TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (21)
HENRICUS DENZINGER
ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT
ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.
ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM
De rebus fidei et morum
HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI
Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar
(da Pio II a Leone X)
PIO II: 19 Agosto 1458 – 14 agosto 1464
Condanna le proposte di Zanino de Solcia nella lettera “cum sicut accepimus“. 14 novembre 1459.
Errori di Zanino di Solcia.
1361. (1) Il mondo deve consumarsi e finire in modo naturale, il calore del sole consuma l’umidità della terra e dell’aria in modo che gli elementi si incendino.
1362. (2) E tutti i Cristiani devono essere salvati.
1363. (3) E ancora: Dio ha creato un altro mondo oltre a questo, e al tempo di quest’ultimo esistevano molti altri uomini e donne, e che quindi Adamo non era il primo uomo.
1364. (4) Allo stesso modo, Gesù Cristo non soffrì e morì per la redenzione per amore degli uomini, ma per la necessaria influenza delle stelle.
1365. (5) Allo stesso modo, Gesù Cristo, Mosè e Maometto hanno governato il mondo secondo il loro buon gusto.
1366. (6) Allo stesso modo: nostro Signore Gesù Cristo è nato illegittimo e non è nell’Ostia consacrata secondo l’umanità, ma solo secondo la divinità.
1367. (7) La lussuria al di fuori del matrimonio è un peccato solo a causa della sua proibizione da parte delle leggi positive, che quindi hanno regolato le cose meno bene, ed è solo per la sua proibizione da parte della Chiesa che gli viene impedito di seguire l’opinione di Epicuro come vera.
1368. (8) Inoltre: portare via le cose altrui non è un peccato mortale, anche se viene fatto contro la volontà del proprietario.
1369. (9) Infine, la Legge cristiana avrà fine attraverso la successione di un’altra Legge, così come la Legge di Mosè ebbe fine attraverso la Legge di Cristo.
Bolla “Exsecrabilis” 18 gennaio 1460 (1459 secondo il conteggio fiorentino).
La richiesta di un Concilio generale da parte del Papa.
1375. In questo tempo burrascoso è sorto quell’abuso esecrabile sconosciuto nei tempi antichi, per cui alcuni, pervasi da spirito di ribellione, non per desiderio di un giudizio più sano, ma per sfuggire a un peccato che hanno commesso, osano appellarsi al Romano Pontefice, il Vicario di Cristo, al quale fu detto nella persona del beato Pietro: “Pasci le mie pecorelle”, (Gv XXI: 17), e: “Tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato anche in cielo”, (Mt XVI: 19), per un futuro concilio. … Perciò, volendo respingere questo pernicioso veleno dalla Chiesa di Cristo…, condanniamo appelli di questo tipo e li riproviamo come erronei e detestabili”.
Bolla “Ineffabilis summi Providentia Patris“, 1º agosto 1464
Il sangue di Cristo nei tre giorni della morte.
1385. .. In virtù dell’Autorità Apostolica, stabiliamo e ordiniamo che d’ora in poi nessuno dei suddetti frati (Minori e Predicatori) sia autorizzato a discutere, predicare o parlare pubblicamente o privatamente della suddetta questione dubbia, o di persuadere altri che è manifestamente un’eresia o un peccato ritenere o credere (come si presuppone) che il santissimo Sangue sia stato in qualche modo separato o distinto dalla Divinità durante i tre giorni della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, e questo fino a quando con una decisione riguardante questo dubbio non sarà stato definito da Noi e dalla Sede Apostolica ciò che si debba ritenere.
PAOLO II: 30 agosto 1464-26 luglio 1471
SISTO IV: 9 agosto 1471 – 12 agosto 1484.
Proposte di Pietro da Rivo condannate nella bolla “Ad Christi vicarii” del 3 gennaio – 1474 testo di ritrattazione.
Errori sulla verità degli eventi futuri.
1391. (1) Quando in Luca I Elisabetta parla e dice alla beata Vergine Maria “Beata te che hai creduto, perché si compirà in te ciò che ti è stato detto dal Signore” (Lc I, 45), sembra sottintendere che queste proposizioni, cioè “Partorirai un figlio e lo chiamerai Gesù, sarà grande” ecc. (Lc I,31ss). non fossero ancora vere.
1392. (2) Allo stesso modo, quando alla fine di Luca Cristo dice, dopo la risurrezione: “Bisogna che si compia tutto ciò che è stato scritto su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi” (Lc XXIV, 44), sembra aver sottinteso che tali affermazioni erano prima prive di verità.
1393. (3) Allo stesso modo, Eb 10, dove l’Apostolo dice: “La legge è un abbozzo dei beni futuri” e “non un’espressione delle realtà stesse” Eb 10,1, sembra implicare che le proposizioni dell’antica Legge, che riguardano il futuro, non avevano ancora una verità certa.
1394. (4) Allo stesso modo, per la verità di una proposizione riguardante il futuro non è sufficiente che una cosa sia, ma si richiede che sia senza alcun ostacolo.
1395. (5) Allo stesso modo è necessario dire una delle due cose: o che non c’è alcuna verità attuale o effettiva negli articoli di fede riguardanti il futuro, o che ciò che è significato da essi non potrebbe essere impedito dalla volontà divina.
1396. (Censura🙂 scandalose e devianti dal cammino della fede cattolica.
Bolla “Salvator noster” a favore della Chiesa di San Pietro di Saintes, 3 agosto 1875.
Indulgenze per i defunti.
1398. E per procurare la salvezza delle anime, specialmente in un momento in cui esse sono più che mai bisognose dell’aiuto degli altri e meno che mai capaci di aiutare se stesse, desideriamo, in virtù della nostra Autorità Apostolica, venire in aiuto, con il tesoro della Chiesa, alle anime del Purgatorio che, avendo lasciato la luce del giorno unite a Cristo dall’amore, hanno meritato, durante la loro vita, di ricevere tale indulgenza. Con affetto paterno, per quanto ci è possibile presso Dio, concediamo e accordiamo, confidando nella misericordia e nella pienezza del potere divino, che se parenti, amici o altri devoti seguaci di Cristo diano – a beneficio delle anime che in Purgatorio sono esposte al fuoco per l’espiazione delle pene dovute al peccato – durante il suddetto periodo di dieci anni e al momento della visita della chiesa una determinata somma o valore per la riparazione della Chiesa di Saintes come ordinato dal decano e dal capitolo della suddetta chiesa o dal nostro collettore, o se la inviano per mezzo di un messaggero da loro scelto durante lo stesso periodo di dieci anni, vogliamo che questa indulgenza plenaria a titolo di suffragio (1405) sia per la remissione dei peccati di quelle anime del purgatorio per le quali – come si presuppone – sarà stata pagata la suddetta somma di denaro o di valore, e che sia a loro beneficio.
Costituzione “Cum præexcelsa” 27 febbraio 1477 (1476 secondo il secondo il computo della corte)
L’Immacolata Concezione di Maria.
1400 . Quando esaminiamo, con la dovuta considerazione, i segni insuperabili dei meriti con cui la Regina dei Cieli, la gloriosa Maria Madre di Dio, portata alle altezze del cielo, risplende tra le stelle come la stella del mattino. … riteniamo degno, anzi doveroso, invitare tutti i fedeli di Cristo, per il perdono e la remissione dei loro peccati, a rendere grazie e lode a Dio onnipotente per la mirabile concezione della Vergine Immacolata. La sua provvidenza, considerando da tutta l’eternità l’umiltà di questa Vergine, volendo riconciliare con il suo Creatore la natura umana sottoposta alla morte dalla caduta del primo uomo, l’ha resa dimora del suo unico Figlio preparandola per mezzo dello Spirito Santo; da Lei ha potuto assumere la carne della nostra condizione mortale per redimere il suo popolo, pur rimanendo vergine dopo il parto. Invitiamo i fedeli a celebrare la Messa e gli altri uffici divini istituiti a questo scopo nella Chiesa di Dio, e a frequentarli, affinché per i meriti e l’intercessione di questa stessa Vergine diventino degni della grazia divina.
Enciclica “Romani Pontificis Provida“, 27 novembre 1477.
Il significato delle parole “per modum suffragii” (“per modalità di suffragio”)
1405. Ci è stato quindi riferito negli ultimi mesi che, in occasione della pubblicazione dell’indulgenza concessa in altra occasione alla Chiesa dei Santi (cf. 1398), siano sorti diversi scandali e pericoli, e che alcuni predicatori … hanno interpretato male i nostri scritti e che, in occasione della suddetta indulgenza da Noi concessa a titolo di suffragio per le anime del Purgatorio, hanno affermato e affermano ancora pubblicamente che non sia più necessario pregare o presentare pii suffragi per queste anime. Di conseguenza, molti sono stati trattenuti dal fare la cosa giusta. Volendo scongiurare tali scandali ed errori, in virtù del nostro ufficio di pastore, abbiamo scritto a vari prelati di questa regione per spiegare ai fedeli di Cristo che questa indulgenza plenaria in suffragio delle anime del purgatorio sia stata da Noi concessa non perché gli stessi fedeli di Cristo siano trattenuti dal compiere opere pie e buone, ma perché essa giovi, a titolo di suffragio, alla salvezza delle anime, e che questa indulgenza giovi tanto quanto se per la salvezza di queste anime si facessero o si offrissero devote preghiere e pie elemosine.
1406. Poco tempo fa, tuttavia, abbiamo appreso, non senza grande dispiacere per il nostro cuore, che alcuni abbiano interpretato queste parole in modo meno giusto e del tutto diverso da quella che era ed è la Nostra intenzione… Infatti Noi… non abbiamo scritto e spiegato ai suddetti prelati che la suddetta indulgenza plenaria sembri giovare alle anime del Purgatorio tanto quanto se si facessero devote preghiere e pie elemosine. Non che fosse o sia nostra intenzione o che volessimo dedurre che l’indulgenza non giovi e non possa giovare più delle elemosine e delle preghiere, o che le elemosine e le preghiere giovino e possano giovare quanto un’indulgenza a suffragio, poiché sappiamo che le preghiere e le elemosine sono ben lontane da un’indulgenza a suffragio; ma abbiamo detto che vale “quanto”, cioè nel modo, “come se”, cioè nel modo in cui valgono le mie preghiere e le mie elemosine. E poiché le preghiere e le elemosine valgono come suffragi per le anime, Noi, ai quali è stata conferita dall’Alto la pienezza del potere, desiderando portare alle anime del Purgatorio aiuti e suffragi attinti dal tesoro della Chiesa universale, che consiste nei meriti di Cristo e dei suoi Santi e che ci è stato affidato, abbiamo concesso la suddetta indulgenza in modo tale che i fedeli stessi presentino questi suffragi per le anime che i defunti non possono più presentare da sole. Questo è ciò che abbiamo pensato e pensiamo nei nostri scritti…
1407. Come dunque il nostro santo e lodevole desiderio non può essere condannato da nessuno a ragion veduta, così anche l’intenzione e la sana comprensione che mirano solo ad un bene manifesto non devono essere combattute con l’ambiguità, poiché secondo la regola della scienza teologica ogni proposizione che contenga un significato dubbio deve sempre essere intesa secondo il significato che porti ad un’affermazione vera. Pertanto… decidiamo e dichiariamo d’ufficio che in tutti i nostri scritti la nostra intenzione è sempre stata ed è anche ora che questa indulgenza plenaria a titolo di suffragio per le anime che soggiornano in Purgatorio, così concessa, sia utile e proficua nel modo in cui la posizione comune dei Dottori riconosce che sia utile e proficua.
Proposte di Pietro d’Osma condannate nella Bolla “Licet ea quae de nostro mandato”, 9 agosto 1479.
Errori relativi alla Confessione sacramentale e alle Indulgenze
1411. (1) La confessione dei peccati in dettaglio, che in realtà deriva da uno statuto della Chiesa universale, non è conosciuta per diritto divino.
1412. (2) Per quanto riguarda la colpa e la pena, i peccati mortali sono cancellati nell’altro mondo senza Confessione, con la sola contrizione del cuore,
1413. (3) e i pensieri depravati sono cancellati dal solo dispiacere.
1414. (4) Non è necessario che la Confessione sia segreta.
1415. (5) Chi si confessa non deve essere assolto prima di aver completato la penitenza.
1416. (6) Il Romano Pontefice non può rimettere le pene del Purgatorio…
1417. (7) né dispensare da ciò che sia stato stabilito dalla Chiesa universale.
1418. (8) Per quanto riguarda la collazione della grazia, il Sacramento della penitenza è un sacramento di natura, ma non di istituzione del vecchio o del nuovo Testamento.
1419. (Censura🙂 Per maggiore prudenza, dichiariamo… che le suddette proposizioni siano false, ognuna di esse, contrarie alla santa fede cattolica, erronee e scandalose, del tutto estranee alla verità del Vangelo, e contrarie anche ai decreti dei santi Padri ed alle altre Costituzioni apostoliche, e che contengono una manifesta eresia.
Costituzione “Grave nimis“, 4 settembre 1483.
L’Immacolata Concezione di Maria.
1425. – Sebbene la santa Chiesa romana celebri pubblicamente e solennemente la festa della Concezione dell’Immacolata e sempre Vergine Maria, e abbia istituito per essa un ufficio speciale e particolare, alcuni predicatori di vari ordini, come abbiamo appreso, non si sono vergognati finora di affermare pubblicamente al popolo di varie città e regioni, e non cessano di predicare ogni giorno, che tutti coloro che ritengano o affermino che questa stessa gloriosa e immacolata Madre di Dio fu concepita senza la macchia del peccato originale, sono mortalmente peccatori o eretici, e che sono mortalmente peccatori o eretici se celebrano l’ufficio di questa Immacolata Concezione e ascoltano le prediche di coloro che affermano che fosse concepita senza questa macchia.
1426. … Con l’intenzione di opporsi a queste temerarie audacie… riproviamo e condanniamo – di nostra iniziativa, non su richiesta di alcuna petizione presentateci in merito, ma unicamente in seguito ad una nostra deliberazione e ad una conoscenza certa – le affermazioni di questi e di altri predicatori, chiunque essi siano, che osano affermare che coloro che credono e sostengono che la madre di Dio sia stata preservata dal peccato originale nel suo concepimento, si macchierebbero di eresia o peccherebbero mortalmente, o che se celebrassero questo servizio del concepimento o ascoltassero queste prediche incorrerebbero nella colpa di un peccato; Queste affermazioni Noi le riproviamo e le condanniamo, in virtù dell’Autorità Apostolica, come false, erronee e totalmente contrarie alla verità, così come i suddetti libri che sono stati pubblicati con questo contenuto. Sottoponiamo alla stessa pena e censuriamo coloro che osino affermare che coloro che sostengono l’opinione contraria, cioè che la gloriosa Vergine Maria non sia stata concepita senza peccato originale, sono colpevoli di eresia o di peccato mortale, dal momento che la questione non è ancora stata decisa dalla Chiesa romana e dalla Sede Apostolica.
INNOCENZO VIII:
29 agosto 1484 – 25 giugno 1484
Bolla “Exposit tuæ devotionis” a Jean de Cirey, Abate del monastero di Citeaux, diocesi di Chalon-sur-Saône, 9 aprile 1489
L’estensione del potere d’ordine del Sacerdote.
1435. Come Ci è stato reso noto da una richiesta presentataci poco tempo fa da voi, a voi e agli abati dei quattro monasteri summenzionati è stata concessa, in virtù dei privilegi e degli indulti apostolici, per il tempo del loro ufficio, l’autorizzazione a conferire tutti gli Ordini minori alle persone di quell’Ordine all’interno dei monasteri summenzionati, a benedire le tovaglie dell’altare ed altri ornamenti della Chiesa, a usare la mitra, l’anello e le altre insegne pontificie, nonché di impartire nei propri monasteri e negli altri monasteri o priorati a loro soggetti, e nelle chiese parrocchiali o di altro tipo a loro appartenenti in tutto o in parte, anche se non sono a loro soggette di diritto, una benedizione solenne dopo la celebrazione della Messa, dei Vespri e del Mattutino, a condizione che nessun Vescovo o legato della Sede Apostolica sia presente a tale benedizione. .. : Noi, che circondiamo questo ordine prima degli altri con un amore affettuoso e che intendiamo gratificarlo con grazie e privilegi non inferiori a quelli concessi dai nostri predecessori, essendo disposti a rispondere alle vostre richieste in merito, vi concediamo come favore speciale, in virtù dell’Autorità Apostolica e della conoscenza certa, a voi e ai vostri successori e ai suddetti Abati degli altri quattro suddetti monasteri, affinché ora e durante il tempo in cui saranno in carica, voi e loro possiate in futuro benedire liberamente e legittimamente i suddetti paramenti ed ornamenti ecclesiastici e tutti gli altri. .. consacrare i calici… … , consacrare gli altari in tutti i luoghi dell’ordine con il santo crisma precedentemente ricevuto da un Vescovo cattolico, e dare anche la solenne benedizione dopo la celebrazione della Messa, dei Vespri e dei Mattutini, e in modo che i monaci del suddetto ordine non siano costretti a correre qua e là fuori dal monastero, per ricevere gli Ordini di suddiaconato e diaconato, potete regolarmente conferire questi altri Ordini di suddiaconato e diaconato a coloro che ritenete idonei, voi e i vostri successori, a tutti i monaci del suddetto ordine, e i quattro suddetti Abati e i loro successori ai religiosi dei suddetti monasteri. ..
ALESSANDRO VI: 11 agosto 1492-18 agosto 1503
PIO III: 22 settembre-18 ottobre 1503.
GIULIO II: 31 ottobre 1503-21 febbraio 1513.
5° Concilio Lateranense (18° ecumenico) 3 maggio 1512-16 marzo 1517
Continuazione del V Concilio Lateranense sotto LEONE X
LEONE X: 11 marzo 1513-1 dicembre 15
8a sessione: Bolla “Apostolici regiminis“.
Dottrina sull’anima umana, contro i neo-aristotelici
1440. Ai nostri giorni… il seminatore di malizia, l’antico nemico del genere umano (Mt XIII,25), ha osato di nuovo seminare e moltiplicare nel campo del Signore errori molto perniciosi, che sono sempre stati respinti dai fedeli, riguardo all’anima, e principalmente all’anima ragionevole, cioè che è mortale e unica in tutti gli uomini. E ci sono alcuni che, indulgendo avventatamente alla filosofia, sostengono che ciò sia vero, almeno secondo la filosofia: volendo applicare un rimedio efficace contro questa pestilenza, con l’approvazione di questo santo Concilio, condanniamo e rimproveriamo tutti coloro che affermIno che l’anima intellettiva è mortale o unica in tutti gli uomini, o che siano in dubbio su questo argomento. Infatti, non solo è realmente, intrinsecamente ed essenzialmente una forma del corpo umano, come afferma il canone del nostro predecessore, Papa Clemente V, pubblicato nel Concilio di Vienna (cf. 902), ma è in verità immortale, soggetta alla molteplicità secondo la molteplicità dei corpi in cui è infusa, effettivamente moltiplicata, e soggetta ad essere moltiplicata in futuro…
1441. Poiché la verità non può in alcun modo essere contraria alla verità, definiamo quindi completamente falsa qualsiasi affermazione contraria alla verità della fede illuminata, e vietiamo con il massimo rigore che venga insegnata una posizione diversa. E stabiliamo che tutti coloro che aderiscano all’affermazione di tale errore, diffondendo così le eresie più condannabili, siano assolutamente evitati e puniti, in quanto detestabili e abominevoli eretici ed infedeli che minano la fede cattolica.
10a sessione, 4 maggio 1515: Bolla “Inter multiplices”
L’usura e i monti di pietà.
1442. Alcuni maestri e dottori affermano che questi monti non siano leciti quando, dopo un certo tempo, gli amministratori di tali monti esigano dai poverissimi a cui viene fatto il prestito qualcosa di più del capitale; per questo motivo, questi monti non sfuggirebbero al crimine di usura… poiché nostro Signore, come attesta l’Evangelista Luca (VI, 34ss.), ci ha obbligato con un chiaro precetto a non aspettarci da un prestito più del capitale. Infatti, l’usura si verifica proprio quando, in seguito all’uso di una cosa che non produce frutti, ci si sforza di ottenere un surplus e un frutto senza sforzo, senza costi e senza rischi. …
1443. Molti altri maestri e dottori affermano… che, per un bene così grande e così necessario alla cosa pubblica, non si debba pretendere o sperare nulla a causa del solo prestito, ma che, per compensare questi stessi monti per le spese degli stessi amministratori e per tutto ciò che è connesso al loro necessario mantenimento, sia permesso, senza lucro e purché sia necessario e moderato, esigere e prendere qualcosa da coloro che sono beneficiati da tale prestito, poiché la norma di legge prevede che chi beneficia del beneficio debba anche sopportarne l’onere, soprattutto quando l’autorità apostolica acconsenta. Questi ultimi maestri e dottori mostrano, inoltre, che questa posizione è stata approvata dai nostri predecessori, i Pontefici Romani di felice memoria, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI e Giulio II.
1444. Desideriamo, quindi, trattare la questione in modo corretto, da un lato, per una preoccupazione di giustizia, per non aprire l’abisso dell’usura, e, dall’altro, per amore della pietà e della verità, per provvedere alle necessità dei poveri. Tenendo presenti queste due preoccupazioni, che sembrano riguardare la pace e la tranquillità di ogni repubblica cristiana, e con l’approvazione del santo Concilio, dichiariamo e definiamo che i suddetti monti di pietà, creati dalle repubbliche e da allora approvati e confermati dall’autorità della Sede Apostolica in cui, come compenso e indennizzo per le sole spese sostenute per la loro amministrazione e per altre cose connesse al loro mantenimento, si riceva qualcosa di moderato in aggiunta al prestito, senza profitto e a titolo di indennizzo, non presentano alcuna apparenza di male, non incitano al peccato e non sono in alcun modo da condannare; Inoltre, dichiariamo e definiamo che tale prestito sia meritorio, da lodare e approvare, e in nessun modo da considerare usurario. .. Vogliamo che tutti coloro… che d’ora in poi oseranno predicare o argomentare, oralmente o per iscritto, contro la presente dichiarazione e decisione… incorrano nella pena della scomunica, che è già stata inflitta…
11a sessione, 19 dicembre 1516 – Bolla “Pastor aeternus gregem“.
Il rapporto tra il Papa e il Concilio.
1445. Riteniamo che non possiamo e non dobbiamo, senza venir meno alla nostra coscienza…, essere trattenuti o impediti dal revocare questa Sanzione (pragmatica) (di Bourges) che è così dannosa, né ciò che contiene. Il fatto che questa stessa Sanzione e il suo contenuto siano stati pubblicati al Concilio di Basilea e che, mentre il Concilio era in sessione, siano stati ricevuti e accettati dall’assemblea di Bourges, non deve impressionarci, poiché tutto ciò è stato fatto dopo il trasferimento dello stesso Concilio di Basilea (a Ferrara, il 18 settembre 1437) da parte di Papa Eugenio IV, nostro predecessore, attraverso il conciliabolo di Basilea… e quindi non poteva più avere alcun valore. Infatti, non solo dalla testimonianza della Sacra Scrittura, dalle affermazioni dei Santi Padri e degli altri Romani Pontefici, nostri predecessori, e dai decreti dei sacri canoni, ma anche per ammissione degli stessi Concili, è chiaro che solo il Romano Pontefice in carica, in virtù del fatto che ha autorità su tutti i Concili, abbia pieno diritto e potere di convocare, trasferire e sciogliere i Concili…
Decreto “Cum postquam” a Cajetan de Vio, legato pontificio, 9 novembre 1518.
Indulgenze
1447. … Affinché in futuro nessuno possa invocare l’ignoranza della dottrina della Chiesa romana riguardo a queste indulgenze e alla loro efficacia, né accampare scuse con il pretesto dell’ignoranza, né ricorrere ad una protesta priva di fondamento, ma affinché queste persone siano convinte di essere colpevoli di una notoria menzogna e giustamente condannate, abbiamo ritenuto di dovervi indicare con questa lettera ciò che la Chiesa romana, che gli altri devono seguire come loro madre, abbia insegnato.
1448. Il Romano Pontefice, successore di Pietro, detentore delle chiavi e Vicario di Gesù Cristo sulla terra, in virtù del potere delle chiavi che aprono il Regno dei Cieli, toglie ai fedeli ciò che li ostacola, cioè la punizione e la pena dovuta per i peccati attuali: La Chiesa può, per giusti motivi, concedere a questi fedeli, membri di Cristo attraverso il vincolo della carità, sia che si trovino in questa vita sia che si trovino in Purgatorio, indulgenze tratte dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo e dei Santi. Quando, in virtù della sua Autorità Apostolica, concede indulgenze sia per i vivi che per i morti, distribuisce secondo la sua consuetudine il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e dei Santi, applicando l’indulgenza stessa con l’assoluzione o applicandola per intercessione. Pertanto tutti coloro, vivi o defunti, che hanno veramente ricevuto questa indulgenza, sono liberati dalla pena temporale dovuta, secondo la giustizia divina, per i loro peccati attuali, nella misura equivalente all’indulgenza concessa o acquisita.
1449. E decretiamo, in virtù dell’Autorità Apostolica e del tenore delle presenti, che così tutti debbano pensare e predicare sotto pena di scomunica latae sententiae.
Bolla “Exsurge Domine“, 15 giugno 1520.
Errori di Martin Lutero.
1451. (1) È un’opinione eretica ma frequente che i sacramenti della Nuova Legge diano la grazia santificante a coloro che non la ostacolano.
1452. (2) Negare che il peccato rimanga in un neonato dopo il battesimo significa calpestare sia Paolo che Cristo.
1453. 3. la concentrazione del peccato impedisce l’ingresso in paradiso dell’anima che lascia il corpo, anche se non c’è un peccato vero e proprio.
1454. 4. la carità imperfetta del morente include necessariamente una grande paura, che da sola è sufficiente a provocare la pena del Purgatorio, e che impedisce l’ingresso in Paradiso.
1455. 5. Le tre parti della penitenza, contrizione, confessione e soddisfazione, non hanno alcun fondamento né nella Sacra Scrittura né negli antichi Dottori del Cristianesimo.
1456. 6. La contrizione, che si prepara cercando, ricapitolando e detestando i peccati, quando si ripensa alla propria vita nell’amarezza del cuore, (Is 38,15), soppesando la gravità, il numero e la bruttezza dei peccati, vedendo la beatitudine eterna perduta e la dannazione eterna subita, questa contrizione rende ipocriti e ancora più peccatori.
1457. 7. Molto vero e più eccellente di tutti gli insegnamenti finora dati sui tipi di contrizione è il proverbio: “Non fare il male in futuro è una penitenza sovrana; la migliore penitenza è una nuova vita”.
1458. 8. Non presumete in alcun modo di confessare i peccati veniali e nemmeno tutti i peccati mortali, perché è impossibile conoscere tutti i vostri peccati mortali. Ecco perché nella Chiesa primitiva si confessavano solo i peccati mortali manifesti.
1459. 9. Quando vogliamo confessare chiaramente tutti i nostri peccati, intendiamo non permettere che nulla sia perdonato dalla misericordia di Dio.
1460. 10. A nessuno vengono rimessi i peccati se non crede che siano rimessi quando il Sacerdote li rimette; inoltre, il peccato rimarrebbe se non si credesse che è rimesso; perché non bastano la remissione dei peccati e l’elargizione della grazia, ma occorre ancora credere che il peccato sia rimesso.
1461. 11. Non dovete assolutamente credere di essere assolti grazie alla vostra contrizione, ma grazie alla parola di Cristo: “Quello che perderete”, ecc. (Mt 16,19). Perciò vi dico: se avete ottenuto l’assoluzione dal Sacerdote e credete fermamente di essere assolti, sarete veramente assolti, qualunque sia la contrizione.
1462. 12. Se per impossibilità un penitente non fosse contrito, o se il sacerdote non lo abbia assolto seriamente, ma per scherzo, se tuttavia il penitente si crede assolto, lo è veramente.
1463. 13. Nel sacramento della penitenza e nella remissione dei peccati, il Papa o un Vescovo non fa più del più piccolo dei sacerdoti; inoltre, dove non c’è un Sacerdote, qualsiasi cristiano, anche una donna o un bambino, può fare lo stesso.
1464. 14. Nessuno è tenuto a rispondere al Sacerdote che è contrito, e il Sacerdote non deve chiederlo.
1465. 15. Grande è l’errore di coloro che si accostano al sacramento dell’Eucaristia confidando di essersi confessati, di non essere a conoscenza di alcun peccato mortale, di aver fatto preghiere e preparazioni precedenti: tutti questi mangiano e bevono il loro giudizio. Ma se credono e confidano di ottenere la grazia, questa sola fede li rende puri e degni.
1466. 16. Sembra opportuno che la Chiesa decida in un concilio comune di dare la comunione ai laici sotto entrambe le specie, e i boemi che prendono la comunione sotto entrambe le specie non sono eretici ma scismatici.
1467. 17. I tesori della Chiesa con cui il Papa concede le indulgenze non sono i meriti di Cristo e dei Santi.
1468. 18. Le indulgenze sono una pia frode ai danni dei fedeli e una dispensa dalle opere buone; sono del numero delle cose permesse, non del numero delle cose utili.
1469. 19. Le indulgenze, per coloro che le guadagnano veramente, non hanno alcun valore nel rimettere la pena dovuta per i peccati attuali davanti alla giustizia di Dio.
1470. 20. Sbagliano coloro che credono che le indulgenze siano salutari e utili per il profitto spirituale.
1471. 21. Le indulgenze sono necessarie solo per gravi reati pubblici, e sono concesse in realtà solo agli induriti e agli impazienti.
1472. 22. Ci sono sei tipi di uomini per i quali le indulgenze non sono né necessarie né utili: i morti o i moribondi, gli ammalati, coloro che hanno un legittimo impedimento, coloro che non hanno commesso colpe gravi, coloro che hanno commesso colpe gravi ma non pubbliche e coloro che compiono opere migliori.
1473. 23. Le scomuniche sono solo pene esterne e non privano un uomo delle comuni preghiere spirituali della Chiesa.
1474. 24. I Cristiani devono essere educati ad amare la scomunica piuttosto che a temerla.
1475. 25. Il Romano Pontefice, successore di Pietro, non è il Vicario di Cristo istituito da Cristo stesso, nella persona di Pietro, su tutte le Chiese del mondo intero.
1476. 26. Le parole di Cristo a Pietro “qualunque cosa tu leghi sulla terra, ecc.”. (Mt XVI,19) si estende solo a ciò che Pietro stesso ha legato.
1477. 27. È certo che non è in alcun modo in potere della Chiesa o del Papa stabilire articoli di fede, tanto meno leggi riguardanti la morale o le buone opere.
1478. 28. Se il Papa pensasse a questa o quella questione con gran parte della Chiesa, non sbaglierebbe; tuttavia non è né peccato né eresia pensarla diversamente, soprattutto in una materia non necessaria alla salvezza, finché il Concilio universale non abbia condannato un’opinione e approvato l’altra.
1479. 29. È aperta la strada per minare l’autorità dei Concili, per contraddire i loro atti, per giudicare i loro decreti, per confessare con fiducia ciò che sembra essere vero, sia che sia stato approvato o disapprovato da qualche Concilio.
1480. 30. Alcuni articoli di Giovanni Hus che sono stati condannati nel Concilio di Costanza sono del tutto cristiani, verissimi ed evangelici: nemmeno tutta la Chiesa potrebbe condannarli.
1481. 31. In ogni opera buona il giusto pecca.
1482. 32. Un’opera buona perfettamente compiuta è un peccato veniale.
1483. 33. Che gli eretici siano stati bruciati è contrario alla volontà dello Spirito.
1484. 34. Combattere contro i Turchi significa opporsi a Dio che, attraverso di loro, si prende cura delle nostre iniquità.
1485. 35. Nessuno è certo di non peccare incessantemente per natura, a causa del vizio occulto di orgoglio.
1486. 36. Il libero arbitrio, dopo il peccato, è qualcosa solo di nome; e finché fa ciò che è in suo potere, pecca mortalmente.
1487. 37. Il Purgatorio non può essere provato da nessun testo della Sacra Scrittura che sia nel canone.
1488. 38. Le anime del Purgatorio non sono sicure della loro salvezza, almeno non tutte. Nessuna ragione e nessun testo della Scrittura prova che esse non si trovino in uno stato in cui meritino e in cui aumenti la loro carità.
1489. 39. Le anime del Purgatorio non cessano di peccare finché cercano il riposo e aborriscono la pena.
1490. 40. Le anime liberate dal Ppurgatorio grazie ai suffragi dei vivi sono meno felici che se si fossero soddisfatte da sole.
1491. 41. I prelati ecclesiastici e i principi secolari non farebbero male se distruggessero tutti i mendicanti.
1492. (Censura🙂 Ciascuno dei suddetti articoli o errori lo condanniamo, lo riproviamo e lo rigettiamo completamente, a seconda dei casi, come eretico, o scandaloso, o falso, o come offensivo per le orecchie pie, o come fuorviante per le menti semplici, e come contrario alla verità cattolica.
ADRIANO VI: 9 gennaio 1522-14 settembre 1523
ADRIANO VII: 19 novembre 1523-25 settembre 1534
PAOLO III: 13 ottobre 1534-10 novembre 1549
Breve “Pastorale officium” all’Arcivescovo di Toledo, 29 maggio 1537.
Il diritto umano alla libertà e alla proprietà.
1495. Siamo venuti a conoscenza del fatto che l’imperatore dei Romani Carlo (V), al fine di dissuadere coloro che, in preda all’avidità, sono animati da uno spirito di disumanità nei confronti degli uomini, ha proibito con un editto pubblico a tutti i suoi sudditi che qualcuno abbia l’ardire di ridurre in schiavitù gli Indiani d’Occidente o del Sud, o di privarli dei loro beni. Poiché è Nostra volontà che questi Indiani, anche se sono fuori dal seno della Chiesa, non siano privati della loro libertà o della disposizione dei loro beni, o considerati come se dovessero esserlo, finché sono uomini e quindi capaci di credere e di raggiungere la salvezza che non siano distrutti dalla schiavitù, ma invitati alla vita con la predicazione e l’esempio; e poiché, inoltre, desideriamo frenare le imprese di questi empi così vili, e fare in modo che non siano meno inclini ad abbracciare la fede di Cristo perché sono stati rivoltati dalle ingiustizie e dai torti subiti, chiediamo … alla vostra prudenza di … proibire con la massima severità, sotto pena di scomunica, a tutti e a ciascuno, qualunque sia il loro rango, di osare ridurre in schiavitù i suddetti Indiani in qualsiasi modo, o di privarli dei loro beni.
Costituzione “Altitudo divini consilii“, 1 giugno 1537.
“Privilegium fidei”
1497. Per quanto riguarda il loro matrimonio (degli Indiani), stabiliamo che si osservi quanto segue: coloro che prima della conversione avevano più mogli secondo le loro usanze e non ricordano quale abbiano preso per prima, quando si convertiranno alla fede cristiana, ne prenderanno una – quella che desiderano – e contrarranno matrimonio con lei con le parole relative al presente come al solito.
Ma coloro che ricordano quale abbiano presa per prima, terranno quella e lasceranno le altre.