TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (37): “Da PIO IX (1872-1878) a LEONE XIII (1878-1886)

TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (37)

HENRICUS DENZINGER

ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT

ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.

ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM

De rebus fidei et morum

HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI

Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar

(da PIO IX, 1872-1878; a LEONE XIII, 1878-1886)

Risposta del Sant’Uffizio al Vicario Apostolico dell’Oceania Centrale, 18 dicembre 1872.

Fede e intenzione del ministro del Sacramento.

3100. Domande: 1. Il Battesimo amministrato da questi eretici (metodisti) è dubbio per mancanza di intenzione di fare ciò che Cristo ha voluto, se è stato espressamente dichiarato dal ministro, prima di battezzare, che il Battesimo non ha effetto sull’anima?

3101. 2. Un Battesimo così conferito è dubbio se la suddetta dichiarazione non sia stata fatta espressamente subito prima del conferimento del Battesimo, ma è stata pronunciata spesso dal ministro e questa dottrina è apertamente proclamata in quella setta?

Istruzione della Sacra Congregazione per la Propagazione della fede.

3102. Risposta: Questo dubbio è già stato affrontato in passato, ed è stato risposto a favore della validità del Battesimo, come si può vedere in Benedetto XIV, De synodis diocesanis l. VII, cap. VI, n. 9 dove troviamo quanto segue: “Il Vescovo si guardi dal considerare incerta e dubbia la validità di un Battesimo per la sola ragione che il ministro eretico da cui è stato conferito, non credendo che con il bagno di rigenerazione si tolgono i peccati, non lo abbbia conferito per il perdono dei peccati, e che quindi non abbia inteso eseguirlo come è stato stabilito da Cristo Signore…. “La ragione di ciò è chiaramente insegnata dal Cardinale Bellarmino, De Sacramentis in genere (1.I, c. 27, n. 13): dopo aver smascherato l’errore di coloro… che affermano che nel canone 11 della VII sessione, il Concilio di Trento (cf. 1611) ha definito che un Sacramento è valido solo se l’intenzione del ministro si riferisce non solo all’atto ma anche al fine del Sacramento, cioè se intende fare ciò per cui il Sacramento è istituito, aggiunge quanto segue: “… in tutto il Canone 11, il ministro non ha intenzione di fare ciò per cui è istituito. … in tutto il Canone 11, infatti, il Concilio non menziona il fine del Sacramento, e non dice che il ministro debba intendere fare ciò che è intenzione della Chiesa, ma ciò che la Chiesa fa. Ora, ciò che la Chiesa fa non significa il fine, ma l’azione…. “Per questo Innocenzo IV afferma nel De baptismo, (cap. 2, n. 9), che un Battesimo è valido se sia conferito da un saraceno che notoriamente crede che con l’immersione ci si bagni soltanto, purché intenda fare ciò che fanno gli altri che battezzano”. Conclusione della risposta: Per 1. no: perché nonostante l’errore sugli effetti del Battesimo, non è esclusa l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. – Per 2. si risponde in 1.

Istruzione S. Congr. Propaganda fide, 1873.

Guadagni su un prestito.

3105. Conclusione (tratta da tutte le soluzioni citate nell’Istruzione): 1. In generale, si deve dire che non si possa ricevere nulla per un prestito in virtù del prestito, cioè direttamente e semplicemente a causa del prestito.

3106. (2) È lecito ricevere qualcosa in aggiunta al capitale se questo si aggiunge al prestito a titolo estrinseco, che non sia comunemente collegato e inerente al prestito per sua natura.

3107. (3) Se manca qualche altro titolo, come un guadagno che cessi, una perdita che si verifichi, e il pericolo di perdere il capitale o gli sforzi da fare per recuperare il capitale, il titolo di diritto civile da solo può anche essere considerato sufficiente in pratica, sia dai fedeli che dai loro confessori, che non sono quindi autorizzati a preoccupare i loro penitenti su questo argomento finché la questione rimanga in sospeso e finché la Santa Sede non l’abbia definita esplicitamente.

3108. (4). La tolleranza di questa pratica non può in alcun modo essere estesa fino a rendere l’usura onesta, per quanto lieve, nel caso dei poveri, o l’usura smodata che superi i limiti dell’equità naturale.

3109. 5. Infine, non è possibile determinare universalmente quale quantità di usura debba essere considerata smodata ed eccessiva, e quale giusta e moderata, poiché questa deve essere misurata in ogni caso particolare, tenendo conto di tutte le circostanze del luogo, della persona e del tempo.

Risposte al dispaccio circolare del Cancelliere Bismarck sull’interpretazione della costituzione “Pastor Æternus” del Vaticano I – gennaio-marzo 1875.

La giurisdizione del Papa e dei Vescovi.

a) Dichiarazione congiunta dei Vescovi tedeschi, gennaio-febbraio 1875.

3112. (Falsa dottrina) : Il dispaccio circolare afferma, a proposito delle decisioni del Concilio Vaticano: “Con queste decisioni il Papa è d’ora in poi in grado di arrogarsi in ogni diocesi i diritti episcopali e di sostituire il Potere Ppontificio a quello dei Vescovi locali”. “La giurisdizione episcopale viene assorbita da quella papale”. “Il Papa non esercita più, come in passato, alcuni diritti riservati e determinati, ma è depositario della piena e completa potestà episcopale”. “Il Papa sostituisce, in linea di principio, ogni Vescovo individualmente, e dipende solo dal Papa mettersi in pratica e in ogni momento al posto del Vescovo in relazione ai governi”. I Vescovi non sono più che suoi strumenti, suoi servitori senza alcuna responsabilità propria”; “sono diventati, nei confronti dei governi, i servitori di un Sovrano straniero, anzi di un Sovrano che, in virtù della sua infallibilità, è un Ssovrano perfettamente assoluto, più di quanto non lo sia il governo di qualsiasi monarca assoluto del mondo”. Tutte queste tesi sono prive di fondamento edd in netta contraddizione con il testo edd il significato delle decisioni del Concilio Vaticano, testo e significato pubblicati e dichiarati dal Papa, dall’episcopato e dai rappresentanti della scienza cattolica.

3113. (Retta dottrina): Indubbiamente le decisioni del Concilio attestano che la potestà di giurisdizione ecclesiastica del Papa è: potestas suprema, ordinaria et immediata, una suprema potestà di governo conferita al Papa da Gesù Cristo Figlio di Dio nella persona di San Pietro che si estende direttamente su tutta la Chiesa, di conseguenza su ogni diocesi e su tutti i fedeli, al fine di preservare l’unità della fede, della disciplina e del governo della Chiesa, e non è affatto una semplice attribuzione consistente in alcuni diritti riservati. Ma questa non è una dottrina nuova, è una verità riconosciuta della fede cattolica,… recentemente spiegata e confermata dal Concilio Vaticano… contro gli errori dei Gallicani, dei Giansenisti e dei Febroniani. Secondo questa dottrina della Chiesa Cattolica, il Papa è Vescovo di Roma, ma non di altre diocesi o città; non è Vescovo di Breslau, né di Colonia, ecc. Ma nella sua veste di Vescovo di Roma, è allo stesso tempo Papa, cioè pastore e capo supremo della Chiesa universale, capo di tutti i Vescovi e di tutti i fedeli, ed il suo potere papale deve essere rispettato ed ascoltato ovunque e sempre, e non solo in casi particolari ed eccezionali. In questa posizione, il Papa deve assicurarsi che ogni Vescovo compia il suo dovere nella piena misura del suo ufficio. Se un Vescovo è impossibilitato a farlo, o se si presenta una qualsiasi necessità, il Papa ha il diritto ed il dovere, non nella sua qualità di Vescovo della diocesi, ma in quella di Papa, di ordinare tutto ciò che sia necessario per l’amministrazione della diocesi sotto la sua responsabilità personale.

3114. Le decisioni del Concilio Vaticano non forniscono il minimo pretesto per affermare che il Papa sia diventato in tal modo un sovrano assoluto e, in virtù della sua infallibilità, un sovrano perfettamente assoluto più di qualsiasi monarca assoluto del mondo. In primo luogo, il potere ecclesiastico del Papa è essenzialmente diverso da quello su cui si estende la sovranità temporale dei monarchi; quindi i cattolici non contestano in alcun modo la completa sovranità del loro principe in materia civile. A parte tutto questo, il Papa non può essere definito un monarca assoluto nemmeno in materia ecclesiastica, perché egli stesso è soggetto alla legge divina ed è vincolato dalle disposizioni stabilite da Gesù Cristo per la sua Chiesa. Non può modificare la costituzione data alla Chiesa dal suo fondatore divino, proprio come un legislatore temporale può modificare la costituzione dello Stato. La costituzione della Chiesa è fondata in tutti i suoi punti essenziali su un’ordinanza divina e rimane al di fuori della portata dell’arbitrio umano.

3115. È in virtù di questa stessa istituzione divina, su cui poggia il papato, che viene istituito l’episcopato. Anch’egli ha i suoi diritti e i suoi doveri in virtù di questa istituzione, data da Dio stesso, che il Papa non ha né il diritto né il potere di cambiare. È quindi un errore completo credere che con le decisioni del Concilio Vaticano II “la giurisdizione papale assorba la giurisdizione episcopale”, che il Papa abbia “sostituito in linea di principio ogni singolo vescovo”, che i vescovi siano ora “solo strumenti del Papa, e suoi servitori senza responsabilità propria”… Per quanto riguarda questa (ultima) affermazione… non possiamo che respingerla con decisione. Non è nella Chiesa cattolica che si accetta il principio immorale e dispotico secondo cui l’ordine di un superiore si scarica senza alcuna responsabilità propria.

3116. Infine, l’affermazione che il Papa sia diventato, “in virtù della sua infallibilità, un sovrano perfettamente assoluto”, si basa su un’idea completamente falsa del dogma dell’infallibilità papale. Come ha dichiarato il Concilio Vaticano II in termini chiari e inequivocabili, e come risulta dalla natura stessa della questione, l’infallibilità si riferisce esclusivamente ad una qualità del Magistero del Sommo Pontefice, e questo potere si estende esattamente sullo stesso ambito dell’insegnamento infallibile della Chiesa, ed è legato al contenuto della Sacra Scrittura e della Tradizione, così come alle decisioni dottrinali precedentemente date dall’insegnamento della Chiesa. Nell’esercizio del potere del Papa non è cambiato assolutamente nulla.

3117. … Questa gloria della Chiesa è stata nuovamente mantenuta da voi, venerabili Fratelli, quando vi siete impegnati a spiegare il vero significato dei decreti del Concilio Vaticano, artificiosamente distorti in una circolare resa pubblica, e avete così impedito che i fedeli si formassero false nozioni e che un’odiosa falsificazione creasse un ostacolo alla libera scelta di un nuovo Pontefice. La vostra dichiarazione collettiva si distingue per la sua chiarezza e precisione, tanto da non lasciare nulla di intentato, da essere per Noi motivo di grande gioia e da non dover aggiungere nulla. Ma le false affermazioni di alcuni periodici richiedono da parte nostra una più solenne testimonianza di approvazione, perché, per mantenere le affermazioni da voi confutate nella suddetta circolare, hanno l’audacia di rifiutare di dare credito alle vostre spiegazioni, sostenendo che la vostra interpretazione dei decreti del Concilio fosse solo un’interpretazione attenuata e che non corrispondesse in alcun modo alle intenzioni di questa Sede Apostolica. Pertanto, ripudiamo formalmente questa perfida e calunniosa supposizione. La vostra dichiarazione riporta la pura dottrina cattolica e, di conseguenza, quella del Santo Concilio e di questa Santa Sede, perfettamente stabilita e chiaramente sviluppata da argomenti evidenti ed inconfutabili, in modo tale da dimostrare a qualsiasi uomo di buona fede che, nei decreti incriminati, non ci sua assolutamente nulla di nuovo o che cambi qualcosa nei rapporti che sono esistiti finora, o che possa fornire un pretesto per opprimere ancora di più la Chiesa…

Decreto del Sant’Uffizio del 7 luglio 1875.

b) Lettera ApostolicaMirabilis illa constantia” ai Vescovi della Germania, 4 marzo 1875.

La dottrina della transustanziazione nell’Eucaristia.

3121. Domanda: Si può tollerare una spiegazione della transustanziazione nella Santissima Eucaristia riassunta nelle seguenti proposizioni?

1. Come la ragione formale dell’ipostasi è di essere da sé, o di sostituirsi a sé, così la ragione formale della sostanza è di essere in sé e non di sostenersi, in modo attuale, in un altro come in un soggetto primario; le due cose infatti vanno distinte chiaramente: essere da sé (che è la ragione formale dell’ipostasi), ed essere in sé (che è la ragione formale della sostanza).

3122. 2. Pertanto, come la natura umana in Cristo non è un’ipostasi, poiché non sussiste da sé ma è stata assunta dall’ipostasi superiore, divina, così una sostanza finita – ad esempio la sostanza del pane – cessa di essere sostanza per il solo motivo, e senza alcun altro cambiamento in sé, di essere sostenuta soprannaturalmente in un’altra, in modo da non essere più in sé ma in un’altra come in un soggetto primario.

3123. 3. Ecco perché la transustanziazione o il cambiamento di tutta la sostanza del pane nella sostanza del Corpo di nostro Signore Gesù Cristo si può spiegare nel senso che il Corpo di Cristo, quando diventa sostanzialmente presente nell’Eucaristia, sostenga la natura del pane, che cessa di essere sostanza per la sola ragione, senza alcun altro cambiamento in sé, che non è più in sé, ma in un altro che la sostiene. Quindi, la natura del pane rimane, ma la ragione formale della sostanza cessa in esso; ed è per questo che non ci sono due sostanze, ma una sola: cioè quella del Corpo di Cristo.

3124. (4) Ne consegue che nell’Eucaristia la materia e la forma degli elementi del pane rimangono; ma esistendo in un altro in modo soprannaturale, non hanno più la ragione di una sostanza, ma la ragione di un accidente soprannaturale, non come se fossero attaccati al Corpo di Cristo nel modo degli accidenti naturali, ma solo perché sono sostenuti dal Corpo di Cristo nel modo che è stato detto.

Risposta. Così come è presentata qui, non può essere tollerata.

Istruzione del Sant’Uffizio al Vescovo di Nesqually (Seattle), 24 gennaio 1877.

Fede e intenzione del ministro del Sacramento.

3126. …la tua ampiezza sa che è una regola di fede che un Battesimo amministrato da qualcuno, sia esso scismatico o eretico, o anche non credente, debba essere considerato valido dal momento che i vari elementi con cui si compie il Sacramento, cioè la materia richiesta, la forma prescritta e la persona del ministro con l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, concorrano nella sua amministrazione. Il risultato è che particolari errori professati, sia privatamente che in nome della Chiesa, non possano essere accettati [come invalidanti]. Coloro che lo amministrano, non possono influire sulla validità del Battesimo o di qualsiasi altro Sacramento… Inoltre… errori particolari da parte di coloro che lo amministrano non escludono di per sé e per loro natura l’intenzione che il ministro deve avere, cioè di fare ciò che fa la Chiesa (si fa riferimento alla risposta del Sant’Uffizio del 18 dicembre 1872. (vv. 3100 – 3102). Vostra Signoria vede dunque… che gli errori professati dagli eretici… non sono incompatibili con l’intenzione che i ministri dei Sacramenti sono tenuti ad avere riguardo alla necessità di questi Sacramenti, cioè di fare ciò che la Chiesa fa, o di fare ciò che Cristo ha voluto che fosse fatto; e questi errori non possono di per sé indurre una presunzione generale contro la validità dei Sacramenti in generale e del Battesimo in particolare, che sarebbe tale da stabilire da questo semplice fatto un principio pratico applicabile a tutti i casi, in virtù del quale il Battesimo dovrebbe essere conferito di nuovo, per così dire a priori.

LEONE XIII: 20 febbraio 1878-20 luglio 1903.

Decreto del Sant’Uffizio del 20 novembre 1878.

Battesimo conferito in modo assoluto e condizionato.

3128. Domanda: Il Battesimo deve essere conferito condizionatamente agli eretici che si convertono alla Religione Cattolica, indipendentemente dalla loro provenienza e dalla setta di appartenenza?

Risposta: No. Al contrario, nel caso di conversione di eretici, indipendentemente dal luogo di provenienza o dalla setta di appartenenza, si deve indagare sulla validità del Battesimo ricevuto nell’eresia. Se, dopo un esame caso per caso, risulta che non siano stati battezzati o che siano stati battezzati in modo nullo, devono essere battezzati in modo assoluto. Ma se, per ragioni di tempo e di luogo e per le indagini fatte, non si scopra nulla né di valido né di invalido, o rimanga un probabile dubbio sulla validità del Battesimo, allora devono essere battezzati segretamente sotto condizione. Se infine risulta che fosse valido, saranno ammessi solo all’abiura o alla professione di fede.

Enciclica “Quod apostolici muneris“, 28 dicembre 1878.

Diritti umani nella società.

3130. Secondo gli insegnamenti del Vangelo, l’uguaglianza degli uomini consiste nel fatto che, avendo tutti ricevuto la stessa natura, siano stati chiamati alla stessa altissima dignità di figli di Dio, nello stesso tempo che, essendo a tutti destinato un unico e medesimo fine, ciascuno debba essere giudicato secondo la stessa legge ed ottenere la punizione o la ricompensa secondo il suo merito.

3131. L’ineguaglianza del diritto e del potere, tuttavia, proviene dall’Autore stesso della natura “dal quale ogni paternità in cielo e in terra trae il suo nome” (Ef III,15). Ma i cuori dei principi e dei sudditi sono, secondo la dottrina ed i precetti cattolici, così strettamente legati dai doveri e dai diritti, che da un lato la passione per il potere è temperata, e dall’altro l’obbedienza è resa facile, ferma e molto nobile. …

3132. Se, tuttavia, dovesse accadere che il potere venga esercitato dai principi in modo avventato ed oltre misura, la dottrina cattolica non permette di insorgere contro di loro di propria iniziativa, per evitare che la tranquillità dell’ordine venga sempre più turbata e che la società ne risenta maggiormente. E quando le cose sono arrivate al punto in cui non sembra esserci altra speranza di salvezza, impara che il rimedio deve maturare attraverso i meriti della pazienza cristiana e le preghiere sincere a Dio. Ma se le leggi dei legislatori e dei principi decidono o ordinano qualcosa di contrario alla legge divina o naturale, la dignità e il dovere del nome cristiano ed il precetto dell’Apostolo insegnano che dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini (Atti V,29)….

3133. Per quanto riguarda la tranquillità pubblica e domestica, la saggezza cattolica, sostenuta dai precetti della legge divina e naturale, vi ha provveduto con molta prudenza attraverso ciò che sostiene ed insegna sul diritto di proprietà e sulla distribuzione dei beni che sono disposti per la necessità e l’utilità della vita. Infatti, mentre i socialisti presentano falsamente il diritto di proprietà come un’invenzione umana che ripugna all’uguaglianza naturale degli uomini e, sostenendo la comunità dei beni, pensano che non si debba sopportare la povertà con animo uguale e che si possano violare impunemente i beni ed i diritti di chi è più ricco, La Chiesa riconosce molto più utilmente e saggiamente che la disuguaglianza tra gli uomini, che sono naturalmente diversi per forza d’animo e di corpo, esista anche nel possesso dei beni, e comanda che il diritto di proprietà e di possesso, che deriva dalla natura stessa, sia mantenuto intatto e inviolabile per ogni persona. Sa infatti che il furto e la rapina sono stati condannati da Dio, autore e custode di ogni diritto, così che non sia permesso nemmeno guardare (desiderare) la proprietà altrui, e che i ladri ed i rapinatori sono esclusi, come gli adulteri e gli idolatri, dal Regno dei cieli (1 Cor VI,9ss.).

Enciclica “Aeterni patris“, 4 agosto 1879.

L’importanza della filosofia per rafforzare la fede.

3135. Certamente non attribuiamo alla filosofia umana una forza e un’autorità tali da ritenerla capace di respingere o distruggere tutti gli errori; come è stato grazie alla mirabile luce della fede, ottenuta non con parole persuasive di sapienza umana”, “ma dalla manifestazione dello Spirito e della potenza” (1 Cor II,4) che l’universo è stato restituito alla sua dignità originaria, così anche ora è soprattutto dalla virtù e dall’aiuto onnipotente di Dio che dobbiamo aspettarci… che le menti dei mortali tornino alla saggezza. Tuttavia, non dobbiamo disprezzare né trascurare gli aiuti naturali che sono stati messi a disposizione degli uomini da un favore della Sapienza divina…; e tra tutti questi aiuti, l’uso ben regolato della filosofia è certamente uno dei più eminenti. Non è invano che Dio abbia impiantato nella mente dell’uomo il lume della ragione, ed il lume aggiunto della fede non spegne né smorza il vigore dell’intelligenza: al contrario, lo perfeziona e, aumentandone la forza, lo rende capace di cose ancora più grandi.

3136. In primo luogo, se usata correttamente dai sapienti, la filosofia è in grado di spianare e rafforzare, per così dire, il cammino verso la vera fede e di preparare adeguatamente le menti dei suoi discepoli ad accogliere la Rivelazione. Infatti, nella sua estrema bontà, Dio non solo ha manifestato attraverso la luce della fede quelle verità che la mente umana non possa raggiungere da sola, ma ha anche manifestato alcune verità che non sono del tutto inaccessibili alla ragione, in modo che, confermate dall’Autorità divina, possano essere conosciute da tutti in un colpo solo e senza alcuna mescolanza di errore. È così che alcune verità, proposte per essere credute da Dio o legate alla dottrina della fede da legami molto stretti, sono state riconosciute, adeguatamente dimostrate e difese dai saggi delle nazioni pagane, illuminati solo dalla ragione naturale. Ora queste verità, note ai saggi delle nazioni pagane, è di grande utilità volgerle a vantaggio ed utilità della dottrina rivelata, per mostrare chiaramente che anche la sapienza umana, e persino la testimonianza degli avversari, danno il loro sostegno alla fede cristiana. …

3137. Ora che queste fondamenta sono state gettate molto solidamente (con l’aiuto della filosofia), l’uso costante e molteplice della filosofia rimane necessario se si vuole che la sacra teologia riceva e assuma la natura, la forma ed il carattere di una vera scienza. In questa disciplina, la più nobile di tutte, è infatti di estrema necessità che le molte e varie parti delle dottrine divine siano riunite in un unico corpo, che siano disposte con ordine, ognuna al proprio posto, e dedotte dai principi che le sono propri, che siano collegate tra loro da un legame adeguato ed infine che ognuna di esse sia confermata da argomenti appropriati ed incrollabili. Né si può ignorare o disdegnare questa conoscenza più esatta e più ricca delle realtà credute, e questa comprensione un po’ più chiara – per quanto è possibile – dei misteri della fede stessa, che Agostino ed altri Padri hanno lodato e cercato di raggiungere, e che lo stesso Concilio Vaticano (Costituzione sulla fede cattolica, cap. 4. cf. 3016) ha dichiarato essere molto fruttuosa. …

3138. Infine, è compito delle discipline filosofiche anche proteggere religiosamente le verità divinamente rivelate e combattere coloro che hanno l’audacia di attaccarle. In questo senso, è un grande elogio per la filosofia essere considerata un baluardo della fede e un solido baluardo della Religione. “È vero, come attesta Clemente di Alessandria, che la dottrina del Salvatore è perfetta e non ha bisogno di nulla, poiché è la forza e la sapienza di Dio. La filosofia greca, aggiunta ad essa, non rende più forte la verità, ma poiché rende impotente l’attacco dei sofismi e previene le insidie contro la verità, è a ragione che viene presentata come la palizzata ed il muro della vigna”

L’eccellenza del metodo scolastico e l’autorevolezza di Tommaso d’Aquino.

3139. Tra i Dottori scolastici domina e dall’alto, il loro principe e maestro di tutti, Tommaso d’Aquino, colui che, come osserva Cajetano, “per il fatto di aver venerato i santi Dottori al massimo grado, ottenne, per così dire, l’intelligenza di tutti loro”. Tommaso raccolse e riunì le loro dottrine come membra sparse di un corpo, e le distribuì in un ordine così mirabile e diede loro un tale sviluppo, che è giustamente considerato il difensore speciale e l’onore della Chiesa cattolica. …

3140. Mentre proclamiamo che tutto ciò che sia stato detto con saggezza, che sia stato inventato e pensato utilmente da chiunque, debba essere accolto volentieri e con gratitudine, vi esortiamo tutti… con urgenza, per la difesa e l’onore della fede cattolica, per il bene della società, per l’incremento di tutte le scienze, a ripristinare e propagare per quanto possibile l’aurea saggezza di san Tommaso. Diciamo la sapienza di San Tommaso: perché se qualcosa è stato ricercato con troppa sottigliezza dai Dottori scolastici o insegnato in modo troppo sconsiderato, se qualcosa è meno in accordo con le dottrine provate dei tempi successivi, o infine se si scopre che non abbia alcun tipo di probabilità, Noi non intendiamo che sia proposto per gli scopi del nostro tempo.

Enciclica “Arcanum divinae sapientiae” 10 febbraio 1880.

La natura del Matrimonio cristiano.

3142. (Tutta la tradizione insegna che) Cristo Signore ha elevato il matrimonio alla dignità di Sacramento e (che) ha fatto sì, allo stesso tempo, che gli sposi, circondati e rafforzati dalla grazia del cielo nata dai suoi meriti, giungano alla santità nel Matrimonio, e (che) è nel Matrimonio che Egli, con una mirabile somiglianza al modello che è la sua unione mistica con la Chiesa, ha perfezionato l’amore che è nella nostra natura ed ha unito più fortemente, con il vincolo della carità divina, la società, indivisibile per natura, dell’uomo e della donna. … Allo stesso modo abbiamo appreso dall’autorità degli Apostoli che questa unità e stabilità perpetua che e richiesta fin dall’inizio del Matrimonio, Cristo comandò che fosse santa ed inviolabile per sempre.

3143. Ma non è solo in questo che si dà la perfezione e la realizzazione cristiana. In primo luogo, infatti, la società coniugale è stata proposta come qualcosa di più alto e più nobile di ciò che esistesse prima, poiché il fine che le è stato assegnato non è solo quello di propagare il genere umano, ma di generare discendenti per la Chiesa, “concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef II,19)… In secondo luogo, vengono definiti i doveri di ciascun coniuge e descritti in modo esauriente i suoi diritti. I coniugi devono sempre ricordare che si devono reciprocamente il più grande amore, la costante fedeltà e l’assistenza inventiva eD assidua. L’uomo è il capo della famiglia e il capo della donna; tuttavia la donna, essendo carne della sua carne ed ossa delle sue ossa, deve essere sottomessa all’uomo e obbedirgli, non come serva ma come compagna, in modo che la sua obbedienza a lui non sia priva di dignità e di onore. Ma in colui che presiede come in colui che obbedisce, poiché entrambi sono un’immagine, l’uno di Cristo, l’altro della Chiesa, deve essere sempre la carità divina a governare il dovere. …

Il potere della Chiesa sul Matrimonio cristiano.

3144. Cristo, dunque, avendo così perfettamente rinnovato e risollevato il Matrimonio, ha consegnato e affidato alla Chiesa tutta la sua disciplina. La Chiesa ha esercitato questa potestà sul Matrimonio cristiano in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, e lo ha fatto in modo tale da mostrare che questa potestà le appartenesse e che non fosse nata come una concessione degli uomini, ma che fosse stata divinamente concessa dalla volontà del suo fondatore. … In modo simile, è stato stabilito un diritto al Matrimonio uguale per tutti e uguale per tutti, abolendo l’antica distinzione tra schiavi ed uomini liberi; i diritti degli uomini e delle donne sono uguali; infatti, come ha detto Girolamo, “da noi, ciò che non è permesso alle donne non è permesso nemmeno agli uomini, ed è la stessa servitù nella stessa condizione”. E questi stessi diritti sono stati solidamente confermati dal fatto che la benevolenza è concessa in cambio e din virtù della reciprocità dei doveri; la dignità della donna è affermata e riconosciuta; al marito è vietato punire con la morte la moglie adultera e violare la fede giurata abbandonandosi alla passione e alla fornicazione. Ed è anche un fatto importante che la Chiesa abbia limitato il potere del padre di famiglia per quanto necessario, in modo che la giusta libertà dei figli e delle figlie che desiderino sposarsi non sia in alcun modo diminuita; che abbia decretato che non ci possano essere Matrimoni tra parenti e familiari entro certi gradi, in modo che l’amore soprannaturale degli sposi possa diffondersi su un campo più ampio; che ha cercato di tenere fuori dal Matrimonio, per quanto possibile, l’errore, la violenza e la frode; che ha voluto che fossero mantenuti intatti il santo pudore del letto nuziale, la sicurezza delle persone, l’onore del Matrimonio e la fedeltà ai giuramenti. Infine, ha consolidato questa istituzione divina con tale forza e con tale lungimiranza nelle sue leggi che non c’è giudice giusto che non riconosca che anche per questo motivo, per quanto riguarda il Matrimonio, la Chiesa sia il miglior custode ed il miglior difensore del genere umano…

3145. Né deve commuovere questa distinzione, così fortemente proclamata dai legisti regali, tra contratto e Sacramento, con l’intenzione di riservare alla Chiesa ciò che è sacramentale e di lasciare il contratto al potere e alla volontà delle autorità civili. Una tale distinzione, anzi una tale dissociazione, non può essere accettata, poiché si riconosce che, nel Matrimonio cristiano, il contratto non possa essere dissociato dal Sacramento e che, di conseguenza, non possa esistere un vero e legittimo contratto che non sia per ciò stesso un Sacramento. Infatti, Cristo Signore ha elevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento, e il Matrimonio è il contratto stesso nel momento in cui viene stipulato secondo la legge.

3146. Inoltre, la ragione per cui il Matrimonio sia un Sacramento è che è un segno sacro che produce grazia e rappresenta l’immagine delle nozze mistiche di Cristo con la Chiesa. Ora, la forma e la figura di questo Matrimonio si esprimono nel vincolo dell’unione più intima che lega reciprocamente l’uomo e la donna, e che non è altro che il Matrimonio stesso. Ne consegue che ogni Matrimonio legittimo tra Cristiani sia di per sé un Sacramento. Nulla è più lontano dalla verità di un Sacramento che sia un ornamento aggiunto od una proprietà proveniente dall’esterno, capace di essere dissociato e separato dal contratto per volontà degli uomini.

Risposta della Sacra Penitenzieria, 16 giugno 1880.

La decisione è importante per il giudizio da dare sul metodo Knaus-Ogino.

3148. Osservanza dei periodi sterili.

Domanda: È lecito ricorrere al Matrimonio solo nei giorni in cui il concepimento è più difficile? Risposta: I coniugi che ricorrono al metodo suddetto non devono essere turbati, ed il confessore può – con cautela, però – suggerire ciò che comporti ai coniugi che hanno tentato invano di tenere lontani dal detestabile crimine dell’onanismo, in altro modo.

Enciclica “Diuturnum illud“, 29 giugno 1881.

Il potere nella società civile.

3150. Sebbene l’uomo abbia spesso cercato di liberarsi dalle catene del potere, spinto dall’orgoglio e dalla ribellione, non è mai riuscito a non obbedire a nessuno. La necessità stessa impone che in ogni associazione o comunità di uomini ci siano alcuni a capo… Tuttavia, è importante notare qui che coloro che dovrebbero essere a capo degli affari pubblici possano in certi casi essere eletti secondo la volontà ed il giudizio dei molti, senza che la dottrina cattolica si opponga o ripugni a questo. Con questa elezione, tuttavia, si designa il capo, ma non si conferiscono i diritti di sovranità; non si conferisce il potere, ma si decide da chi debba essere esercitato. Allo stesso modo, la questione dei regimi politici non viene sollevata qui, perché non c’è motivo per cui la Chiesa non debba approvare il governo di uno o di più, purché sia giusto e miri al bene comune. Per questo motivo, se la giustizia è salvaguardata, nulla impedisce ai popoli di darsi il regime politico che meglio si adatti o al loro ingegno, o alla morale e alle istituzioni dei loro antenati.

3151. Per il resto, per quanto riguarda il potere politico, la Chiesa insegna giustamente che esso derivi da Dio… Coloro che comprendono che la società civile nasce da un libero consenso degli uomini, facendo risalire a questa fonte l’origine del potere stesso, dicono che ognuno ha rinunciato al suo diritto e che tutti si sono posti volontariamente sotto il potere di colui al quale sono passati tutti i loro diritti. Ma è un grave errore non vedere ciò che è ovvio, cioè che gli uomini non sono una razza di solitari e che, prima di esprimere il loro libero arbitrio, sono nati per formare una comunità naturale; inoltre, il patto su cui si fa leva è chiaramente un’invenzione e una chimera, e non è in grado di dare al potere politico la forza, la dignità e la fermezza che la tutela del bene pubblico e l’interesse comune dei cittadini richiedono. Il potere avrà questo splendore e questa protezione universale solo se comprendiamo che emana da Dio come dalla sua fonte eminente e santissima…

3152. C’è un solo motivo per cui gli uomini non obbediscono: quando si chiede loro di fare qualcosa che è manifestamente contrario alla legge divina o naturale; infatti, per tutto ciò che è contrario alla legge naturale o alla legge di Dio, è altrettanto ingiusto comandare che fare. Per questo, se a qualcuno dovesse capitare di preferire l’uno o l’altro, cioè di trascurare o gli ordini di Dio o quelli dei governanti, deve obbedire a Gesù Cristo che ci chiede di “dare a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio” (Mt XXII,21), e di rispondere all’esempio degli apostoli: “Dobbiamo obbedire a Dio più che agli uomini” (Act V, 29)….

Decreto della Congregazione dell’Indice, 5 (10) dicembre 1881.

La libertà di attaccare le opere che sono state ritirate dalla procedura dalla Congregazione dell’Indice.

3154. Domande: (1) Le opere che sono state denunciate alla Sacra Congregazione dell’Indice e che sono state da essa ritirate dal procedimento, o che non sono state proibite, sono da considerarsi esenti da ogni errore contro la fede e i costumi?

3155. (2) In caso di risposta affermativa, le opere che sono state ritirate dalla Sacra Congregazione dell’Indice, o che non sono state proibite, possono essere attaccate sia filosoficamente che teologicamente senza incorrere nel rimprovero di temerarietà?

Risposta: (confermata dal Sommo Pontefice il 28/12) Per 1: no – Per 2: sì.

Enciclica “Humanum genus“, 20 aprile 1884.

Massoni.

3156. Simulare e voler rimanere nell’oscurità, incatenare uomini a sé come schiavi con i legami più stretti e senza un motivo sufficientemente dichiarato e, consegnandoli ad una volontà estranea, usarli per ogni sorta di crimini… È una pratica mostruosa che la natura delle cose non permette. Ecco perché la ragione e la verità stesse dimostrano che la società di cui stiamo parlando è contraria alla giustizia e all’onestà naturale. … Le indicazioni molto chiare che abbiamo citato sopra mostrano quale sia il fine ultimo dei loro disegni, cioè distruggere da cima a fondo l’intero ordine della Religione e degli affari pubblici a cui le istituzioni cristiane hanno dato origine, e stabilirne uno nuovo secondo la loro idea, i cui fondamenti e le cui leggi saranno presi in prestito dal cuore del naturalismo.

3157. Tutto ciò che abbiamo appena detto o che ci proponiamo di dire deve essere inteso in termini di setta massonica nel suo complesso, e nella misura in cui comprende le società ad essa collegate o alleate, ma non i suoi seguaci presi singolarmente. Tra di loro ci possono essere alcuni, e anche un buon numero, che, pur non essendo esenti da colpe per essersi affiliati a tali società, non partecipano essi stessi a queste attività dannose e non sono consapevoli del fine ultimo che stanno cercando di raggiungere. Allo stesso modo, è possibile che alcune di queste associazioni non approvino alcune conclusioni estreme che, poiché derivano necessariamente da principi comuni, sarebbero normalmente accettate se la turpitudine non fosse di per sé spaventosa per la sua orribile natura.

3158. Nessuno deve pensare che gli sia lecito, per qualsiasi motivo, aderire alla setta dei massoni, se la professione di fede cattolica e la sua salvezza hanno per lui il valore che dovrebbero avere.

Istruzione del Sant’Uffizio “Ad gravissima avertenda“, 10 maggio 1884.

Massoni.

3159. (3) Ma perché non ci sia spazio per l’errore quando si tratti di giudicare e distinguere quali di queste sette perniciose siano soggette a censura e quali solo a proibizione. È certo, innanzitutto, che una sentenza di scomunica è già stata pronunciata nei confronti delle sette massoniche e di altre dello stesso tipo che tramano contro la Chiesa ed i legittimi poteri, sia che lo facciano clandestinamente o apertamente, sia che richiedano o meno ai loro seguaci di prestare giuramento di segretezza.

3160. (4) Oltre a queste, sono proibite anche altre sette, che devono essere evitate a pena di gravi mancanze, tra cui soprattutto quelle che richiedono ai loro seguaci di prestare giuramento di segretezza e di obbedire in tutto ai loro capi occulti. Inoltre, è da notare che esistono alcune società che, sebbene non si possa stabilire con certezza se rientrino o meno tra quelle appena citate, sono comunque dubbie e piene di pericoli, sia per le dottrine che professano sia per il modo di agire seguito da coloro che si riuniscono sotto la loro guida e sono diretti da loro. …

Risposta del Sant’Uffizio al Vescovo di Poitiers, (28) 31 maggio 1884.

L’assistenza di un medico o di un confessore in un duello

3162. Domande: 1. Può un medico, su richiesta dei duellanti, assistere a un duello con l’intento di far cessare più rapidamente il combattimento, o semplicemente per medicare le ferite, per curare le piaghe, senza incorrere nella scomunica semplicemente riservata al Sommo Pontefice? 2) Può almeno, senza essere presente al duello, trovarsi in una casa vicina o in un luogo poco distante, stando molto vicino e pronto a esercitare il suo ufficio se i duellanti lo richiedono? 3) E un confessore nelle stesse condizioni?

Risposta: Per il punto 1. non può farlo ed è passibile di scomunica. Per i punti 2 e 3. Nella misura in cui questo è concordato, non può farlo nemmeno lui e incorre nella scomunica.

La Costituzione cristiana degli Stati *

[Dall’Enciclica “Immortale Dei“, 1 novembre 1885]

3168. Dz 1866 E così Dio ha diviso la cura del genere umano tra due poteri, quello ecclesiastico e quello civile, l’uno, a dire il vero, posto al di sopra delle cose divine, l’altro di quelle umane. Ognuno di essi è il più alto nel suo ordine; ognuno ha certi limiti entro i quali è contenuto, che sono definiti dalla natura di ciascuno e dallo scopo immediato; e quindi un’orbita, per così dire, è circoscritta, entro la quale l’azione di ciascuno si svolge per diritto proprio. . . . Tutto ciò che, dunque, nelle cose umane è in ogni modo sacro, tutto ciò che riguarda la salvezza delle anime o il culto di Dio, sia che sia tale per sua natura, sia che sia inteso come tale a causa del fine a cui è riferito, è interamente nel potere e nel giudizio della Chiesa; ma altre questioni, che l’ordine civile e politico comprende, sono giustamente soggette all’autorità civile, poiché Gesù Cristo ha ordinato: “Le cose che sono di Cesare, rendetele a Cesare; le cose che sono di Dio, a Dio” (cfr. Mt XXII,21). Ma a volte si presentano occasioni in cui anche un altro metodo di concordia è efficace per la pace e la libertà, cioè se i governanti della cosa pubblica e il Romano Pontefice concordano sulla stessa decisione in qualche questione speciale. In queste occasioni la Chiesa dà una prova eccezionale della sua devozione materna, quando, come è sua abitudine, mostra tutta l’affabilità e l’indulgenza possibili. . . .

3169. Dz 1867 Desiderare anche che la Chiesa sia soggetta al potere civile nell’esercizio delle sue funzioni è sicuramente una grande ingiustizia (nei suoi confronti) ed una grande imprudenza. Con questo atto l’ordine viene turbato, perché le cose che sono di natura vengono anteposte a quelle che sono al di sopra della natura; la frequenza delle benedizioni con cui la Chiesa riempirebbe la vita di tutti i giorni, se non fosse ostacolata da nulla, viene distrutta o certamente molto diminuita; e inoltre si prepara la strada per le inimicizie e le contese; e, quale grande distruzione esse portino a entrambi i poteri, la questione degli eventi lo ha dimostrato oltre misura. Tali dottrine, che non sono approvate dalla ragione umana e sono di grande importanza per la disciplina civile, i Romani Pontefici, Nostri predecessori, poiché comprendevano bene ciò che l’ufficio apostolico esigeva da loro, non permisero affatto di passare sotto silenzio. Così, Gregorio XVI, con la lettera enciclica che iniziava con “Mirari vos“, il 15 agosto 1832 [cfr. nota 1613 e segg.], con grande serietà di intenti colpì quegli insegnamenti che già allora venivano predicati, secondo i quali nel culto divino non si deve mostrare alcuna preferenza; che gli individui sono liberi di formare i loro giudizi sulla religione come preferiscono; che la coscienza di ciascuno è la sua sola guida; e inoltre che è lecito per ognuno pubblicare ciò che pensa, e anche fomentare la rivoluzione all’interno dello Stato. Sulle questioni della separazione tra Chiesa e Stato lo stesso Pontefice scrive così: “Non potremmo prevedere risultati più felici sia per la religione che per il governo civile dai desideri di coloro che desiderano che la Chiesa sia separata dallo Stato e che la mutua concordia tra le autorità civili ed ecclesiastiche sia interrotta. Infatti, è evidente che i cultori della libertà senza ostacoli temono quella concordia che è sempre stata benefica e salutare sia per gli interessi sacri che per quelli civili”. In modo non dissimile Pio IX, non appena se ne presentò l’occasione, annotò molte delle false opinioni che cominciavano a prevalere, e in seguito ordinò di raccoglierle affinché, in un mare così grande di errori, i cattolici potessero avere qualcosa da seguire senza sbagliare.

3170. Dz 1868 Inoltre, da questi precetti dei Pontefici si deve comprendere bene quanto segue: che l’origine del potere pubblico deve essere cercata in Dio stesso, non nella moltitudine; che la libera licenza di sedizione è in contrasto con la ragione; che è illegale per gli individui privati, illegale per gli Stati ignorare i doveri della religione o essere influenzati allo stesso modo dai diversi tipi (di religione); che il potere illimitato di pensare e di esprimere pubblicamente le proprie opinioni non è tra i diritti dei cittadini, e non è assolutamente da collocare tra le questioni degne di favore e sostegno.

3171. Dz 1869 Allo stesso modo, si dovrebbe comprendere che la Chiesa è una società non meno dello Stato stesso, perfetta nel suo genere e nel suo diritto; e coloro che detengono il potere più alto non dovrebbero agire in modo da costringere la Chiesa a servire e ad essere sotto di loro, o in modo da non permetterle di essere libera di gestire i propri affari, o in modo da toglierle uno qualsiasi degli altri diritti che le sono stati conferiti da Gesù Cristo.

3172. Dz 1870 Tuttavia, in materia di giurisdizione mista, è del tutto conforme alla natura, e anche ai piani di Dio, che non ci sia separazione di un potere dall’altro, ma chiaramente che ci sia concordia, e questo in modo conforme agli scopi strettamente correlati che hanno dato origine a entrambe le società.

3173. Dz 1871 Questo, dunque, è ciò che viene insegnato dalla Chiesa sull’istituzione e il governo degli Stati… Tuttavia, da queste affermazioni e decreti, se si vuole giudicare correttamente, nessuna delle varie forme di Stato è condannata in sé, in quanto non contengono nulla che sia offensivo per la dottrina cattolica, e possono, se sono saggiamente e giustamente applicate, preservare lo Stato nella sua migliore condizione.

3174. Dz 1872 Né è in alcun modo condannabile in sé il fatto che il popolo partecipi più o meno allo Stato; proprio questo, in certi momenti e sotto certe leggi, può non solo essere utile ai cittadini, ma addirittura essere un obbligo.

3175. Dz 1873 Inoltre, non sembra esserci alcun giusto motivo per accusare la Chiesa di essere indulgente e più che giustamente limitata dall’affabilità, o di essere ostile a quella libertà che è propria e lecita.

3176. Dz 1874 Infatti, se la Chiesa giudica che certe forme di culto divino non debbano essere sullo stesso piano della vera religione, non per questo condanna i governanti degli Stati che, per ottenere qualche grande benedizione o per prevenire un male,

3177. Dz 1875 pazientemente tollerano le usanze e i costumi in modo che ciascuno di essi abbia un posto nello Stato. Anche da questo la Chiesa si guarda soprattutto, che qualcuno contro la sua volontà sia costretto ad abbracciare la fede cattolica, perché, come consiglia saggiamente Sant’Agostino: “L’uomo non può credere se non di sua spontanea volontà”.

3178. Dz 1876 Allo stesso modo, la Chiesa non può approvare quella libertà che genera avversione per le leggi più sacre di Dio e mette da parte l’obbedienza dovuta all’autorità legittima. Perché questa è più vera licenza che libertà. E molto giustamente è chiamata “libertà di rovina” * da Agostino, e “mantello di malizia” dall’apostolo Pietro (1P 2,16); anzi, poiché è al di là della ragione, è vera e propria schiavitù, perché “chiunque commette il peccato, è servo del peccato” (Gv 8,34). D’altra parte, è autentica e da ricercare quella libertà che, dal punto di vista dell’individuo, non permette all’uomo di essere schiavo degli errori e delle passioni, padroni più abominevoli, se guida con saggezza i suoi cittadini nelle cariche pubbliche, amministra generosamente l’opportunità di aumentare i mezzi di benessere e protegge lo Stato dall’influenza straniera.

3179. Dz 1877 – Questa libertà, onorevole e degna dell’uomo, la Chiesa l’approva più di tutte, e non cessa di impegnarsi e di lottare per mantenerla sana e forte tra le nazioni. Infatti, tutto ciò che è di maggior valore nello Stato per il benessere comune; tutto ciò che è stato utilmente stabilito per frenare la licenza dei governanti che non consultano il bene del popolo; tutto ciò che impedisce alla più alta autorità di invadere impropriamente gli affari municipali e familiari; tutto ciò che è di valore per preservare la dignità, la persona dell’uomo e la qualità dei diritti tra i singoli cittadini, di tutte queste cose i documenti delle epoche passate testimoniano che la Chiesa cattolica è sempre stata o la scopritrice, o la promotrice, o la protettrice. Perciò, sempre coerente con se stessa, se da un lato rifiuta la libertà smodata, che per gli individui e gli Stati cade nella licenza o nella schiavitù, dall’altro abbraccia volentieri e con gioia le cose migliori che il giorno porta avanti, se contengono veramente la prosperità per questa vita, che è, per così dire, una sorta di percorso verso quell’altra vita che rimarrà per sempre.

Dz 1878 Pertanto, quando si dice che la Chiesa è invidiosa dei sistemi politici più recenti e ripudia indiscriminatamente tutto ciò che il genio di questi tempi ha prodotto, è una calunnia vuota e infondata. In effetti, essa ripudia le opinioni selvagge; disapprova lo zelo nefasto per le sedizioni, ed espressamente quell’abitudine mentale in cui si vedono gli inizi di un allontanamento volontario da Dio; ma poiché tutto ciò che è vero deve provenire da Dio, essa riconosce tutto ciò che ha a che fare con il raggiungimento della verità come una sorta di traccia dell’intelligenza divina. E poiché nell’ordine naturale non c’è nulla di vero che abroghi la fede negli insegnamenti trasmessi divinamente, ma molte cose che la confermano; e poiché ogni scoperta della verità può dare forza alla conoscenza e alla lode di Dio, di conseguenza tutto ciò che contribuisce ad estendere i confini della conoscenza lo farà sempre con piacere e gioia della Chiesa; e come è sua abitudine nel caso di altri rami del sapere, così favorirà e promuoverà anche quelli che riguardano l’indagine della natura.

Dz 1879 In questi studi la Chiesa non si oppone se la mente scopre qualcosa di nuovo; non si oppone al fatto che si facciano ulteriori indagini per le raffinatezze e le comodità della vita; anzi, come nemica dell’indolenza e dell’accidia, desidera soprattutto che i talenti dell’uomo portino ricchi frutti con l’esercizio e la coltivazione; fornisce incentivi a tutti i tipi di arti e di lavori; e dirigendo attraverso la sua influenza tutto lo zelo per queste cose verso la virtù e la salvezza, lotta per evitare che l’uomo si allontani da Dio e dalle benedizioni celesti con la sua intelligenza e la sua industria. . . .

Dz 1880 E così, in un corso di eventi così difficile, se i cattolici ci ascoltano, come dovrebbero, vedranno facilmente quali sono i doveri di ciascuno in materia di opinione e di azione. E, in effetti, nel formarsi un’opinione, è necessario comprendere e ritenere con un giudizio fermo tutto ciò che i Romani Pontefici hanno emanato e emaneranno, e professare pubblicamente ciascuno di essi ogni volta che l’occasione lo richieda. E per quanto riguarda in particolare le cosiddette libertà, tanto ricercate negli ultimi tempi, è necessario che ognuno si attenga al giudizio della Sede Apostolica e che abbia la stessa opinione che essa ha. Non bisogna lasciarsi ingannare dall’apparenza onorevole di queste libertà; bisogna considerare da quali fonti derivano e con quali sforzi vengono ovunque sostenute e promosse. L’esperienza sa bene quali risultati hanno ottenuto tali libertà nello Stato; ovunque hanno dato frutti che l’uomo buono e saggio giustamente deplora. Se uno Stato del genere esiste davvero o è immaginato nei nostri pensieri, che perseguita spudoratamente e tirannicamente il nome di cristiano, e questo tipo di Stato moderno viene confrontato con esso, di cui stiamo parlando, quest’ultimo può sembrare più tollerabile. Tuttavia, i principi su cui si basa sono certamente tali, come abbiamo detto prima, che di per sé non dovrebbero essere approvati da nessuno.

Dz 1881 Tuttavia, l’azione può riguardare gli affari privati e domestici o gli affari pubblici… Certamente nelle questioni private il primo dovere è quello di conformare la vita e la condotta con la massima diligenza ai precetti del Vangelo, e di non rifiutarsi di farlo quando la virtù cristiana richiede qualcosa di più che normalmente difficile da sopportare e sopportare. Inoltre, tutti dovrebbero amare la Chiesa come la loro madre comune; osservare le sue leggi con obbedienza; promuovere il suo onore e preservare i suoi diritti; e dovrebbero cercare di farla amare con uguale devozione da coloro sui quali hanno una qualche autorità.

Dz 1882 È anche nell’interesse pubblico prestare attenzione con saggezza agli affari dell’amministrazione comunale, e in questo sforzarsi soprattutto di fare in modo che si tenga conto pubblicamente della formazione della gioventù nella religione e nella buona condotta, in quel modo che è giusto per i cristiani. Da queste cose soprattutto dipende la sicurezza dei singoli Stati.

Dz 1883 Allo stesso modo, è, in generale, benefico e opportuno che i cattolici estendano la loro attenzione oltre questo campo, per così dire, piuttosto ristretto, e prendano in considerazione lo stesso governo nazionale. Diciamo “in generale”, perché questi nostri precetti si applicano a tutte le nazioni. Ma in alcuni luoghi può accadere che non sia affatto opportuno, per ragioni importanti e giuste, prendere parte alla politica nazionale e diventare attivi negli affari politici. Ma, in generale, come abbiamo detto, essere disposti a non prendere parte agli affari pubblici sarebbe tanto sbagliato quanto non avere alcun interesse e non fare nulla per il bene comune, e anche di più, perché i cattolici, per monito della stessa dottrina che professano, sono spinti a portare avanti i loro affari con integrità e fiducia. D’altra parte, se rimarranno indifferenti, coloro le cui opinioni portano ben poche speranze per la sicurezza dello Stato si impadroniranno facilmente delle redini del governo. E questo sarebbe anche dannoso per la religione cristiana, perché coloro che sono mal disposti verso la Chiesa avrebbero il potere maggiore e quelli ben disposti minore.

Dz 1884 Pertanto, è molto chiaro che la ragione per cui i cattolici entrano negli affari pubblici è giusta, perché non vi entrano né dovrebbero farlo per questo motivo, per approvare ciò che al momento non è onorevole nei metodi degli affari pubblici, ma per trasferire questi metodi, per quanto si può fare, al vero e genuino bene pubblico, avendo in mente lo scopo di introdurre in tutte le vene dello Stato, come linfa e sangue più salutare, la saggezza e la virtù della religione cristiana. . . .

Dz 1885 Affinché l’unione delle anime non venga spezzata da accuse avventate, tutti devono comprendere quanto segue: Che l’integrità della fede cattolica non può assolutamente coesistere con opinioni che sfiorano il naturalismo e il razionalismo, la cui somma è quella di strappare le istituzioni cristiane dalle loro fondamenta e di stabilire la leadership dell’uomo nella società, relegando Dio al secondo posto.

Allo stesso modo, non è lecito seguire una forma di dovere nella vita privata e un’altra in quella pubblica; per esempio, in modo che l’autorità della Chiesa sia osservata nella vita privata e messa da parte in quella pubblica. Perché questo sarebbe unire l’onorevole e il vergognoso, e mettere l’uomo in conflitto con se stesso, quando invece dovrebbe essere sempre in accordo con se stesso, e non abbandonare mai in nulla o in alcun modo la virtù cristiana.

Dz 1886 Ma se si tratta semplicemente di metodi in politica, del tipo migliore di Stato, di ordinare il governo in un modo o in un altro, certamente, in queste materie, ci può essere un’onorevole differenza di opinione. Pertanto, un’opinione dissenziente nelle questioni che abbiamo menzionato da parte di quegli uomini la cui pietà è altrimenti nota, e le cui menti sono pronte ad accettare con obbedienza i decreti della Sede Apostolica, non può essere considerata, in giustizia, un peccato da parte loro; e un danno molto più grande si verifica, se si trovano di fronte all’accusa di aver violato o diffidato della Fede cattolica, cosa che, ci dispiace dirlo, è avvenuta più di una volta.

Dz 1887 Tutti coloro che sono soliti esprimere le proprie opinioni per iscritto, e in particolare chi scrive per i giornali, tengano presente questo precetto. In questa lotta per le questioni più importanti, non ci può essere posto per le controversie interne o per le rivalità di partito; tutti dovrebbero sforzarsi di preservare la religione e lo Stato, che è lo scopo comune di tutti. Se quindi in passato ci sono stati dissensi, essi devono essere cancellati con una sorta di oblio volontario; se finora ci sono state azioni avventate e dannose, coloro che ne sono in qualche modo responsabili devono fare ammenda con reciproca carità, e una sorta di speciale sottomissione da parte di tutti alla Sede Apostolica.

Dz 1888 In questo modo i cattolici otterranno due risultati molto eccellenti: uno, quello di affermarsi come aiutanti della Chiesa nel preservare e propagare la saggezza cristiana; l’altro, quello di dare alla società civile la più grande benedizione, la cui conservazione è minacciata da dottrine e passioni malvagie.

Risposta della Sacra Penitenzieria, 10 marzo 1886.

L’uso onanistico del matrimonio

3185. Spiegazione: Da una risposta data il 14 dicembre 1876 dalla Sacra Penitenzieria al rettore di una parrocchia della diocesi di Angers, si stabilisce che non è permesso incoraggiare l’errore di penitenti che molti chiamano in buona fede; né è permesso suscitare tale buona fede. Si stabilisce inoltre che i confessori non compiono il loro dovere se, quando un penitente si accusa solo di onanismo, mantengono un nobile silenzio, se, terminata la confessione dei peccati, lo esortano con parole generali, e se afferma di odiare ogni peccato mortale, gli danno la santa assoluzione. È inoltre stabilito che i confessori sono esenti da ogni rimprovero se (nei limiti della decenza… delle domande…) non tralasciano di rimproverare, come per qualsiasi altro peccato grave, il penitente che, spontaneamente o a seguito di un prudente interrogatorio, abbia confessato l’onanismo. … e che non lo assolvono se non ha dimostrato con segni sufficienti di provare dolore per l’accaduto e di essere deciso a non agire più in modo onanistico. – (Tuttavia, rimangono i seguenti dubbi)

3186. Domande: 1. Quando c’è il fondato sospetto che un penitente che tace totalmente sull’onanismo sia impegnato in un tale crimine, è allora lecito per il confessore astenersi da un interrogatorio prudente e discreto perché prevede che molti dovrebbero essere tratti fuori dalla loro buona fede e che molti diserterebbero i sacramenti? – O, al contrario, il confessore è tenuto a interrogare con prudenza e discrezione?

3187. (2) Il confessore che accerta, sia dalla confessione spontanea sia da un prudente interrogatorio, che il penitente è onanista, è tenuto ad ammonirlo sulla gravità di questo peccato, come fa per gli altri peccati mortali…, e a dargli l’assoluzione solo se è accertato con segni sufficienti che egli prova dolore per quanto è accaduto e che è deciso a non agire più in modo onanista?

segni sufficienti che egli provi dolore per ciò che è accaduto e che sia deciso a non agire più in modo onanistico? Risposta: Per 1. in linea generale, sì per la prima parte, no per la seconda – Per 2. in linea generale, sì per la prima parte, no per la seconda. Sì, secondo la dottrina di autori comprovati.

Decreto del Sant’Uffizio, 19 maggio 1886.

Cremazione dei cadaveri

3188. Domanda: (1) È lecito aderire a società il cui intento è quello di promuovere la pratica della combustione di corpi umani?

(2) È lecito ordinare la combustione del proprio corpo o di quello di altri? Risposta (confermata dal Sommo Pontefice) : Per 1. No, e se si tratta di società affiliate alla setta massonica, si incorre nelle sanzioni previste contro di esse. – Per 2. No.

Decreto del Sant’Uffizio, 27 maggio 1886.

Divorzio civile.

3190. Dichiarazione : Diversi vescovi di Francia hanno sottoposto alla Sacra Congregazione Romana e Universale dell’Inquisizione i seguenti dubbi: in una lettera indirizzata dalla Sacra Congregazione Romana e Universale dell’Inquisizione a tutti gli Ordinari di Francia in data 25 giugno 1885, riguardante la legge sul divorzio civile, si afferma quanto segue: “Tenuto conto delle gravissime circostanze degli avvenimenti, dei tempi e dei luoghi, si può tollerare che coloro che esercitano le funzioni di magistrati e di avvocati trattino, in Francia, cause matrimoniali, senza essere obbligati a rinunciare al loro ufficio” e si aggiungono delle condizioni, la seconda delle quali è la seguente: “Purché nel loro intimo siano preparati, sia per quanto riguarda il valore o la nullità del matrimonio, sia per quanto riguarda la separazione legale, sulla quale sono tenuti a giudicare, a non pronunciare, invocare, sollecitare o sostenere mai una sentenza contraria al diritto divino o ecclesiastico”.

3191. Domande: 1. È corretta l’interpretazione diffusa in Francia e anche nella stampa, secondo la quale un giudice che, in presenza di un matrimonio valido davanti alla Chiesa, disconosca completamente questo matrimonio vero e costante e, in applicazione del diritto civile, pronunci il divorzio, purché abbia l’intenzione interiore di rompere solo gli effetti civili e il contratto civile, e che siano gli unici a essere colpiti dai termini della sentenza? In altre parole: un non sia ritenuta contraria al diritto divino ed ecclesiastico?

3192. 2 – Dopo che il giudice abbia dichiarato l’esistenza di una causa di divorzio, può un sindaco – sempre tenendo conto solo degli effetti civili e del contratto – pronunciare il divorzio, anche se il matrimonio sia valido davanti alla Chiesa?

3193. 3 – Dopo aver pronunciato il divorzio, lo stesso può unire civilmente con altri il coniuge che cerca di contrarre una nuova unione, anche se il Matrimonio precedentemente contratto davanti alla Chiesa sia valido e l’altra parte sia ancora in vita?

Risposta (confermata dal Sommo Pontefice): No a 1, 2 e 3.

Decreto del Sant’Uffizio, 15 dicembre 1886.

Cremazione dei corpi.

3195. Quando si tratta di persone il cui corpo debba essere cremato non per volontà propria ma per volontà altrui, si possono compiere i riti ed i suffragi della Chiesa sia in casa che in Chiesa, ma non fino al luogo della cremazione, evitando ogni scandalo. Questo scandalo può essere evitato anche se si sa che la cremazione non sia stata scelta per volontà del defunto.

3196. Ma nel caso di coloro che abbiano scelto la cremazione per propria volontà, e che abbiano perseverato in questa volontà in modo certo e notorio fino alla morte, tenendo conto del decreto di mercoledì 19 maggio 1886 (cf. 3188), si deve procedere per loro a norma del Rituale Romanum, titolo “A chi è permesso dare sepoltura ecclesiastica? In casi particolari, tuttavia, qualora sorgano dubbi o difficoltà, si consulti l’Ordinario…”.

Risposta del Sant’Uffizio al Vescovo di Carcassonne, 8 maggio 1887.

Vino da Messa.

3198. Domanda: (Per prevenire il rischio di corruzione del vino, sono leciti i seguenti rimedi e quale si dovrebbe preferire?) 1 – Al vino naturale si aggiunge una piccola quantità di “eau-de-vie”; 2. Il vino viene riscaldato a sessantacinque gradi. Risposta. (Si deve) preferire il vino, come viene presentato al secondo [rimedio].

TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (38): “LEONE XIII, 1887-1896”

Autore: Associazione Cristo-Re Rex regum

Siamo un'Associazione culturale in difesa della "vera" Chiesa Cattolica.