CREMAZIONE = DANNAZIONE
“Figliuolo, spargi lacrime sopra il morto, e come per duro avvenimento, comincia a sospirare e secondo il rito, ricopri il suo corpo, e non trascurare la sua sepoltura”. (Sir. XXXVIII, 16)
[da: Enciclopedia Cattolica, vol IV, voce: Cremazione, C. d. V. 1951].
Trattiamo, su richiesta di alcuni lettori, del tema di grande attualità e di grande importanza per la nostra anima e per l’eterna salvezza: intendiamo parlare della pratica neo-pagana, o se preferite, gnostico-massonica, della cremazione. Secondo una simbologia piuttosto convenzionale, l’incenerimento dei defunti sembra voler significare che i corpi sono per sempre risoluti e dispersi, secondo il concetto gnostico del “tutto universale” nel quale ogni cosa si dissolverebbe alla sua morte, come ogni altra cosa priva di anima immortale, come le piante o le bestie; il rito cristiano, invece, dell’inumazione accompagna l’idea della morte equiparata al sonno, ed esprime con più aderenza la fede cristiana della finale resurrezione, ciò come espressione simbolica, non come realtà. In via assoluta, infatti, la cremazione non è contraria a nessuna verità naturale o rivelata; molto meno è tale da costituire un ostacolo all’onnipotenza di Dio per la resurrezione dei corpi. E neppure può dirsi che leda in qualche modo i diritti della persona umana: il cadavere non è più persona e quindi non è più per sé ed in sé essenzialmente inviolabile. Di fatto però la cremazione è ripugnante alla disciplina della Chiesa fin dai suoi primi inizi, contraria agli squisiti sensi di pietà cristiana verso i defunti; mentre il rito contrario, l’inumazione, per unanime, ininterrotto, tradizionale insegnamento, è assurto ad una aderente significazione dell’immortalità dell’anima, della fede nella resurrezione della carne; ad un richiamo palese di avvenimenti ed insegnamenti biblici, già operanti nella tradizione giudaica (si pensi alla figura del vecchio Tobia che rischiava la propria vita per custodire nella sua casa i morti che di notte poi segretamente seppelliva), come dell’idea del corpo-seme (I Cor. XV, 36-44), della terra-madre (Gen. III, 19; Giob. I, 21, Eccli. XL, 1.) della morte-riposo e sonno (Dan. XII, 2; Jo. XI, 11-39). – Tale pratica essenzialmente pagana fu ridotta man mano che si diffondeva il Cristianesimo. Con la vittoria della Chiesa tra la fine del IV e l’inizio del V secolo, cessa la cremazione nell’Impero romano. Poi cessò fino a dissolversi pure in ogni paese ove era penetrato il Cristianesimo. Dopo l’anno mille, prese piede una strana usanza funebre in Europa, quella di cuocere bollendoli i cadaveri per scarnificarli artificialmente, perché più facilmente le ossa ripulite potessero essere trasportate da un luogo ad un altro. Una decretale di Bonifacio VIII (1299), colpisce di scomunica “latae sententiae” riservata alla santa Sede, i mandanti e gli esecutori di tale operazione, privando il corpo, così trattato di sepoltura ecclesiastica (c. I, De sepulturis, III, 6 in “Extravag. Comm.”). La decretale nel suo testo e contesto è anche una condanna implicita della cremazione, condanna che ebbe i suoi effetti perché la pratica della cottura e dell’incenerimento dei corpi fu interrotta per secoli. – Le origini del moderno movimento per la cremazione si vogliono ricollegare con la rivoluzione del XVIII secolo. Un primo progetto del Consiglio dei Cinquecento in Francia del 1797, per rendere facoltativa la cremazione, fu respinto, ma più tardi in diversi paesi europei ebbero successo altri tentativi. La massoneria ha molte responsabilità al riguardo. Pur non potendosi, per insufficienza di prove, imputarle la genesi di tale movimento, è vero che lo ha favorito in tutti i modi per spirito soprattutto anticlericale, curando di dargli quel carattere di indipendenza e di spirito di libertà di pensiero, di svincolamento da tradizioni religiose, che è stata la causa principale della condanna della Chiesa. Mentre la Chiesa diede prova di tolleranza in materia con i neofiti dell’India per non porre ostacoli alla loro conversione, intransigente invece si mostrò per opposte ragioni al fronte dei cremazionisti dei paesi cattolici, nei quali era evidente il proposito di scristianizzare. Nel 1° documento che è della S. Congregazione del S. Ufficio in data 19 maggio 1886 (Approvato dal Sommo Pontefice Leone XIII), la Chiesa condanna la cremazione come un detestabile abuso, proibisce di destinare per testamento o convenzione con le società di cremazione, o comunque, il proprio cadavere alla cremazione, o di far cremare quello degli altri; proibisce di appartenere a società cremazioniste, che, se affiliate alla massoneria, soggiacciono alle pene ecclesiastiche comminate contro quest’ultima, cioè le numerose scomuniche dei Papi dell’epoca, collezionate in pochi anni (Acta Sanctæ Sedis 19, 1886, p. 46.). Il 15 dicembre dello stesso anno usciva un altro decreto della medesima Congregazione, che interdiceva ai sacerdoti l’accesso al forno crematoio per compiervi i sacri riti, pur permettendoli nella casa dei fedeli o in Chiesa, qualora la cremazione avesse luogo per volontà dei superstiti. Ché se la cremazione avviene per destinazione del defunto, mantenuta fino alla morte, egli è privato della sepoltura ecclesiastica, come gli eretici e gli apostati scomunicati. Altri decreti in tale direzione, proibenti con l’interdizione dei sacramenti anche per i non massoni, furono sempre emessi dalla Congregazione dell’Indice il 27 luglio 1892, il 3 agosto del 1897 (in Acta Sanctæ Sedis, 30 del 1897, p. 630). Il 25 febbraio 1926 (AAS, 18 – 1926 – p. 282), ancora una volta il S. Ufficio ribadiva la condanna della Chiesa verso la pratica abominevole della cremazione come pure nel giugno del 1926. Il Codice Canonico (quello vero, pio-benedettino del 1917, che fa parte del Magistero infallibile ed irreformabile della Chiesa) è ancor più esplicito: La pena per chi, in qualunque modo, abbia dato disposizione che venga cremato il proprio cadavere, e non l’abbia ritrattata, è a norma del can. 2291 n. 5 e 1240 §1 n. 5, la privazione della sepoltura ecclesiastica e quindi, a norma del can. 1204, dell’accompagnamento alla Chiesa, delle esequie e della deposizione in luogo sacro. Conseguentemente il defunto sarà privato di qualunque messa esequiale, anche anniversaria (can. 1241). Alla luce di questi documenti ufficiali della vera Chiesa Cattolica, sottoscritti da Pontefici canonicamente validamente eletti, e quindi non modificabili in alcun modo da nessun vero successore alla Cattedra di S. Pietro (solo dei burattini massonici hanno potuto riformare riti, dottrina e canoni, ovviamente in modo truffaldino ed invalido), colui che decide di farsi cremare, o chi per lui decida, specie se appartenente alle conventicole di perdizione, è candidato all’eterna dannazione, ed in pratica anticipa di poco, con il fuoco materiale, lo stato di “fuoco eterno dell’inferno” promesso ai reprobi dal decreto evangelico del Signore Nostro Gesù Cristo. La cremazione, in altre parole, è l’anticamera del fuoco eterno nel quale verrà gettato ogni tralcio secco e sterile staccatosi dalla vite piantata dal Cristo, cioè la sua unica Chiesa, stabile, incorruttibile, immarcescibile, irreformabile nella dottrina e nella morale.
Credo …. unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam!