TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (15)
HENRICUS DENZINGER
ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT
ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.
ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM
De rebus fidei et morum
HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI
Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar
(Da Vittore II a Urbano III)
VITTORE II: 16 aprile 1055-28 luglio 1057
STEFANO IX (X): 3 agosto IO57-29 marzo 1058
NICOLA II: 6 dicembre 1058-27 luglio 1061
Concilio di Roma 1059.
La professione di fede nell’Eucaristia prescritta a Berengario
690. Io Berengario.. riconosco la fede vera ed apostolica, anatemizzo ogni eresia, specialmente quella di cui sono stato finora accusato: essa osa affermare che il pane e il vino che sono posti sull’altare dopo la Consacrazione siano solo un sacramento e non il vero corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e che non possano essere tenuti o spezzati dalle mani dei sacerdoti o schiacciati dai denti dei fedeli in alcun modo sensibile, se non nell’unico sacramento. Ora io sono d’accordo con la santa Chiesa romana e con la Sede Apostolica, e professo con la mia bocca ed il mio cuore che riguardo al Sacramento della mensa del Signore io ritengo quella fede che il signore e venerabile Papa Niccolò e questo santo Concilio, con autorità evangelica e apostolica, mi hanno trasmesso di ritenere e confermare: cioè che il pane e il vino che sono posti sull’altare, dopo la Consacrazione, non siano solo un Sacramento, ma anche il vero Corpo e il vero Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e che siano toccati e spezzati dalle mani dei Sacerdoti e schiacciati dai denti dei fedeli in modo sensibile, non solo nel Sacramento, ma nella verità; lo giudico dalla santa e consustanziale Trinità, e dai santissimi Vangeli di Cristo. Quanto a coloro che si oppongono a questa fede, affermo che con le loro dottrine ed i loro seguaci siano degni di anatema eterno.
Concilio Lateranense, aprile 1060.
Ordinazioni simoniache
691. Il signor Papa Niccolò, che presiedeva il sinodo nella basilica di Costantino, disse: (Paragrafo 1) Decidiamo che non si debba avere pietà dei simoniaci per quanto riguarda il mantenimento del loro rango; al contrario, li condanniamo secondo le sanzioni dei Canoni e dei decreti dei santi Padri e decretiamo, in virtù dell’Autorità Apostolica, che debbano essere deposti.
692. (Paragrafo 2) Riguardo a coloro che sono stati ordinati da simoniaci, non per denaro ma gratuitamente – poiché la questione è stata a lungo dibattuta – sciogliamo ogni nodo di dubbio in quanto non permettiamo a nessuno in futuro di avere dubbi su questo capitolo. … A coloro che finora siano stati consacrati gratuitamente da simoniaci…, permettiamo di rimanere negli Ordini che hanno ricevuto. Tuttavia, in virtù dell’autorità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, proibiamo in ogni modo che qualcuno dei nostri successori tracci o stabilisca una regola per sé o per qualcuno dei suoi successori. – Infatti, non è stata l’autorità degli antichi Padri a promulgare ciò ordinandolo o concedendolo, ma è stata la troppo grande angustia dei tempi a costringerci a permetterlo.
693. (Par. 3.) Del resto, se qualcuno si lascia consacrare da uno che non dubiti sia un simoniaco, sia colui che consacra sia colui che è consacrato non devono essere sottoposti ad una sentenza di condanna diseguale, ma entrambi devono essere deposti, fare penitenza e rimanere privi della loro dignità.
694, (Par. 5) Il Vescovo Niccolò a tutti i Vescovi: Abbiamo emanato un decreto riguardante la triplice eresia simoniaca: cioè, riguardo ai simoniaci che ordinano o sono stati ordinati simoniacamente, ai simoniaci che sono stati ordinati simoniacamente da non simoniaci e ai simoniaci che sono stati ordinati non simoniacamente da simoniaci: I simoniaci che sono stati ordinati o che ordinano in modo simoniaco devono essere privati del loro grado secondo i Canoni ecclesiastici. Allo stesso modo, i simoniaci che sono stati ordinati in modo simoniaco da non simoniaci devono essere rimossi dall’ufficio acquisito in modo sbagliato. Per quanto riguarda i simoniaci che sono stati ordinati in modo non simoniaco da simoniaci, concediamo, a causa delle necessità del tempo, che per misericordia possano rimanere nel loro ufficio per imposizione delle mani.
ALESSANDRO II: 1 ottobre 1061-21 aprile 1073.
Lettera “Super causas” al Vescovo Reinaldo di Como, 1063.
Condanna delle ordalie.
695. Ci siamo consultati pubblicamente sul vostro presbitero Guillandus (Gisandus) sospettato dell’omicidio del suo Vescovo, vostro predecessore… Se non ci sono accusatori certi, allora, secondo ciò che impone la giustizia e senza controversie, il presbitero deve ricevere di nuovo tutto ciò che ha perso ingiustamente per questo motivo, sia il sacerdozio che l’insieme dei suoi benefici; ma lasciamo al vostro giudizio, se non ci sono accusatori, che egli presenti di sua iniziativa una giustificazione a due Sacerdoti suoi parenti. – Infine, vogliamo che non usiate e non chiediate in alcun modo la legge popolare che non ha alcuna sanzione canonica, cioè il contatto con l’acqua bollente o ghiacciata, o con un ferro rovente, o con qualsiasi invenzione popolare (perché queste sono pure invenzioni in cui opera l’invidia); inoltre, lo proibiamo fermamente in virtù dell’Autorità Apostolica.
Lettera “Licet ex” al principe Landolfe di Benevento, 1065.
Tolleranza delle convinzioni religiose altrui.
698. Sebbene non dubitiamo che sia per zelo di devozione che vostra eccellenza ordinI di condurre gli ebrei al culto del Cristianesimo, abbiamo tuttavia ritenuto necessario inviarvi la nostra lettera per ammonirvi, poiché sembra che lo facciate per uno zelo disordinato. Infatti il nostro Signore Gesù Cristo, come leggiamo, non costrinse nessuno al suo servizio con la forza, ma, essendo lasciata a ciascuno la libertà di giudicare da sé, tutti coloro che Egli aveva predestinato alla vita eterna non li chiamò fuori dall’errore con un giudizio, ma versando il proprio sangue… Allo stesso modo, il beato Gregorio proibisce in una delle sue lettere che questo stesso popolo sia portato alla fede con la violenza (cfr. 480).
GREGORIO VII: 22 aprile 1073-25 maggio 1085
Concilio di Roma: professione di fede di Berengario di Tours, 11 febbraio 1079.
La presenza eucaristica di Cristo.
700. Io, Berengario credo con il mio cuore e confesso con la mia bocca che il pane ed il vino che sono sull’altare siano, per il mistero della santa preghiera e per le parole del nostro Redentore, cambiati sostanzialmente nella Carne e nel Sangue veri, ripuliti e vivificanti da nostro Signore Gesù Cristo, che dopo la Consacrazione siano il vero Corpo di Cristo, che è nato dalla Vergine, che, offerto per la salvezza del mondo, sia stato appeso alla croce, che sieda alla destra del Padre, e sia il vero sangue di Cristo sgorgato dal suo fianco, non solo in modo figurato ed in virtù del Sacramento, ma nella sua propria natura e verità di sostanza. Come questa breve dichiarazione contiene: come ho letto e come lo intendete voi, così lo credo io, e non insegnerò più contro questa fede. Dio aiuti me e questi santi Vangeli di Dio.
URBANO II: 12 marzo 1088-29 luglio 1099
Lettera “Debent subditi” al Vescovo Pietro di Pistoia e all’abate Rustico di Vallombrosa, 1088.
L’invalidità dell’ordinazione ricevuta da un simoniaco
701. … Come abbiamo appreso dalla sua confessione, Daiberto fu sì ordinato diacono dal simoniaco Guezelo, ma non in modo simoniaco, e per sentenza del beato Papa Innocenzo fu dichiarato, come sappiamo, che, in quanto eretico, Guezelo, che è stato ordinato da eretici, dal momento che non aveva nulla, non poteva dare nulla a colui che gli ha imposto le mani. Confermati dall’autorità di un così grande Papa e rafforzati dalla testimonianza di Papa Damaso, che dice: “È necessario ripetere ciò che è stato fatto male”, poiché le necessità della Chiesa sono pressanti, stabiliamo nuovamente come diacono Daiberto che si è distaccato nel corpo e nell’anima dagli eretici, e che si applica con tutte le sue forze al bene della Chiesa. Riteniamo che ciò non sia da considerarsi una reiterazione, ma solo una piena collazione del diaconato, poiché, come abbiamo detto, chi non ha nulla non può dare nulla.
Lettera “Gaudemus filii” a Lanzo, Rodolfo e altri, 1 febbraio 1091.
702. L’invalidità dell’ordinazione ricevuta da un simoniaco.
Questi, tuttavia, deve essere esaminato in modo assoluto, cioè se (Poppo) sia stato ordinato simoniacamente dalle mani del suddetto Arcivescovo di Treviri. Perché tutto ciò che ha ricevuto da lui in modo straordinario e indegno, lo riteniamo nullo secondo il giudizio dello Spirito Santo ed in virtù dell’Autorità presente in noi: ordiniamo che questi riceva gli Ordini da un Vescovo cattolico. Poiché chi ordina e non ha nulla non ha nulla da dare.
Concilio di Benevento, iniziato il 18 marzo 1091.
Il carattere sacramentale del diaconato
703. Can. 1. Nessuno può più essere eletto Vescovo se non sia stato trovato pio negli Ordini sacri. Ora noi chiamiamo Ordini sacri il diaconato e il presbiterato. Di questi, infatti, leggiamo che la Chiesa primitiva li avesse; solo per essi abbiamo un precetto dell’Apostolo.
PASQUALE II: 14 agosto 1099-21 gennaio 1118
Concilio Lateranense, quaresima del 1102.
Obbedienza alla Chiesa.
704. Anatemizzo tutte le eresie, specialmente quelle che turbano lo stato attuale della Chiesa, che insegnano ed affermano che l’anatema debba essere ignorato e le leggi della Chiesa disattese. E prometto obbedienza al Pontefice della Sede Apostolica, il signor Pasquale ed i suoi successori, prendendo a testimone Cristo e la Chiesa, affermando ciò che la Chiesa santa ed universale afferma e condannando ciò che essa condanna.
Concilio di Guastalla, 22 ottobre 1106
Ordinazioni eretiche e simoniache
705. (4) Già da molti anni l’estensione dell’Impero teutonico è stata separata dall’unità della Sede Apostolica. Ora, in questo scisma, il pericolo è diventato così grande – lo diciamo con grande dolore, che a malapena si trovano alcuni Sacerdoti o chierici cattolici in regioni così estese. Poiché, dunque, molti figli sono gettati in questa devastazione, la necessità della pace cristiana esige che il cuore materno della Chiesa si apra a loro. Sulla base degli esempi e degli scritti dei nostri Padri, che in tempi diversi hanno accolto nei loro ordini Novaziani, Donatisti ed altri eretici, accogliamo nell’ufficio episcopale i Vescovi di questo impero che siano stati ordinati durante lo scisma, a meno che non si dimostrino intrusi, simoniaci o criminali. La stessa cosa stabiliamo per i chierici, qualunque sia il loro ordine, che la loro vita e la loro scienza raccomandano.
Concilio Lateranense, 7 marzo 1110.
Saccheggio dei naufraghi e simonia.
706. Can. 9. Chi saccheggia i beni dei naufraghi, sia escluso dalla soglia della Chiesa come i saccheggiatori ed i fratricidi.
707. Can. 10. (1) Ciò che è stato deciso per i simoniaci, lo confermiamo anche noi, secondo il giudizio dello Spirito Santo, con la nostra Autorità Apostolica. (2) Pertanto, tutto ciò che è stato acquisito, sia negli Ordini sacri che negli affari ecclesiastici, mediante la promessa o il dono di denaro, decidiamo che sia nullo e non potrà mai avere alcun valore. (4) Quanto a coloro che hanno accettato consapevolmente di essere consacrati – o meglio: profanati – dai simoniaci, dichiariamo la loro consacrazione essere totalmente nulla.
708. Can. 15. Prescriviamo inoltre che per il Crisma, il Battesimo e la sepoltura non sia mai richiesto nulla.
GELASIO II: 24.1.1118 – 28.1.1119
CALLISTO II: 2.2.1119 – 13.12.1124
1° Concilio di LATERANO (9° ecumenico)
18-27 marzo-(6 aprile ?)1123
Canoni.
Simonia, celibato, investitura.
710. Can. 1 “Seguendo l’esempio dei santi Padri” e rinnovando il dovere del nostro ufficio, “proibiamo in ogni modo, con l’autorità della Sede Apostolica, che qualcuno sia ordinato o promosso nella Chiesa di Dio per denaro. Se qualcuno abbia ottenuto l’ordinazione o la promozione nella Chiesa in questo modo, sia totalmente privato della dignità ottenuta.
711. Can. 3 (al. 7). Proibiamo assolutamente ai Sacerdoti, ai diaconi e ai suddiaconi di avere concubine o mogli sotto il loro tetto e di convivere con altre donne, ad eccezione di quelle che il Concilio di Nicea (Can. 3) ha permesso di vivere con loro solo per necessità, cioè la madre, la sorella, la zia paterna o materna o altre donne simili, che non possano dare adito ad alcun sospetto giustificato.
712. Can.4 (al. 8). Inoltre, in conformità con l’ordinanza del beato Papa Stefano, stabiliamo che i laici, per quanto religiosi, non abbiano il potere di disporre in alcun modo dei beni ecclesiastici; ma, secondo i Canoni degli Apostoli (can. 38, al. 39), Se dunque qualcuno dei principi o di altri laici si arrogasse il diritto di disporre, regalare o possedere i beni ecclesiastici, sia considerato un sacrilego.
ONORIO II :15.12.1124 – 13.2.1130
INNOCENZO II :14.2.1130 – 24.9.1143
2° concilio LATERANO (10° ecumenico) iniziato il 4 aprile 1139
Simonia e usura
715. (Can. 2). Se qualcuno ha acquistato una prebenda, un priorato, un decanato, un onore o una promozione ecclesiastica, o una qualsiasi delle cose sacre della Chiesa, come il santo crisma, l’olio santo, o la consacrazione di altari o chiese, a prezzo di denaro, spinto dall’esecrabile passione dell’avarizia, sia privato dell’onore illecito; e sia il compratore che il venditore e l’intermediario siano infamati. E né per il sostentamento, né sotto l’apparenza di una consuetudine, si richieda qualcosa a qualcuno prima o dopo, né il destinatario stesso dia qualcosa, perché questa è simonia; ma goda liberamente e senza alcuna attenuazione della dignità e del beneficio che gli sono stati conferiti.
716. Can. 13. L’insaziabile avidità degli usurai è detestabile e scandalosa agli occhi delle leggi divine e umane, ed è respinta dalla Scrittura nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Perciò la condanniamo e la escludiamo da ogni consolazione della Chiesa, ordinando che nessun Arcivescovo, Vescovo o Abate di qualsiasi ordine, o chierico ordinato, osi ammettere gli usurai ai Sacramenti senza estrema prudenza. siano ritenuti infami per tutta la vita e privati della sepoltura ecclesiastica se non giungono alla resipiscenza.
La falsa penitenza e l’esistenza dei Sacramenti.
717. Tra le altre cose, c’è una cosa che turba profondamente la santa Chiesa: la falsa penitenza. Chiediamo quindi ai nostri fratelli nell’Episcopato e ai Sacerdoti di non permettere che le anime dei laici siano ingannate da false penitenze e quindi incatenate all’inferno. Sembra che una falsa penitenza si verifichi quando, disprezzando la maggior parte dei peccati, si fa penitenza per uno solo, o quando si fa penitenza per uno solo senza rinunciare ad un altro. Per questo è scritto: “Chi ha osservato tutta la legge, ma inciampa in un punto, è colpevole di tutto” (Gc. II,10), cioè in tutto ciò che concerne della vita eterna. Infatti, sia che abbia commesso tutti i peccati, sia che persista in uno solo, non entrerà per la porta della vita eterna. C’è falsa penitenza anche quando il penitente non rinunci ad un ufficio curiale o commerciale che non possa in alcun modo esercitare senza peccato, o se l’odio alberga nel suo cuore, o se non dà soddisfazione a chi ha offeso, o se essendo offeso non perdona l’offensore, o se si prendono le armi contro la giustizia.
718. (Can. 23): “Quanto a coloro che, sotto l’apparenza della religione, condannano il Sacramento del Corpo e del Sangue del Signore, il Battesimo dei bambini, il Sacerdozio e gli altri Ordini ecclesiastici, nonché il vincolo del Matrimonio legittimo, noi li espelliamo dalla Chiesa di Dio e li condanniamo come eretici”, ed ordiniamo che siano sottoposti al controllo dei poteri secolari. Con il vincolo della stessa condanna leghiamo anche coloro che prendono le loro difese. “
Concilio di Sens. Iniziato il 2 giugno 1140 (1141?).
Errori di Pietro Abelardo.
721.1 Il Padre è piena potenza, il Figlio ha una certa potenza, lo Spirito Santo non è potenza.
722. 2 Lo Spirito Santo non è della sostanza del Padre, ma dell’anima del mondo.
723. 3 Cristo non ha assunto la carne per liberarci dal giogo del diavolo.
724. 4. Né il Dio-uomo né questo Cristo sono la terza persona della Trinità.
725. 5. Il libero arbitrio è sufficiente da solo per un certo bene.
726. 6. Dio può fare solo ciò che fa e permettere ciò che permette, o solo in questo modo o in questo momento e non altrimenti.
727. 7. Dio non deve e non può impedire il male.
728. 8. Da Adamo non abbiamo contratto la colpa, ma solo la pena.
729. 9. Non hanno peccato coloro che hanno crocifisso Cristo senza saperlo.
730. 10. Ciò che viene fatto per ignoranza non può essere imputato a colpa.
731. 11. In Cristo non c’era lo Spirito del timore del Signore.
732. 12. Il potere di legare e sciogliere fu dato solo agli Apostoli, non ai loro successori.
733. 13. Con le opere l’uomo non diventa né migliore né peggiore.
734. 14. Al Padre, poiché non è di nessun altro, appartiene in senso proprio e speciale l’onnipotenza, ma non anche la sapienza e la bontà.
735. 15. Anche il timore religioso è escluso dalla vita futura.
736. 16. Il diavolo suscita suggestioni apponendo pietre o erbe.
737. 17. La venuta alla fine dei secoli potrebbe essere attribuita al Padre.
738. 18. L’anima di Cristo non è scesa all’inferno da sola, ma solo con il suo potere.
739. 19. Né l’opera né la volontà, né la concupiscenza né il piacere che la muovono sono peccaminosi, e non dobbiamo desiderare che si estinguano.
Lettera “Apostolicam Sedem” al Vescovo di Cremona, data incerta.
Battesimo di desiderio
741. Il presbitero di cui hai detto che finì i suoi giorni senza l’acqua del Battesimo, affermiamo senza esitazione che, poiché perseverò nella fede della santa Madre Chiesa e nella professione del Nome di Cristo, fu liberato dal peccato originale e ottenne la gioia della patria celeste. Si legga anche l’ottavo libro di Agostino De civitate Dei dove si legge, tra l’altro: “Il Battesimo è amministrato in modo invisibile quando non è il disprezzo per la religione, ma la barriera della necessità che lo esclude”. Aprite anche il libro del beato Ambrogio De obitu Valentiani che afferma la stessa cosa. Avendo risolto le questioni, dunque, attenetevi alle concezioni dei Padri docenti, e fate presentare costantemente nella vostra Chiesa preghiere ed offerte per il presbitero che avete menzionato.
CELESTINO II: 26 settembre. 1143-8 marzo 1144
LUCIO II: 12 marzo 1144-15 febbraio 1145
EUGENIO III: 15 febbraio 1145-8 luglio 1153
Concilio di Reims, iniziato il 21 marzo 1148
La Trinità divina
745. “Riguardo al primo (capitolo) solo il Romano Pontefice definì, affinché nessun concetto in teologia facesse una separazione tra natura e persona, e affinché non si parlasse di Dio come ‘Essenza divina’ solo nel senso di un ablativo, ma anche nel senso di un nominativo. “
ANASTASO IV: 12 luglio 1153-3 dicembre 1154.
ADRIANO IV: 4 dicembre 1154-1 settembre 1159.
ALESSANDRO III: 7 settembre 1159-30 agosto 1181
Concilio di Tours, iniziato il 19 maggio 1163.
Il prestito ad interesse.
747. (Cap. 2) Molti tra il clero, e lo diciamo con dolore, anche tra coloro che per professione ed abitudine hanno lasciato il presente secolo, certamente si sottraggono al consueto prestito ad interesse perché più chiaramente condannato, ma prendono in pegno i beni dei bisognosi a cui hanno prestato denaro, e ricevono i frutti prodotti oltre il capitale prestato. Perciò l’autorità del Consiglio Generale ha decretato che d’ora in poi nessuno che sia stabilito nel clero abbia l’ardire di praticare questo o qualsiasi altro tipo di prestito ad interesse. E se finora qualcuno ha ricevuto in pegno i beni di qualcuno dopo avergli dato del denaro secondo questa clausola o con questa condizione, deve restituire incondizionatamente i suoi beni al debitore se, tolte le spese, ha già ricevuto il suo capitale dai frutti prodotti. E se ha un deficit, dopo averlo riscosso, la proprietà deve essere restituita gratuitamente al suo padrone. Ma se dopo questo decreto ci sarà qualche ecclesiastico che persevererà in questi detestabili guadagni usurari, sia messo in pericolo il suo ufficio ecclesiastico, a meno che non si tratti di un beneficio della Chiesa che pensava di dover riscattare in questo modo dalla mano di un laico.
Lettera “Ex litteris tuis” al sultano residente a Iconio, 1169.
748. Il corpo di Maria incorrotto dopo la sua morte.
(Maria) infatti concepì senza disonore, partorì senza dolore e partì da qui senza corruzione, secondo la parola dell’Angelo, o meglio: di Dio per mezzo dell’Angelo, affinché sia manifesto che Ella è piena e non semipiena di grazia, e perché Dio, il Figlio, adempia fedelmente l’antico comandamento che ha insegnato un tempo, cioè onorare il padre e la madre, e perché la carne verginale di Cristo, assunta dalla carne della Madre vergine, non differisca del tutto da essa.
Lettera “Cum in nostra” all’Arcivescovo Guglielmo di Sens, 28 Maggio 1170.
749. L’errore di Pietro Lombardo sull’umanità di Cristo.
Quando vi siete insediati nel vostro ufficio alla nostra presenza, vi abbiamo ingiunto a voce di riunire a voi i vostri Vescovi suffraganei a Parigi e di lavorare efficacemente per rimuovere la falsa dottrina di Pietro, ex Vescovo di Parigi, in cui si dice che Cristo, in quanto uomo, non sia un qualche cosa. Per questo chiediamo alla vostra fraternità, con rescritto apostolico, che… convochiate a Parigi i vostri suffraganei e che, insieme a loro e ad altri uomini religiosi e prudenti, vi adoperiate per abrogare completamente la suddetta dottrina, e che prescriviate che i professori e gli studenti che si dedicano alla teologia insegnino che Cristo, così come è un Dio perfetto, è anche un uomo perfetto composto da un’anima e da un corpo.
Lettera “Cum Christus” all’arcivescovo Guglielmo di Reims, 18 febbraio 1177.
L’errore sull’umanità di Cristo.
750. Poiché Cristo, Dio perfetto, è un uomo perfetto, è sorprendente vedere con quale temerarietà qualcuno osi dire che Cristo non sia qualcosa in quanto è uomo. Per evitare che un tale inganno si diffonda nella Chiesa o che si introduca un errore, ordiniamo alla vostra fraternità, con rescritto apostolico… che, in virtù della nostra Autorità e sotto pena di anatema, proibiate a chiunque, d’ora in poi, di osare affermare che Cristo non sia alcunché in quanto uomo, poiché, come è vero Dio, è anche vero uomo, sussistendo da un’anima razionale e da una carne umana.
3° Concilio di LATERANO (11° Œcum. 5-19 (22?) marzo
3a sessione, 19 o 22 marzo
Simonia
751 . Cap. 10. I monaci non devono essere accolti in un monastero per denaro… Se qualcuno, dopo essere stato espulso, ha dato del denaro per essere ricevuto, non andrà fino agli ordini sacri; colui che ha ricevuto questo denaro sarà punito con la privazione del suo ufficio.
Lettera “In civitate tua” all’Arcivescovo di Genova, data incerta.
753. Contratto di vendita illecita
Dite che nella vostra città capita spesso che alcune persone si procurino pepe, cannella o altri beni che in quel momento non valgono più di cinque sterline, e che promettano che a una certa data pagheranno sei sterline a coloro dai quali hanno ricevuto questi beni. Ma anche se un tale contratto non può essere chiamato usura a causa di tale forma, i venditori incorrono comunque in un peccato, a meno che non ci sia qualche dubbio sul fatto che la merce varrà di più o di meno al momento del pagamento, e quindi i vostri concittadini avrebbero molta cura della loro salvezza se si astenessero da contratti di questo tipo, perché i pensieri degli uomini non possono essere nascosti a Dio Onnipotente.
Lettera “Ex publico instrumento” Al Vescovo di Brescia, data incerta.
754. Il vincolo del matrimonio
Poiché la suddetta donna è stata effettivamente sposata dal suddetto uomo, ma secondo le sue parole non è stata unita a lui fino ad ora, chiediamo alla vostra fraternità, ordinandolo in uno scritto apostolico, che se il suddetto uomo non abbia conosciuto carnalmente questa donna e questa donna, come ci informate, vuole entrare in un ordine religioso, e dopo aver ricevuto da lei sufficienti garanzie che entro due mesi entrerà in un ordine religioso o tornerà dal marito, voi la assolvete, senza alcuna possibile opposizione o appello, dalla sentenza (di scomunica) da cui è vincolata, in modo che se entrerà in un ordine religioso, ciascuno restituirà all’altro ciò che ha evidentemente ricevuto da lui, e l’uomo stesso, se prenderà l’abito religioso, sarà autorizzato a contrarre un altro matrimonio. Infatti, ciò che il Signore dice nel Vangelo, che non è lecito all’uomo allontanare la propria moglie se non per fornicazione (Mt V, 32 Mt XIX, 9), va inteso, secondo l’interpretazione della santa parola, di coloro il cui matrimonio è stato consumato dall’unione carnale senza la quale il matrimonio non può essere consumato, e quindi se la suddetta moglie non è stata conosciuta dal marito, è lecito che entri in religione.
Lettera (frammenti) “Verum post” all’Arcivescovo di Salerno, data incerta.
Effetti del consenso matrimoniale.
755. Dopo il legittimo consenso “de praesenti” è lecito che uno dei due, anche se l’altro si opponga, scelga il monastero, come del resto i santi sono stati tenuti lontani dal matrimonio da una chiamata, almeno fino a quando non sia esistita tra loro un’unione carnale. E se l’altro che rimane, nonostante la monizione, non vuole mantenere la continenza, gli è permesso di contrarre un secondo matrimonio; poiché non sono diventati una sola carne, l’uno può benissimo passare a Dio e l’altro rimanere nel mondo.
756. Se (tra un uomo e una donna) c’è un consenso lecito “de præsenti“…, in modo che l’uno accolga espressamente l’altro come suo sposo con mutuo consenso e con le parole consuete… che ci sia stato o meno un giuramento, non è permesso alla donna di sposare un altro. E se si è sposata, e anche se ne è seguita un’unione carnale, deve essere separata da quello e costretta dalla severità ecclesiastica a ritornare al primo, e questo anche se altri pensino diversamente e anche alcuni dei nostri predecessori possono aver giudicato diversamente.
Lettera (frammento) al Vescovo Ponzio di Clermont (?), data incerta.
La forma del Battesimo.
757. Se qualcuno immerge un neonato tre volte nell’acqua nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, e non dice: “Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen”, il neonato non è battezzato.
758. Ma quelli in cui c’è qualche dubbio se siano stati battezzati, saranno battezzati anteponendo le parole: “Se sei battezzato, io non ti battezzo; ma se non sei ancora battezzato, io ti battezzo, ecc…”. “
LUCIO III: 1 settembre 1181- 25 novembre 1185
Concilio di Verona, fine ottobre – inizio novembre 1184.
Condanna degli errori delle sette secolari riguardo al potere della gerarchia della gerarchia.
760. Con questa costituzione, in virtù dell’autorità apostolica, condanniamo tutte le eresie, con qualsiasi nome si chiamino: in primo luogo, quindi, decretiamo che i catari e i patarini siano soggetti a un anatema perpetuo, così come coloro che si chiamano falsamente Umiliati o Poveri di Lione, Passagiani, Giuseppini e Arnoldisti con un nome falso.
761. E poiché alcuni, sotto l’apparenza di pietà… si arrogano l’autorità di predicare… leghiamo con lo stesso vincolo di anatema tutti coloro che, pur essendo stati interdetti o non inviati, osino predicare privatamente o pubblicamente senza aver ricevuto l’autorità della Sede, e tutti coloro che non temono di pensare ed insegnare diversamente riguardo al Sacramento del Corpo e del Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, o al Battesimo, o alla Confessione dei peccati, o al Matrimonio, o agli altri Sacramenti della Chiesa, da quanto viene predicato e osservato dalla santissima Chiesa romana, nonché, in generale, tutti coloro che questa stessa Chiesa romana o i vari Vescovi nelle loro diocesi con il consiglio dei chierici, o i chierici stessi quando la sede fosse vacante, hanno giudicato eretici, se necessario, con il consiglio dei Vescovi vicini.
Lettera “Dilectæ in Christo” al Vescovo Simone di Meaux, data incerta
Castrazione
762. La priora ed il convento di Colonantia interpellano la Sede Apostolica per sapere se un giovane, a cui sono stati asportati gli organi sessuali, possa essere ordinato al sacerdozio con il permesso dei canonici. Ansiosi di vedere osservata la distinzione canonica in questa materia, con questo scritto apostolico incarichiamo la vostra fraternità di ricercare la verità con grande diligenza, per sapere se sia stato castrato da nemici o da dottori, o se egli stesso si sia messo le mani addosso perché non sapeva come opporsi al vizio della carne. I canoni ammettono i primi (128 – a) se sono altrimenti idonei, ma ordinano che il terzo sia punito come omicida di se stesso.
URBANO III: 25 novembre 1185 – 19/20 ottobre 1187
Lettera “Consuluit nos” ad un Sacerdote di Brescia, data incerta.
Usura.
764. La vostra bontà ci ha chiesto se nel giudizio delle anime dobbiamo considerare come un usuraio che, non potendo altrimenti prestare, presta denaro nella convinzione che, anche senza l’esistenza di alcun contratto, riceverà più del suo capitale; o se qualcuno incorre nella stessa pena se, come si dice comunemente, non acconsente ad un giuramento finché, anche senza richiederlo, non ne tragga qualche beneficio; e se un mercante debba essere condannato alla stessa pena se vende le sue merci ad un prezzo molto più alto quando il tempo per il pagamento è notevolmente più lungo rispetto al caso in cui il prezzo di acquisto gli venga pagato subito. Ma poiché è chiaro dal Vangelo di Luca cosa ci si debba aspettare in questi casi, quando dice: “Prestate senza aspettarvi nulla in cambio” (Lc. VI, 35), si deve giudicare che queste persone agiscano in modo sbagliato a causa della loro intenzione di trarre profitto – poiché ogni usura e ogni eccedenza nella restituzione sono proibite dalla legge – e nel giudizio delle anime devono essere fermamente esortate a restituire ciò che hanno acquisito in questo modo.
TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA (16) “da GREGORIO VIII ad INNOCENZO III”.