TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (26)
HENRICUS DENZINGER
ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT
ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.
ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM
De rebus fidei et morum
HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI
Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar
(Concilio di Trento: Sessione XXIV- Fine)
Sessione XXIV, 11 novembre 1563.
Dottrina e canoni sul Sacramento del matrimonio.
1797. Sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, il primo padre della razza umana proclamò il legame perpetuo ed indissolubile del matrimonio quando disse: “Questo è ormai osso delle mie ossa, carne della mia carne. Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e diventeranno due in una sola carne”. (Gn II,23 Mt XIX,5 Ep V,31 ).
1798. Cristo nostro Signore insegnò con sufficiente chiarezza che solo due esseri siano uniti da questo vincolo quando, ricordando queste parole pronunciate da Dio, disse: “Perciò non sono più due, ma una sola carne” (Mt XIX,6), e subito dopo confermò la solidità di questo vincolo proclamato tanto tempo prima da Adamo: “Perciò ciò che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt XIX,6 Mc X,9) .
1799. La grazia che avrebbe portato alla perfezione questo amore naturale, affermato questa unità indissolubile e santificato gli sposi, Cristo stesso, che ha istituito e portato alla perfezione i venerabili Sacramenti, l’ha meritata per noi con la sua Passione. È quanto ci suggerisce l’Apostolo Paolo quando dice: “Mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per essa” (Ef V,25), aggiungendo subito: “Questo sacramento è grande, dico, in Cristo e nella Chiesa” (Ef V,32).
1800. Poiché il matrimonio nella Legge del Vangelo ha la precedenza nella grazia, attraverso Cristo, sulle cerimonie matrimoniali dell’Antica Legge, i nostri santi Padri, i Concili e la tradizione della Chiesa universale hanno sempre giustamente insegnato che esso vada annoverato tra i Sacramenti della Nuova Legge. Contrariamente a questa tradizione, gli empi di questo secolo, essendo irragionevoli, non solo hanno sostenuto opinioni false su questo venerabile Sacramento, ma, come è loro abitudine, introducendo la libertà della carne sotto la copertura del Vangelo, per iscritto e oralmente, hanno diffuso molti elementi estranei al sentimento della Chiesa Cattolica e alle consuetudini approvate fin dai tempi degli Apostoli, e questo non senza grande danno per i fedeli. Volendo affrontare la temerarietà di questi uomini, il santo Concilio universale ha ritenuto che sia necessario sterminare le eresie ed i notevoli errori dei suddetti scismatici, affinché il loro pernicioso contagio non attiri a sé un gran numero di persone. Pertanto decreta i seguenti anatemi contro questi eretici ed i loro errori.
Canoni sul Sacramento del matrimonio.
1801. 1. Se qualcuno dice che il matrimonio non sia veramente e propriamente uno dei sette Sacramenti della Legge evangelica che Cristo nostro Signore habbia istituito, ma che sia stato inventato nella Chiesa dagli uomini e che non conferisce la grazia, sia anatema (cf. 1800).
1802. (2) Se qualcuno dice che è lecito per i Cristiani avere più di una moglie contemporaneamente, e che ciò non sia proibito da alcuna legge divina (Mt XIX,9), sia anatema (cf. 1798).
1803.3 Se qualcuno dice che solo i gradi di consanguineità e di affinità espressi nel Levitico, (Lev XVIII,6-18), possano impedire di contrarre un matrimonio e rendere nullo quello contratto, che la Chiesa non possa rinunciare a nessuno di essi né decidere che un numero maggiore sia causa di impedimento e di nullità: sia anatema (v. 2659).
1804. (4) Se qualcuno dice che la Chiesa non sia stata in grado di stabilire gli impedimenti al matrimonio, o che abbia sbagliato a stabilirli, sia anatema.
1805. (5) Se qualcuno dice che il vincolo del matrimonio possa essere spezzato a causa dell’eresia, o a causa di una vita insopportabile insieme, o a causa della deliberata assenza di un coniuge, sia anatema.
1806. (6) Se qualcuno dice che un matrimonio contratto e non consumato non sia annullato dalla professione religiosa solenne di uno dei coniugi, sia anatema.
1807. 7. Se qualcuno dice che la Chiesa sia in errore quando ha insegnato ed insegna, secondo l’insegnamento del Vangelo e dell’Apostolo (Mt 5,32 Mt 19,9 Mc 10,11-12 Lc 16,18 1Co 7,11) che il vincolo matrimoniale non possa essere spezzato dall’adulterio di uno dei coniugi e che nessuno dei due, anche quello innocente che non abbia dato motivo all’adulterio, possa, durante la vita dell’altro coniuge, contrarre un altro matrimonio; che sia adultero colui che sposa un’altra donna dopo aver allontanato l’adultera e colei che sposa un altro uomo dopo aver allontanato l’adultero: sia anatema.
1808. 8. Se qualcuno dice che la Chiesa sia in errore quando decreta che, per molte ragioni, i coniugi possano vivere separati, senza vita coniugale o senza vita in comune, per un tempo indefinito o definito: sia anatema.
1809. 9. Se qualcuno dice che i chierici che hanno ricevuto gli Ordini sacri o i regolari che hanno fatto professione solenne di castità, possano contrarre matrimonio, che tale matrimonio sia valido, nonostante la Legge della Chiesa o il loro voto, e che affermare il contrario non è altro che condannare il matrimonio; che tutti coloro che non sentono di avere il dono della castità (anche se hanno fatto voto di farlo) possono contrarre matrimonio: sia anatema. Poiché Dio non rifiuta questo dono a chi lo chiede correttamente, e non permette che siamo tentati oltre le nostre forze (1Co x,13).
1810. 10. Se qualcuno dice che lo stato di matrimonio debba essere posto al di sopra dello stato di verginità o di celibato, e che non sia né meglio né più felice rimanere nella verginità o nel celibato che contrarre matrimonio (Mt XIX,11 1Co VII,25 1Co VII,38-40)
1811. 11. Se qualcuno dice che la proibizione della solennità dei matrimoni in certi periodi dell’anno sia una superstizione tirannica derivata da una superstizione dei pagani, o se condanna le benedizioni e le altre cerimonie usate dalla Chiesa, sia anatema.
1812. 12. Se qualcuno dice che le cause matrimoniali non siano di competenza dei giudici ecclesiastici, sia anatema (v. 2598; 2659).
Canoni sulla riforma del matrimonio: Decreto “Tametsi”
1813. Cap. 1 (Motivo e contenuto della legge) Non si deve certo dubitare che i matrimoni clandestini, avvenuti con il libero consenso dei contraenti, siano matrimoni validi e veri, purché la Chiesa non li abbia resi invalidi; Coloro che negano che tali matrimoni siano veri e validi, e affermano falsamente che i matrimoni contratti dai figli di famiglia senza il consenso dei genitori siano invalidi, e che i genitori possano renderli validi o invalidi, devono quindi essere giustamente condannati, come il Santo Concilio li condanna con l’anatema. Tuttavia, la santa Chiesa, per ragioni molto giuste, ha sempre aborrito questi matrimoni e li ha proibiti.
1814. Ma il santo Sinodo si rende conto che questi divieti non servano più a nulla a causa della disobbedienza degli uomini; soppesa la gravità dei peccati che derivano da questi matrimoni clandestini, soprattutto per coloro che rimangono in uno stato di dannazione quando, dopo aver abbandonato la prima moglie con cui avevano contratto segretamente matrimonio, contraggano pubblicamente matrimonio con un’altra e vivono con lei in perpetuo adulterio; la Chiesa, che non giudica le cose segrete, non può porre rimedio a questi casi; può rimediare a questo male solo ricorrendo ad un rimedio più efficace. Pertanto, seguendo le orme del santo Concilio Lateranense (IV) tenutosi sotto Innocenzo III (cf. 817), il Concilio ordina quanto segue. In futuro, prima di contrarre matrimonio, in tre giorni festivi consecutivi, il parroco dei contraenti annuncerà pubblicamente in chiesa, durante la celebrazione della Messa, tra chi sarà contratto il matrimonio. Una volta fatti questi annunci, e se non ci sono legittimi impedimenti, il matrimonio sarà celebrato davanti alla Chiesa, dopo che l’uomo e la donna saranno stati interrogati; una volta accertato che abbiano dato il loro reciproco consenso, il parroco dirà: “Vi unisco in matrimonio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”; oppure userà un’altra formula, secondo il rito ricevuto in ogni provincia.
1815. (Limitazione della legge) Se c’è il plausibile sospetto che il matrimonio possa essere impedito dalla malafede, se è preceduto da tanti annunci; o si farà un solo annuncio, o addirittura il matrimonio sarà celebrato alla presenza del parroco e di due o tre testimoni; poi, prima che il matrimonio sia consumato, gli annunci saranno fatti in chiesa, in modo che, se rimangano impedimenti, siano più facilmente scoperti, a meno che l’Ordinario stesso non ritenga opportuno omettere i suddetti annunci, cosa che il santo Concilio lascia alla sua prudenza e al suo giudizio.
1816. (Sanzione) Per quanto riguarda coloro che si impegnono a contrarre matrimonio al di fuori della presenza del parroco o di un altro Sacerdote autorizzato dal parroco o dall’Ordinario, e davanti a due o tre testimoni, il santo Concilio li rende assolutamente inadatti a contrarre in questo modo e decreta che tali contratti siano invalidi e nulli, così come con il presente decreto li rende invalidi e li annulla.
Sessione XXV, 3 e 4 dicembre 1563
Decreto sul Purgatorio, 3 dicembre 1563.
1820. La Chiesa Cattolica, istruita dallo Spirito Santo, sulla base della Sacra Scrittura e dell’antica tradizione dei Padri, ha insegnato nei santi Concili e da ultimo in questo Concilio Ecumenico che esista un purgatorio (cf. 1580) e che le anime che vi sono detenute siano aiutate dai suffragi dei fedeli, e soprattutto dal Sacrificio dell’altare tanto gradito a Dio (cf. 1743; 1753). Per questo motivo, il santo Concilio prescrive che i Vescovi facciano tutto ciò che sia in loro potere affinché la sana dottrina del Purgatorio, trasmessa dai santi Padri e dai Concili, sia oggetto della fede dei fedeli, che essi la conservino e che sia insegnata e proclamata ovunque. Le questioni più difficili e sottili, che non sono di alcuna utilità per l’edificazione e da cui la pietà il più delle volte non trae alcun beneficio, devono essere escluse dalla predicazione popolare tra i non istruiti. I punti incerti o apparentemente falsi non saranno divulgati o discussi. Tutto ciò che derivi da una certa curiosità o superstizione, o tutto ciò che abbia un inconfondibile sapore di profitto, sarà proibito come scandaloso ed offensivo per i fedeli. …
Decreto sull’invocazione, la venerazione e le reliquie dei Santi, e sulle immagini sacre, 3 dicembre 1563.
1821. Il santo Concilio ingiunge a tutti i Vescovi e a tutti coloro che hanno l’incarico ed il dovere di insegnare che, secondo l’uso della Chiesa Cattolica ed apostolica, ricevuto fin dai primi tempi della Religione cristiana, e in conformità al sentimento unanime dei santi Padri e ai decreti dei santi Concili, istruiscano diligentemente i fedeli, specialmente sull’intercessione dei Santi e sulla loro invocazione, sugli onori dovuti alle reliquie e sull’uso legittimo delle immagini. Insegneranno anche che i Santi che regnano con Cristo offrono le loro preghiere a Dio per gli uomini, che sia buono ed utile invocarli umilmente e, per ottenere benefici da Dio attraverso il suo Figlio Gesù Cristo nostro Signore, che è il nostro unico Redentore e Salvatore, ricorrere alle loro preghiere, al loro aiuto e alla loro assistenza. Chi nega che si debbano invocare i Santi, che godono della felicità eterna in Cielo; o chi dice che essi non preghino per gli uomini, o che invocarli per pregare per ciascuno di noi sia idolatria, o che vada contro la Parola di Dio e si opponga all’onore di Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini (1Tm II,5); o che sia stupido rivolgere suppliche vocali o mentali a coloro che regnano nei CIeli: tutti questi ragionamenti sono empi.
1822. I fedeli devono anche venerare i corpi santi dei martiri e degli altri Santi che vivono con Cristo, che sono stati membra vive di Cristo e tempio dello Spirito Santo (1Co III,16; 1Co VI,15; 1Co VI,19; 2Co VI,16) e che saranno da Lui risuscitati e glorificati alla vita eterna; attraverso di loro Dio elargisce molti benefici agli uomini. Pertanto, coloro che affermano che nessun onore o venerazione sia dovuto alle reliquie dei Santi, o che sia inutile per i fedeli onorare loro e altre sacre memorie, e che sia vano visitare i luoghi del loro martirio per ottenere il loro sostegno, devono essere totalmente condannati, così come la Chiesa li ha condannati in passato e li condanna ancora oggi.
1823. Inoltre, le immagini di Cristo, della Vergine Maria Madre di Dio e degli altri Santi devono essere conservate, soprattutto nelle chiese, e ricevere l’onore e la venerazione loro dovuti. Non perché crediamo che in esse vi sia una qualche divinità o virtù che ne giustifichi il culto, o perché dobbiamo chiedere loro qualcosa o riporre la nostra fiducia nelle immagini, come facevano i pagani di un tempo che riponevano la loro speranza negli idoli (Sal CXXXIV,15-17), ma perché l’onore loro tributato rimanda ai modelli originali che queste immagini rappresentano. Pertanto, attraverso le immagini che baciamo, davanti alle quali ci scopriamo e ci prostriamo, è Cristo che adoriamo e i Santi, di cui portano le sembianze, che veneriamo. Questo è ciò che è stato definito dai decreti dei Concili, in particolare dal Secondo Concilio di Nicea, contro gli oppositori delle immagini (v.600-603).
1824. I Vescovi insegnino con cura che, attraverso la storia dei misteri della nostra Redenzione, rappresentata da dipinti o da altri mezzi simili, il popolo viene istruito e rafforzato negli articoli di fede, che deve ricordare e venerare assiduamente. E da tutte le immagini sacre si ottengono anche grandi frutti, non solo perché si insegnano al popolo i benefici e i doni conferiti da Cristo, ma anche perché si portano davanti agli occhi dei fedeli i miracoli di Dio compiuti dai Santi e gli esempi salutari da loro dati, in modo che essi ne rendano grazie a Dio, conformino la loro vita ed i loro costumi all’imitazione dei Santi e siano spinti ad adorare e amare Dio e a coltivare la pietà. Se qualcuno insegna o pensa cose contrarie a questi decreti, sia anatema.
1825. Se alcuni abusi si sono insinuati in queste pratiche sante e salutari, il santo Concilio desidera vivamente che siano completamente aboliti, in modo che non venga esposta alcuna immagine che porti una falsa dottrina e che possa essere occasione di un pericoloso errore per la gente semplice. Se talvolta accade che le storie e i racconti delle Sacre Scritture siano espressi da immagini, perché ciò è utile per le persone non istruite, si insegnerà al popolo che esse non rappresentano la divinità, come se questa potesse essere vista con gli occhi del corpo o espressa da colori e forme. Si eliminerà quindi ogni superstizione nell’invocazione dei Santi, nella venerazione delle reliquie o nell’uso sacro delle immagini; si eliminerà ogni ricerca di guadagni vergognosi; si eviterà infine ogni indecenza, in modo che le immagini non siano né dipinte né adornate con bellezza provocante… Affinché ciò sia più fedelmente osservato, il santo Concilio stabilisce che a nessuno sia permesso, in nessun luogo… di collocare o far collocare alcuna immagine insolita, a meno che non sia stata approvata dal Vescovo. Nessun nuovo miracolo sarà riconosciuto, nessuna nuova reliquia sarà ricevuta senza l’esame e l’approvazione del Vescovo.
Decreto di riforma generale, 3 dicembre 1563.
Duello.
1830. Cap. 19. La detestabile pratica del duello, introdotta dagli artifici del diavolo per ottenere la perdita delle anime attraverso la morte cruenta dei corpi, deve essere completamente bandita dal mondo cristiano. L’imperatore, i re… e i signori temporali, qualunque sia il loro nome, che concedono nelle loro terre un luogo per il combattimento singolo tra Cristiani saranno, per questo stesso fatto, scomunicati… Quanto a coloro che combattono e a coloro che sono chiamati a sostenerli, incorreranno nella pena della scomunica… e dell’infamia perpetua. Dovranno essere puniti come omicidi, secondo i sacri Canoni; e se moriranno nel combattimento stesso, saranno per sempre privati della sepoltura ecclesiastica.
Decreto sulle indulgenze, 4 dicembre 1563
1835. Poiché il potere di conferire indulgenze è stato concesso da Cristo alla Chiesa, e la Chiesa ha usato questo potere divinamente comunicatole (cfr. Mt XVI,19; Mt XVIII,18 ), anche nei tempi più antichi, il santo Concilio insegna e ordina che l’uso delle indulgenze, molto salutare per il popolo cristiano e approvato dall’Autorità di questo santo Concilio, sia conservato. E colpisce con l’anatema sia coloro che affermano che sisno inutili, sia coloro che negano che la Chiesa abbia il potere di concederle. Tuttavia, vuole che siano concesse con moderazione… per evitare che la disciplina ecclesiastica sia indebolita da un’eccessiva facilità. Desiderando emendare e correggere gli abusi che si sono insinuati, ed in occasione dei quali questo bel nome di indulgenze viene bestemmiato dagli eretici, con il presente decreto il santo Concilio decreta in modo generale che tutti i deplorevoli traffici di denaro per ottenerle debbano essere assolutamente aboliti.
La dipendenza del Concilio ecumenico dal Papa.
1847. Finalmente abbiamo ottenuto ciò per cui abbiamo lottato giorno e notte e che abbiamo implorato con perseveranza dal “Padre delle luci” (Giacomo 1:17). Infatti, dopo che – convocati dalla nostra lettera e spinti anche dalla loro stessa pietà – un numero molto considerevole, degno di un Concilio ecumenico, di Vescovi e di altri illustri prelati di tutte le nazioni che portano il nome di Cristiani si era riunito da ogni parte in questa città, … Ci siamo mostrati così favorevoli alla libertà del Concilio che in una lettera ai nostri legati, abbiamo permesso al Concilio stesso, di nostra iniziativa, di trattare liberamente anche le questioni che fossero realmente riservate alla Sede Apostolica; così che ciò che rimaneva da trattare, definire e determinare riguardo ai Sacramenti e ad altre cose che apparivano necessarie al fine di confondere le eresie, rimuovere gli abusi e migliorare i costumi, è stato trattato liberamente e diligentemente dal santissimo Concilio, e definito, spiegato e determinato con cura ed estrema pertinenza…
1848. Ma poiché lo stesso santo Concilio, per riverenza verso la Sede Apostolica e seguendo le orme dei Concili precedenti, ha chiesto a Noi, con un decreto emanato su questo argomento in seduta pubblica, di confermare tutti i decreti emanati da esso nel nostro tempo ed in quello dei nostri predecessori, avendo preso conoscenza della richiesta del Concilio, avendo deliberato attentamente su di essa con i nostri venerabili fratelli, i Cardinali di Santa Romana Chiesa, e invocando soprattutto l’aiuto dello Spirito Santo, e avendo accertato che tutti questi decreti siano cattolici e utili e salutari per il popolo cristiano, a lode di Dio onnipotente e su consiglio e con l’approvazione dei nostri fratelli, oggi li abbiamo confermati tutti e ciascuno nel nostro concistoro segreto e abbiamo deciso che siano ricevuti e osservati da tutti i fedeli cristiani.
1849. Inoltre, per evitare il disordine o la confusione che potrebbero sorgere se a qualcuno fosse permesso di pubblicare, a suo piacimento, i propri commenti e le proprie interpretazioni dei decreti del Concilio, ordiniamo a tutti, in virtù della nostra Autorità Apostolica […], che nessuno osi osare pubblicare senza il nostro permesso commenti, glosse, annotazioni, spiegazioni e qualsiasi altra forma di interpretazione dei decreti di questo Concilio, in qualsiasi modo, o di stabilire qualcosa a nome di qualcuno anche con il pretesto di una migliore conferma o esecuzione dei decreti, o adducendo altre eminenti ragioni.
1850. Ma se a qualcuno sembri che qualcosa sia stato detto o stabilito in quella sede in modo troppo oscuro, e per questo motivo sembro che ci sia bisogno di un’interpretazione o di una decisione, deve salire al luogo che il Signore ha scelto, cioè alla Sede Apostolica, maestra di tutti i fedeli, la cui autorità il Concilio stesso ha riconosciuto con riverenza. Ci riserviamo infatti il diritto di chiarire e decidere su qualsiasi difficoltà o controversia che possa sorgere da questi decreti, come ha deciso lo stesso Santo Concilio…
1851. Regola 1: Tutti i libri che prima dell’anno 1515 hanno condannato Papi o Concili ecumenici, e che non compaiono in questo Indice, devono essere considerati come condannati allo stesso modo in cui sono stati condannati in passato.
1852. Regola 2: I libri degli eresiarchi, sia di quelli che dopo il suddetto anno abbiano inventato o dato origine ad eresie, sia di quelli che sono o sono stati i capi e le guide delle eresie,… sono totalmente proibiti. I libri di altri eretici, che trattano esplicitamente di religione, sono totalmente condannati. Quanto a quelli che non trattino di religione, sono consentiti se sono stati esaminati e approvati da teologi cattolici su richiesta di Vescovi ed inquisitori.
1853. Regola 3: Le traduzioni di scrittori anche ecclesiastici, finora pubblicate da autori condannati, sono consentite purché non contengano nulla di contrario alla sacra dottrina. Per quanto riguarda le traduzioni dell’Antico Testamento, esse possono essere permesse solo a uomini dotti e pii, secondo il giudizio del Vescovo, purché usino queste traduzioni come spiegazioni dell’edizione della Vulgata, al fine di comprendere la Sacra Scrittura, e non come un testo di per sé valido. Quanto alle traduzioni del Nuovo Testamento fatte da autori della prima classe di questo Indice, non saranno permesse a nessuno, perché di solito dalla loro lettura deriva poco profitto ma molto pericolo. Ma se i commentari circolano con le traduzioni permesse o con l’edizione della Vulgata, se sono stati espurgati di passi sospetti dalla facoltà di teologia di un’Università cattolica o dall’Inquisizione generale, possono essere permessi a coloro ai quali sono permesse anche le traduzioni. …
1854. Regola 4: Poiché l’esperienza insegna che quando la Sacra Bibbia in lingua volgare sia permessa ovunque indistintamente, dalla temerarietà degli uomini derivano più danni che benefici, spetta in questo caso al giudizio del Vescovo o dell’Inquisitore poter concedere, su consiglio del parroco o del confessore, la lettura della Bibbia tradotta in lingua volgare da autori cattolici a coloro che abbiano stabilito possano trarre da questa lettura non un danno, ma un aumento della fede e della pietà…
1855. Regola 5: Quei libri che a volte provengono dall’opera di autori eretici e nei quali non si aggiunge nulla o poco di proprio, ma che raccolgono le affermazioni di altri autori, e che comprendono lessici, concordanze, apostegmi…, se contengono qualcosa che abbia bisogno di correzione, sono permessi quando questo sia stato rimosso o migliorato su consiglio del Vescovo.
1866. I libri che trattano in lingua volgare delle controversie tra Cattolici ed eretici del nostro tempo, non devono essere permessi indiscriminatamente, ma si deve osservare nei loro confronti ciò che sia stato stabilito per la Bibbia scritta in lingua volgare. Per quanto riguarda quelli che sono stati composti in lingua volgare e che trattano del giusto modo di credere, contemplare, confessare o altri argomenti simili, se contengono una sana dottrina non c’è motivo di proibirli.
1857. Regola 7: I libri che trattino, raccontino o insegnino espressamente cose lussuriose o oscene sono assolutamente proibiti, poiché si deve tener conto non solo della fede ma anche della morale, che di solito viene facilmente corrotta dalla lettura di tali libri. I libri antichi, invece, scritti da pagani, saranno consentiti per l’eleganza e il carattere proprio del linguaggio, ma in nessun caso potranno essere letti ai bambini.
1858. Regola 8: I libri il cui contenuto principale sia buono, ma in cui occasionalmente sia inserito qualcosa che rientri nella categoria dell’eresia o dell’empietà, della divinazione o della superstizione, possono essere ammessi se sono stati espurgati da teologi cattolici.
1859. Regola 9: Tutti i libri e gli scritti che trattino di divinazione dalla terra, dall’acqua, dall’aria, dal fuoco, di interpretazione dei sogni, di chiromanzia, di negromanzia, o nei quali si parli di incantesimi, di fabbricazione di veleni, di auspici, di formule magiche, sono assolutamente condannati. I Vescovi, tuttavia, vigileranno diligentemente affinché non si leggano o si posseggano libri, trattati o indici di astrologia giudiziaria che, riguardo ai futuri successi, alle possibili disgrazie o a quelle azioni che dipendono dalla volontà umana, osino affermare che qualcosa di preciso accadrà.
1860. Regola 10: Per la stampa di libri o altri scritti si osservi quanto stabilito nel V Concilio Lateranense sotto Leone X, X sessione.
(Seguono particolari prescrizioni disciplinari per autori, editori e redattori di biblioteche).
1861. Infine, si ordina a tutti i fedeli che nessuno osi leggere o possedere libri di qualsiasi genere contro la prescrizione di queste regole o la proibizione di questo Indice. Ma se qualcuno legge o possiede libri eretici o scritti di autori condannati o proibiti per eresia o per sospetto di falsa dottrina, incorre immediatamente nella sentenza di scomunica.
Bolla “Iuiunctum nobis”, 13 novembre 1564.
Professione di fede triden
tina.
1862. IO, N., credo e professo che un’unica fede tiene fermi tutti e ciascuno degli articoli contenuti nel Simbolo di fede (di Costantinopoli cf. 150) utilizzato dalla Chiesa romana, e cioè: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili; e in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio unigenito di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli, luce della luce, vero Dio del vero Dio, generato, increato, consustanziale al Padre, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per mezzo dello Spirito Santo si incarnò nella Vergine Maria e si fece uomo; è stato crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato; ha sofferto; è stato sepolto; è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture; è salito al cielo; siede alla destra del Padre e tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti; il suo Regno non avrà fine; e nello Spirito Santo, il Signore che dà la vita; che procede dal Padre e dal Figlio; che con il Padre ed il Figlio è congiuntamente adorato e glorificato; che ha parlato per mezzo dei Profeti. E in una sola Chiesa santa, cattolica e apostolica. Confessiamo il Battesimo per la remissione dei peccati. Aspettiamo la Risurrezione dei morti e la vita dell’età futura. Amen.
1863. Accetto e faccio mie con la massima fermezza le tradizioni apostoliche e le altre tradizioni della Chiesa, nonché tutte le altre osservanze e costituzioni della stessa Chiesa. Allo stesso modo accetto la Sacra Scrittura, secondo il significato che è stato ed è tenuto dalla nostra Madre Chiesa, che è responsabile di giudicare il vero significato e l’interpretazione della Sacra Scrittura. Non accetterò o interpreterò mai la Scrittura se non in accordo con il consenso unanime dei Padri.
1864. Professo anche che ci sono, propriamente e propriamente parlando, sette Sacramenti della Nuova Legge, istituiti da nostro Signore Gesù Cristo e necessari per la salvezza del genere umano, anche se non tutti sono necessari per tutti: Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine Sacro e Matrimonio. Essi conferiscono la grazia e, tra questi, il Battesimo, la Cresima e l’Ordine Sacro non possono essere ripetuti senza sacrilegio. Ricevo e accetto anche i riti ricevuti e approvati della Chiesa cattolica nell’amministrazione solenne dei suddetti Sacramenti.
1865. Abbraccio e accolgo tutti e ciascuno degli articoli che sono stati definiti e dichiarati nel Santo Concilio di Trento sul peccato originale e sulla Giustificazione.
1866. Professo inoltre che nella Messa venga offerto a Dio un vero Sacrificio, propriamente detto, propiziatorio per i vivi e per i morti, e che nel santissimo Sacramento dell’Eucaristia si trovino realmente, veramente e sostanzialmente il Corpo ed il Sangue, insieme all’anima ed alla divinità di nostro Signore Gesù Cristo, e che si compia un cambiamento di tutta la sostanza del pane nel suo Corpo e di tutta la sostanza del vino nel suo Sangue, cambiamento che la Chiesa Cattolica chiama “transustanziazione”. Affermo anche che, sotto una sola delle specie, si riceva il Cristo intero e completo ed il vero Sacramento.
1867. Affermo senza tema di smentita che esista un Purgatorio e che le anime che vi si trovano siano aiutate dalle intercessioni dei fedeli. E che i Santi che regnano insieme a Cristo debbano essere venerati ed invocati; che essi offrono preghiere a Dio in nostro favore e che le loro reliquie debbano essere venerate. Dichiaro fermamente che le immagini di Cristo e della sempre Vergine Madre di Dio, così come quelle degli altri Santi, possano essere possedute e conservate, e che si debba rendere loro il dovuto onore e la dovuta venerazione. Affermo inoltre che il potere delle indulgenze sia stato lasciato da Cristo alla Chiesa e che il loro uso sia molto vantaggioso per il popolo cristiano.
1868. Riconosco la Chiesa romana santa, cattolica e apostolica come Madre e Maestra di tutte le Chiese. Prometto e giuro vera obbedienza al Romano Pontefice, successore del Beato Pietro, capo degli Apostoli e Vicario di Gesù Cristo.
1869. Ricevo e professo senza dubbio tutto ciò che sia stabilito nei santi Canoni e nei Concili ecumenici, specialmente nel santo Concilio di Trento e dal Concilio Ecumenico Vaticano, è stato trasmesso, definito e dichiarato (specialmente sul primato del Romano Pontefice e sul suo Magistero infallibile). Allo stesso tempo, condanno, respingo e anatematizzo anche tutto ciò che sia contrario ad esse ed ogni tipo di eresia condannata, respinta e anatematizzata dalla Chiesa.
1870. Questa vera fede cattolica, al di fuori della quale nessuno possa essere salvato, che io ora professo volentieri e sinceramente, io, N., prometto, mi impegno e giuro di mantenerla e confessarla, a Dio piacendo, intera e inviolata, con la massima fedeltà fino all’ultimo respiro, e di avere cura, per quanto mi sia possibile, che sia tenuta, insegnata e predicata da coloro che dipendono da me o da coloro sui quali il mio ufficio mi impone di vigilare. Così mi aiuti Dio e questi santi Vangeli.
[documento dottrinale di Paolo IV, extra corpo dei documenti tridentini].
Constit. ” Cum quorumdam hominum”, 7 agosto 1555
Trinità e Incarnazione (contro gli Unitari)
1880. (Desiderando) avvertire tutti e tutte coloro che hanno affermato, insegnato o creduto finora che il Dio onnipotente non sia in tre Persone, di un’unità di sostanza assolutamente senza composizione e indivisa, e uno nell’unica e semplice essenza della divinità; o che il nostro Signore non sia come vero Dio in tutto della stessa sostanza con il Padre e lo Spirito Santo; o che secondo la carne lo stesso non sia stato concepito nel grembo della beatissima Vergine Maria dello Spirito Santo, ma come gli altri uomini del seme di Giuseppe o che lo stesso nostro Signore e Dio Gesù Cristo, non abbia sofferto l’amarissima morte della croce per riscattarci dai peccati e dalla morte eterna e riconciliarci con il Padre per la vita eterna; o che questa stessa Beata Vergine Maria non sia veramente la Madre di Dio e non sia rimasta nell’integrità verginale prima, durante e perennemente dopo il parto, chiediamo e avvertiamo a nome di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, per Autorità Apostolica. ..