TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (35): “PIO IX, 1864-1868”

TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (35)

HENRICUS DENZINGER

ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT

ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.

ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM

De rebus fidei et morum

HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI

Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar

(PIO IX, 1864- 1868)

Enciclica “Quanta cura”, 8 dicembre 1864.

Naturalismo e socialismo.

2890. Infatti, quando si bandisce la religione dalla società civile e si rifiuta la dottrina e l’autorità della Rivelazione divina, si oscura e si perde anche la vera nozione di giustizia e di diritto umano, e la vera giustizia e il diritto legittimo vengono sostituiti dalla forza bruta; E allora diventa chiaro perché alcuni, ignorando i principi più certi della sana ragione, osano dire che “la volontà del popolo, manifestata da quella che chiamano opinione pubblica o in altro modo, costituisce la legge suprema, indipendente da ogni diritto divino e umano, e che, nell’ordine politico, i fatti compiuti, per il fatto stesso di essere compiuti, hanno valore di legge”. Ma chi non vede e sente chiaramente che una società umana sottratta ai vincoli della religione e della vera giustizia non potrà proporsi altro fine che quello di acquisire e accumulare ricchezze, e non potrà seguire altra legge nelle sue azioni che il desiderio sfrenato del cuore di servire le proprie passioni e i propri vantaggi?

2891. Non contenti di aver bandito la religione dalla società pubblica, volevano anche escluderla dalle famiglie private. Insegnando e professando lo stesso fatale errore del comunismo e del socialismo, essi affermano che “la società domestica o la famiglia trae tutta la sua ragion d’essere unicamente dal diritto civile, e che di conseguenza è dal diritto civile che derivano e dipendono tutti i diritti dei genitori sui figli, primo fra tutti quello di istruirli ed educarli”.

2892. Con queste empie concezioni e macchinazioni, questi uomini pieni di inganni mirano soprattutto a sottrarre completamente l’istruzione e l’educazione della gioventù alla salutare dottrina e all’influenza della Chiesa.

L’indipendenza dell’autorità della Chiesa nei confronti dell’autorità civile.

2893. Altri, che ripetono le false invenzioni tante volte condannate dagli innovatori, hanno la vergognosa impudenza di sottomettere la suprema autorità che la Chiesa e questa Sede Apostolica hanno ricevuto da Cristo Signore all’arbitrio dell’autorità civile, e di negare tutti i diritti di questa Chiesa e di questa Sede in materia di ordine esterno.

2894. Affermano senza il minimo pudore che “le leggi della Chiesa non si applicano in coscienza se non sono state promulgate dal potere civile; che gli atti e i decreti dei Romani Pontefici riguardanti la religione e la Chiesa hanno bisogno della sanzione e dell’approvazione, o almeno del consenso, del potere civile; che le Costituzioni Apostoliche con le quali sono state condannate le società segrete – sia che sia richiesto o meno il giuramento di segretezza – e con le quali sono stati anatematizzati i loro seguaci e coloro che le favoriscono, non hanno alcun valore in quelle parti del mondo in cui associazioni di questo tipo sono state tollerate dal governo civile.

2895. Né si vergognano di professare altamente e pubblicamente l’affermazione e il principio degli eretici da cui derivano tante false concezioni ed errori. Essi ripetono infatti che “il potere ecclesiastico non è, in virtù del diritto divino, distinto e indipendente dal potere civile, e che tale distinzione e indipendenza non può esistere senza che i diritti essenziali del potere civile siano monopolizzati e usurpati dalla Chiesa”. Né possiamo passare sotto silenzio l’audacia di coloro che… affermano che “per le sentenze e i decreti della Sede Apostolica, che si dichiara abbiano per oggetto il bene generale della Chiesa, nonché i suoi diritti e la sua disciplina, purché non tocchino i dogmi della fede e della morale, si può rifiutare di aderirvi e di obbedirvi senza peccato e senza alcun pregiudizio per la professione della fede cattolica”…

2896. Per questo motivo, ognuna delle false opinioni e dottrine descritte nella presente lettera, Noi le riproduciamo, le proscriviamo e le condanniamo in virtù della nostra autorità apostolica, e vediamo e ordiniamo che tutti i figli della Chiesa cattolica le ritengano riprovevoli, proscritte e condannate.

Sillabo di Pio IX, o Catalogo degli errori condannati in diverse dichiarazioni di Pio IX, pubblicato l’8 dicembre 1864.

Par. I Panteismo, Naturalismo e Razionalismo assoluto.

2901. 1. Non esiste un essere divino supremo, pieno di sapienza e di provvidenza, distinto da questo universo di cose; e Dio è la stessa cosa della natura delle cose, soggetta quindi al cambiamento; e in realtà Dio diventa nell’uomo e nel mondo, e tutte le cose sono Dio e della stessa sostanza di Dio; e Dio è con il mondo una sola e medesima cosa, come lo sono, quindi, lo spirito e la materia, la necessità e la libertà, la verità e la falsità, il bene e il male, il giusto e l’ingiusto.

2902. (2) Ogni azione di Dio nell’uomo e nel mondo deve essere negata.

2903. 3 La ragione umana, non avendo alcun conto da rendere a Dio, è l’unico arbitro della verità e della falsità, del bene e del male; essa è la propria legge e basta con le sue forze naturali per procurare il bene all’uomo e ai popoli.

2904. 4. tutte le verità della religione derivano dalla forza nativa della ragione umana; per questo la ragione è la norma sovrana con cui l’uomo può e deve acquisire la conoscenza delle verità di qualsiasi genere. (2775-2786).

2905. 5 La Rivelazione divina è imperfetta, e per questo soggetta a un progresso continuo e indefinito che corrisponde allo sviluppo della ragione umana (2775-2786).

2906. 6 La fede in Cristo è in contraddizione con la ragione; e la Rivelazione divina non solo non serve a nulla, ma addirittura nuoce alla perfezione dell’uomo (2775-2786).

2907. 7 Le profezie e i miracoli esposti e raccontati nelle Sacre Scritture sono favole dei sacerdoti, e i misteri della fede cristiana sono frutto di invenzioni filosofiche; e nei libri dei due Testamenti sono contenute invenzioni mitiche; e Gesù Cristo stesso è una finzione mistica (2775-2786).

Par. II. Razionalismo moderato.

2908. 8 Poiché la ragione umana è uguale alla Religione stessa, le discipline teologiche devono essere trattate alla stregua di quelle filosofiche.

2909. 9. Tutti i dogmi della religione cristiana, senza distinzione, sono oggetto di scienza naturale o filosofica; e la ragione umana, attrezzata solo in modo storico, può, con le sue forze e i suoi principi naturali, arrivare a una vera conoscenza di tutti i dogmi, anche i più nascosti, non appena questi dogmi sono stati proposti alla ragione come suo oggetto. 2857, 2878

2910. 10. Poiché esiste un altro filosofo e un’altra filosofia, egli ha il diritto e il dovere di sottomettersi a un’autorità che egli stesso ha riconosciuto come giusta; la filosofia, invece, non può e non deve sottomettersi a nessuna autorità 2858.

2911. 11. La Chiesa non solo non deve mai censurare la filosofia, ma deve addirittura tollerare gli errori della filosofia stessa e permetterle di correggersi (2868).

2912. 12. I decreti della Sede Apostolica e delle Congregazioni Romane impediscono il libero progresso della scienza (cf. 2875).

2913. 13. Il metodo e i principi secondo i quali gli antichi dottori scolastici coltivavano la teologia non corrispondono in alcun modo alle esigenze del nostro tempo e al progresso delle scienze (cf. 2876).

2914. 14. La filosofia deve essere trattata senza tener conto della rivelazione soprannaturale (cf. 2875-2880).

N.B. Gli errori di Anton Günther, che sono stati condannati, sono in gran parte legati al sistema del razionalismo (Cfr. 2828-2831).

Par. III. Indifferentismo, latitudinarietà.

2915. 15. È lecito ad ogni uomo abbracciare e confessare la religione che ha ritenuto vera, guidato dal lume della ragione.

2916. 16. Gli uomini possono trovare la via della salvezza eterna e ottenere la salvezza eterna in qualsiasi religione (2775-2786).

2917. 17. Dobbiamo avere almeno una buona speranza per la salvezza eterna di tutti coloro che non sono affatto nella vera Chiesa di Cristo (cf. 2865-2867).

2918. 18. Il protestantesimo non è altro che una forma diversa della stessa vera Religione cristiana, nella quale è dato di piacere a Dio come nella Chiesa Cattolica.

Par. IV. Socialismo, comunismo, società segrete, bibliche, clerico-liberalisono riprovevoli (cf. 2775-2786), (cf. 2865-2867).

Par. V. Errori riguardanti la Chiesa e i suoi diritti.

2919. 19. La Chiesa non è una società vera e perfetta, pienamente libera, né gode dei diritti propri e costanti conferitile dal suo Fondatore divino, ma spetta al potere civile definire quali siano i diritti della Chiesa ed i limiti entro i quali essa può esercitarli.

2920. 20. L’autorità ecclesiastica non deve esercitare la propria autorità senza il permesso ed il consenso dell’autorità civile.

2921. 21. La Chiesa non ha il potere di definire dogmaticamente che la Religione Cattolica sia l’unica vera religione.

2922. 22. L’obbligo da cui i maestri e gli scrittori cattolici sono assolutamente vincolati è limitato solo a quelle cose che sono state proposte dal giudizio infallibile della Chiesa come dogmi di fede da credere da tutti (cf. 2879).

2923. 23. I Romani Pontefici e i Concili Ecumenici hanno oltrepassato i limiti del loro potere, hanno usurpato i diritti dei principi e hanno persino sbagliato nel definire le questioni di fede e di morale.

2924. 24. La Chiesa non ha il potere di usare la forza, né alcun potere temporale diretto o indiretto.

2925. 25. Oltre alla potestà inerente all’episcopato, un’altra potestà, quella temporale, le è stata concessa espressamente o tacitamente dall’autorità civile, che per questo motivo è revocabile dall’autorità civile a sua discrezione.

2926. 26. La Chiesa non ha il diritto nativo e legittimo di acquisire e possedere.

2927. 27. I sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice devono essere assolutamente esclusi da ogni questione e possesso di cose temporali.

2928. 28. Ai Vescovi non è consentito promulgare neppure le lettere apostoliche senza il permesso del governo.

2929. 29. Le grazie concesse dal Romano Pontefice sono da considerarsi nulle se non sono state utilizzate per lo scopo per cui siano state concesse, se non richieste dal governo.

2930. 30. L’immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche ha origine nel diritto civile.

2931. 31. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, sia civili che penali, deve essere assolutamente abolito anche senza consultare la Sede Apostolica e nonostante la sua opposizione.

2932. 32. L’immunità personale in virtù della quale gli ecclesiastici sono esenti dall’onere del servizio militare può essere abrogata senza alcuna violazione del diritto naturale e dell’equità; e il progresso esige tale abrogazione, soprattutto in una società costituita in forma liberale.

2933. 33. Non spetta solo al potere ecclesiastico di giurisdizione, per diritto proprio e nativo, dirigere in materia teologica (cf. 2875-2880).

2934. 34. La dottrina di coloro che paragonano il Romano Pontefice a un libero principe che agisce in tutta la Chiesa è una dottrina che ha prevalso nel Medioevo.

2935. 35. Nulla impedisce che il Pontificato sovrano sia trasferito dall’Urbe ad un altro Vescovo o ad un’altra città per decisione di un consiglio generale o del popolo nel suo insieme.

2936. 36. La definizione di Concilio nazionale non ammette ulteriori discussioni, e l’amministrazione civile può richiedere la cosa secondo le sue determinazioni.

2937. 37. Possono essere istituite Chiese nazionali, esenti dall’autorità del Romano Pontefice e totalmente separate da esso.

2938. 38. Troppi atti arbitrari dei Romani Pontefici hanno contribuito alla divisione della Chiesa in orientale e occidentale.

Par. VI. Errori riguardanti la società civile considerata in sé.

2939. 39. In quanto origine e fonte di tutti i diritti, lo Stato gode di un diritto che non è circoscritto da alcun limite.

2940. 40. La dottrina della Chiesa Cattolica si oppone al bene e agli interessi della società umana (cf. 2775).

2941. 41. Il potere civile, anche se esercitato da un detentore infedele, ha un potere indiretto negativo nell’ambito delle cose sacre; pertanto non ha solo il diritto chiamato “exsequatur“, ma anche il diritto chiamato “ab abusu“.

2942. 42. In caso di conflitto di leggi tra i due poteri, prevale il diritto civile.

2943. 43. Il potere secolare ha la facoltà di annullare, dichiarare nulli gli accordi solenni (chiamati “concordati”) conclusi con la Sede Apostolica in merito all’uso dei diritti relativi all’immunità ecclesiastica, senza il suo consenso e persino contro la sua opposizione.

2944. 44. L’autorità civile può interferire nelle questioni riguardanti la Religione, la morale e il governo spirituale. Può quindi giudicare le istruzioni che i pastori pubblicano, in conformità al loro ufficio, come una norma per le coscienze, e può anche pronunciarsi sull’amministrazione dei Sacramenti e sulle disposizioni necessarie per riceverli.

2945. 45. Tutta la direzione delle scuole pubbliche in cui viene educata la gioventù di uno Stato cristiano, ad eccezione, in una certa misura, dei Seminari episcopali, può e deve essere attribuita all’autorità civile, e ciò in modo tale che non si riconosca a nessun’altra autorità il diritto di interferire nella disciplina delle scuole, nell’ordinamento degli studi, nel conferimento dei diplomi, nella scelta o nell’approvazione degli insegnanti.

2946. 46. Inoltre, nei Seminari dei chierici stessi, il metodo da seguire negli studi deve essere sottoposto all’autorità civile.

2947. 47. È necessario, per il miglioramento della società civile, che le scuole popolari aperte a tutti i bambini di qualsiasi classe del popolo, e in generale le istituzioni pubbliche destinate a impartire le lettere e le discipline più rigorose e a provvedere all’educazione dei giovani, siano sottratte ad ogni autorità, regolamentazione e influenza della Chiesa, e che siano pienamente soggette alla decisione dell’autorità civile e politica, secondo quanto piace ai governi ed in conformità all’opinione comune del tempo.

2948. 48. I Cattolici possono approvare un metodo di formazione dei giovani al di fuori della fede cattolica e del potere della Chiesa, che consideri solo, o principalmente, la conoscenza delle cose della natura ed i fini della vita sociale terrena.

2949. 49. La società civile può impedire ai Vescovi ed ai fedeli del popolo di comunicare liberamente con il Romano Pontefice e tra loro.

2950. 50. L’autorità laica ha di per sé il diritto di presentare Vescovi e può esigere che essi inizino ad amministrare le diocesi prima di aver ricevuto l’istituzione canonica e le lettere apostoliche dalla Santa Sede.

2951. 51. Il governo laico ha persino il diritto di revocare ai Vescovi l’esercizio del loro ministero pastorale, e non è tenuto ad obbedire al Romano Pontefice per quanto riguarda l’istituzione di vescovati e diocesi.

2952. 52. Il governo può, di sua iniziativa, modificare l’età prescritta dalla Chiesa per la professione religiosa sia delle donne che degli uomini, e può imporre a tutte le famiglie religiose di non ammettere nessuno ai voti solenni senza la sua autorizzazione.

2953. 53. Le leggi che riguardano la tutela dello stato delle famiglie religiose, dei loro diritti e dei loro doveri, devono essere abrogate; il governo civile può anche offrire assistenza a tutti coloro che desiderino abbandonare lo stato di vita religiosa che hanno abbracciato e violino i loro voti solenni; allo stesso modo può abolire completamente le famiglie religiose così come le chiese collegiali ed i semplici benefici, anche con il diritto di patronato, e sottoporre e attribuire i loro beni e le loro entrate all’amministrazione ed al controllo del potere civile.

2954. 54. I re e i principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma nel decidere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.

2955. 55. La Chiesa deve essere separata dallo Stato e lo Stato dalla Chiesa.

Par. VII. Errori sulla morale naturale e cristiana.

2956. 56. Le leggi in materia di morale non hanno bisogno della sanzione divina, e non è affatto necessario che le leggi umane siano conformi alla legge naturale o ricevano la loro forza vincolante da Dio.

2957. 57. Le scienze filosofiche e morali, così come le leggi civili, possono e devono prescindere dall’Autorità divina ed ecclesiastica.

2958. 58. Non si devono riconoscere poteri diversi da quelli dati in materia, ed ogni disciplina dei costumi e dell’onestà deve consistere nell’accumulare e accrescere le ricchezze in ogni modo e nel soddisfare i piaceri.

2959. 59. Il diritto consiste in un fatto materiale, e tutti i doveri degli uomini rappresentano una parola vuota, e tutti i fatti umani hanno forza di legge.

2960. 60. L’autorità non è altro che la somma dei numeri e della forza materiale.

2961. 61. Il successo dell’ingiustizia di un fatto non pregiudica il carattere inviolabile del diritto.

2962. 62. Il cosiddetto principio di non intervento deve essere proclamato ed osservato.

2963. 63. È lecito rifiutare l’obbedienza ai principi legittimi e persino ribellarsi ad essi (cf. 2775-2786).

2964. 64. Sia la violazione di un giuramento, per quanto sacro possa essere, sia qualsiasi azione criminale e vergognosa contraria alla legge eterna, non solo non è da biasimare, ma è del tutto lecita e va celebrata con grande lode, purché sia fatta per amore della patria.

Par. VIII. Errori sul matrimonio cristiano.

2965. 65. Non si può ammettere in alcun modo che Cristo abbia elevato il matrimonio alla dignità di sacramento.

2966. 66. Il Sacramento del matrimonio non è altro che un accessorio del contratto che può essere separato da esso, e il Sacramento stesso risiede unicamente nella benedizione nuziale.

2967. 67. In virtù della legge naturale, il vincolo matrimoniale non è indissolubile e in vari casi il divorzio vero e proprio può essere sancito dall’autorità civile.

2968. 68. La Chiesa non ha il potere di introdurre impedimenti al matrimonio, ma questo potere appartiene all’autorità civile che deve rimuovere gli impedimenti esistenti.

2969. 69. Nel corso dei secoli la Chiesa ha iniziato ad introdurre impedimenti dirimenti, non in virtù di un diritto proprio, ma utilizzando un diritto preso in prestito dall’autorità civile.

2970. 70. I canoni del Concilio di Trento che censurano con anatema coloro che osano negare alla Chiesa il potere di introdurre impedimenti dirimenti (cf. 1803 ss.) o non sono dogmatici o devono essere intesi in termini di questo potere mutuato.

2971. 71. La forma prescritta da Trento 1813-1816 non è vincolante a pena di nullità quando la legge civile prescrive un’altra forma e vuole che il matrimonio sia valido per mezzo di questa nuova forma.

2972. 72. Bonifacio VIII fu il primo ad affermare che il voto di castità emesso al momento dell’ordinazione rende nullo il matrimonio.

2973. 73. In virtù del contratto civile, un matrimonio in senso proprio può esistere tra cristiani, ed è falso dire o che il contratto matrimoniale tra cristiani è sempre un sacramento, o che il contratto è nullo se il sacramento è escluso.

2974. 74. Le cause relative al matrimonio e al fidanzamento sono per loro natura soggette alla giurisdizione civile.

N.B. – Si possono qui citare altri due errori riguardanti l’abolizione del celibato dei chierici e la preferenza da dare allo stato di matrimonio rispetto a quello di verginità. Sono stati confutati, il primo (2775-2786); il secondo.

Par. IX. Errori riguardanti la sovranità civile del Romano Pontefice.

2975. 75. La questione della compatibilità tra la sovranità civile e la sovranità spirituale è contesa tra i figli della Chiesa cristiana e Cattolica.

2976. 76. L’abrogazione del potere civile di cui gode la Sede Apostolica contribuirebbe notevolmente alla libertà e alla felicità della Chiesa.

N.B. – Anche altre dichiarazioni su questo tema.

Par. X. Errori relativi al liberalismo di oggi.

2977. 77. Nel nostro tempo non è più opportuno che la Religione Cattolica sia considerata l’unica religione dello Stato, escludendo tutti gli altri culti.

2978. 78. È quindi lodevole che in alcune regioni dette cattoliche la legge abbia previsto che gli immigrati possano esercitare pubblicamente le loro rispettive fedi.

2979. È infatti falso che la libertà civile di tutte le religioni, così come la piena facoltà concessa a tutti di manifestare pubblicamente e alla luce del sole le proprie opinioni ed i propri pensieri, porti più facilmente a corrompere la morale e le menti e a diffondere la piaga dell’indifferentismo.

2980. 80. Il Romano Pontefice può e deve essere conciliato con il progresso, il liberalismo e la cultura moderna.

Istruzione della Sacra Penitenzieria, 15 gennaio 1866.

Il matrimonio civile.

2990. (2) La Sacra Penitenzieria ritiene superfluo ricordare a chiunque che è un dogma ben noto della nostra santissima Religione che il matrimonio sia uno dei sette Sacramenti istituiti da Cristo, il Signore, e che di conseguenza la sua amministrazione appartenga unicamente alla Chiesa stessa, alla quale lo stesso Cristo ha affidato la dispensazione dei suoi divini misteri; inoltre, ritiene superfluo ricordare ad alcuno la forma prescritta dal Concilio di Trento (XXIV sessione, Riforma del matrimonio, cap. 1: (cf. 1813-1816), e senza l’osservanza della quale, nei luoghi in cui sia stata promulgata, in nessun caso il matrimonio può essere validamente contratto.

2991. (3) Ma sulla base di questi ed altri principi e dottrine cattoliche, i pastori devono elaborare istruzioni pratiche con le quali persuadere i fedeli di ciò che il nostro santissimo Signore ha proclamato nel concistoro segreto del 27 settembre 1852: “Tra i fedeli non vi può essere matrimonio che non sia al tempo stesso un Sacramento; e quindi ogni altra unione tra Cristiani tra un uomo e una donna al di fuori del sacramento, anche conclusa in virtù delle leggi civili, non è altro che un concubinato vergognoso e disastroso”.

2992. (4) E da ciò si può facilmente dedurre che davanti a Dio e alla sua Chiesa l’atto civile non solo non può essere considerato un sacramento, ma neppure può essere considerato, in alcun modo, come un contratto, e così come il potere civile non ha la capacità di legare i fedeli nel matrimonio, non ha neppure la capacità di scioglierli; ed è per questo che qualsiasi sentenza pronunciata da un’autorità secolare in merito alla separazione di coniugi che siano stati uniti da un matrimonio legittimo davanti alla Chiesa non ha alcun valore; ed un coniuge che, abusando di questa sentenza, osasse unirsi ad un’altra persona, sarebbe veramente adultero, così come sarebbe veramente concubinario colui che avesse la presunzione di rimanere nel matrimonio in virtù di un atto civile; ed entrambi non sono degni dell’assoluzione finché non giungano alla resipiscenza e non si convertano alla penitenza sottomettendosi alle prescrizioni della Chiesa.

2993. (5) (Tuttavia, per evitare sanzioni, per il bene dei discendenti e per evitare il pericolo della poligamia, è permesso che i fedeli, dopo aver contratto legittimamente il matrimonio davanti alla Chiesa, vadano a compiere l’atto imposto dal diritto, ma con l’intenzione…, quando si presentano davanti al funzionario governativo, di non fare altro che celebrare una cerimonia civile.

Lettera apostolica “Iam vos omnes” a tutti i protestanti e a tutti i non cattolici. 13 sett. 1868.

La necessità della Chiesa per la salvezza.

2997. Nessuno può negare o dubitare che Cristo Gesù stesso, per applicare a tutte le generazioni umane il frutto della sua redenzione, abbia edificato quaggiù sulla terra la sua unica Chiesa su Pietro, cioè la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, e che le abbia conferito tutto il potere necessario per mantenere intatto e puro il deposito della fede, e che questa stessa fede sia trasmessa a tutti i popoli, le razze e le nazioni, in modo che attraverso il battesimo tutti gli uomini siano aggregati al suo Corpo mistico, …. … e che questa stessa Chiesa, che costituisce il Corpo Mistico, rimanga sempre salda e immutabile nella sua stessa natura fino alla fine dei tempi…

2998. Ora, chiunque consideri e mediti attentamente lo stato in cui si trovano le varie società religiose, divise tra loro e separate dalla Chiesa cattolica, … si convincerà facilmente che nessuna di queste società, né tutte insieme, costituiscono o sono in alcun modo quell’unica e cattolica Chiesa che Cristo Signore ha fondato ed edificato e che ha voluto che esistesse; né possono in alcun modo essere considerate come un membro o una parte di quella stessa Chiesa, dal momento che sono visibilmente separate dall’unità cattolica. Poiché queste società sono di fatto prive di quell’autorità vivente stabilita da Dio che insegna agli uomini in particolare le realtà della fede e la regola della morale, e che li dirige e governa in tutto ciò che riguarda la loro salvezza eterna, ne consegue che queste società hanno continuamente variato le loro dottrine, e questa mobilità e questa instabilità non cessano mai in queste società. Tutti comprendono facilmente… che ciò è in completa opposizione alla Chiesa istituita da Cristo Signore…

2999. Pertanto, tutti coloro che non possiedono l’unità della Chiesa Cattolica colgano l’opportunità di questo Concilio con il quale la Chiesa cattolica, alla quale appartenevano i loro antenati, dà una nuova prova della sua intima unità e della sua invincibile vitalità, e, rispondendo alle necessità dei loro cuori, cerchino di uscire da questo stato in cui non possono essere sicuri della loro salvezza.

TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (36): “PIO IX, 1864-1870”

Autore: Associazione Cristo-Re Rex regum

Siamo un'Associazione culturale in difesa della "vera" Chiesa Cattolica.