, parla dei Vescovi come riceventi il loro potere di giurisdizione “mediatamente” o “immediatamente” del Santo Padre, cioè, da lui direttamente o da un altro il potere di agire nel suo nome. Di [15] Cf. Cajetan de comparatione auctoritatis Papae et concilii, cap. 3, nella edizione di p. Vincent Pollet della sua Scripta theologica (Roma: The Angelicum, 1935), I, 26 f.
[16] Cfr Sforza Pallavincini Histoire de concile de Trente (Montrouge: Migne, 1844), lib. XVIII, capitoli 14 ff; Lib. XXI, capitoli 11 e 13, II, 1347 ff; III, 363 ff; Hefele-Leclercq, Histoire des conciles(Parigi: Letouzey et Ane, 1907 ff), IX, 747 ff; 776 ff.
[17] nell’edizione di Hartmann Grisar di Laynez’ Disputationes Sebastian (Innsbruck, 1886), I, 97-318.
[18] Cfr. De Romano Pontifice, lib. IV, capitoli 24 e 25.
[19] Cfr. Lib IV, cap. 4, in Theologiae cursus completus (MTCC) XII di Migne, note di Suarez FF. 596 su questa materia nel suo trattato De Summo Pontifice nel suo Opus de triplici virtute theologica, De fide, tratto. X, sezione I. [20] Cfr. lib. IV, q. 2, art. 5, Opera omnia (Anversa, 1698), V, 302 ff.
[21] Cfr. clavibus De Petri (Roma, 1560), Lib. I, cap 3, 36 pp. ff.
[22] Cfr. In quartam sententiarum (Venezia, 1569), Dist. 20, d. 1, art. 2, 4, I, 991 conclusio.
[23] Cf. Scholastica commentaria in secundam secundae Angelici Doctoris D. Thomae (Venezia, 1587), in d. 1, art. 10, dub. 5, concl. 5, colonne 497 ff. [24] Cfr. In Lib. I, cap. 4, n. 2 ff, in MTCC, XXV, 816 ff.
[25] Cfr Tractatus de Romano Pontifice (Roma, 1878), 373 ff.
[26] Cfr Tractatus de ecclesia Christi, 5a edizione (Roma: l’Università Gregoriana, 1927) I, 563 ff.
[27] Cf. Chiesa cattolica e stato cristiano (Londra, 1876), I, 168 ff.
[28] Cfr Defensio declarationis cleri Gallicani, lib. VIII, capitoli 11-15, nelle Oeuvres complètes (Paris, 1828), XLII, 182-202.
[29] Cfr Tractatus de ecclesia Christi, pars. II, sez. I, nel MTCC, IV, 1043 ff. [30] Cfr. Relectiones undecim, in rel. II, De potestate ecclesiae (Salamanca, 1565), pp 63 ff. [31] Cfr. In primam secundae Sancti Thomae (Lyons, 1631), II, 31.
“È necessario per la salvezza che tutti i fedeli di Cristo siano soggetti al Romano Pontefice.” (Concilio Lateranense V)