NORME ATTUALI PER UN MATRIMONIO CATTOLICO “VERO”, VALIDO E LECITO, NON SACRILEGO.

NOLITE TIMERE PUSILLUS GREX…

La Santa Madre Chiesa nella sua immensa sapienza e preveggenza, ha definito dottrine che sono adatte ai tempi di prosperità e libertà di culto cattolico, e canoni e definizioni dottrinali per i tempi di persecuzione e per la Chiesa “eclissata” o delle catacombe. Al giorno attuale così, il Matrimonio Cattolico tra i pochi, ostinati fedeli Cattolici, è possibile pure nella difficoltà pratica, per i più, di reperire un sacerdote o prelato cattolico in comunione con il Santo Padre Gregorio XVIII, capace quindi di fornire dei Sacramenti validi e leciti, e nello specifico di rendere possibile l’acquisizione della grazia santificante e particolare relativa ai fini del Sacramento stesso, in questo caso, del Matrimonio. In effetti i fedeli Cattolici che vogliono ad ogni costo evitare – giustamente – le sette acattoliche, e soprattutto la setta del falso profeta della sinagoga di satana [la cosiddetta setta del “Novus ordo” di istituzione massonico-kazara!] oggi usurpante il Vaticano e tutti gli edifici di culto un tempo appartenenti alla Chiesa Cattolica, con le relative false funzioni che, lungi dall’apportare grazia, assicurano la “disgrazia” personale, familiare e sociale, hanno perplessità ed indecisioni nell’approcciarsi correttamente al matrimonio senza commettere una serie di gravi sacrilegi e peccati che comprometterebbero il cammino di salvezza per sé, il coniuge, i parenti ed i partecipanti a funzioni invalide ed illecite e – soprattutto – alla futura prole che verrebbe generata in regime di peccato mortale e fuori dalla Chiesa Cattolica, complicando in tal modo tutta la loro vita di grazia, di redenzione e di salvezza.

Ma … nessun problema, la Santa Madre Chiesa, la parte militante del Corpo mistico di Cristo, guidata infallibilmente dallo Spirito Santo e che opera da “Maestra delle genti” attraverso il Magistero apostolico Ordinario e Universale esercitato dal Sommo Pontefice Romano e della sua Gerarchia, ha pensato proprio a voi in difficoltà, in questri tempi di apostasia e di impostura dottrinale e canonica, spianandovi la strada al Matrimonio cattolico, se ci è lecito così definire … delle catacombe. – Sovvenendoci, quindi, delle esortazioni del profeta Isaia: … « Confortate le braccia infiacchite e le ginocchia vacillanti rinfrancate. Dite ai pusillanimi: Coraggio, non temete; ecco il vostro Dio… verrà… », possiamo ricorrere in tutta certezza e sicurezza al Motu Proprio: « De disciplina Sacramenti Matrimonii pro Ecclesia orientali di S. S. Pio XII » del 22 febbraio 1949 (festa della Cattedra di S. Pietro). – Ferme restando tutte le altre disposizioni (ivi dettagliatamente riportate) in materia di impedimenti, dispense e preparazione al Matrimonio cattolico (per noi la retta vera dottrina, una pratica di vita cristiana, la frequentazione di “veri” Sacramenti materiali e formali – se possibile – o almeno spirituali: severo e sincero esame di coscienza, contrizione perfetta con implicito desiderio di Confessione sacramentale appena possibile, Comunione spirituale …), un canone in particolare concerne le situazioni estreme che riguardavano allora i fedeli orientali, ma che oggi sono ubiquitarie e riguardano praticamente l’intero pianeta, in riferimento alla disponibilità di un sacerdote o prelato cattolico della “vera” Chiesa “una cum Papa nostro Gregorio”.

Il Canone rinuncia esplicitamente alla presenza di un sacerdote alla celebrazione del matrimonio in determinate circostanze straordinarie, ma non rinuncia, anche in questo caso, alla richiesta che il matrimonio sia celebrato davanti ad almeno due testimoni. Il matrimonio è validamente celebrato davanti ai soli testimoni comuni (naturalmente Cattolici), quando è impossibile per le parti avere o avvicinare un Sacerdote autorizzato, purché si verifichi una di queste condizioni:

1) una delle parti parte è in pericolo di morte,

2) si prevede che non sarà disponibile alcun sacerdote autorizzato per almeno un mese.

In situazioni estreme per il matrimonio non è richiesto il sacerdote!!!

Nota: «Sebbene i Canoni non concedano esplicitamente nessun’altra rinuncia alla celebrazione, c’è la dispensa all’obbligo della legge che richiede l’assistenza attiva di un sacerdote autorizzato e l’assistenza di testimoni, almeno nel caso di estrema difficoltà che colpisce l’intera comunità. Il Sant’Uffizio ha dichiarato che i Cattolici della Cina non sono tenuti ad osservare la legge sulla forma del matrimonio finché continuano le circostanze create dal regime rosso ». (H. BOUSCAREN, CANON LAW DIGEST, III Ed. p. 408).

(Due importanti notifiche del “Noli Timere” sono contenute in questo Canone,

– primo, che in pericolo di morte il matrimonio può essere contratto senza un sacerdote ma davanti a due testimoni, e …

– secondo, che nei luoghi dove non si può avere un sacerdote o le parti non possono recarvisi, non hanno bisogno di aspettare un mese intero, se c’è una buona ragione per giudicare che le stesse condizioni continueranno per un mese).

Riportiamo il canone succitato:

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

ANNUS XXXXI – SERIES II ~ VOL. XVI

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS

MDCCCCXLIX

MOTU PROPRIO

DE DISCIPLINA SACRAMENTI MATRIMONII PRO ECCLESIA ORIENTALI

PIUS PP. XII

DE SACRAMENTO MATRIMONII

CAPUT VI

De forma celebrationis matrimonii

Can. 89

Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel Hierarcha

vel sacerdos cui facultas assistendi matrimonio facta sit ad normam

canonum 86, 87:

1° In mortis periculo validum et licitum est matrimonium contractum coram solis testibus ; et etiam extra mortis periculum, dummodo prudenter prævideatur eum rerum statum esse per mensem duraturum;

In utroque casu, si præsto sit quivis alius catholicus sacerdos qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonio assistere debet, salva coniugii validitate coram solis testibus.

Se vi sia un grave incomodo per il parroco, o gerarca o sacerdoti con facoltà nell’assistere al matrimonio fatto a norma dei canoni 86, 87:

.1° in pericolo di morte è valido e lecito il matrimonio contratto davanti ai soli testimoni; ed anche fuori dal pericolo di morte, quando stando le cose per cui si preveda prudentemente che si protraggano per un mese;

2 ° In entrambi i casi in cui non si possa al più presto chiamare un altro sacerdote cattolico che possa venire ed assistere al matrimonio con i testimoni, salvo la validità dei coniugi, [il matrimonio è valido e lecito… validum et licitum est matrimonium contractum …] davanti ai soli testimoni.

Allora, giovani Cattolici, rincuoratevi, il vostro matrimonio celebrato in tempi in cui entro un mese non sia possibile ottenere la presenza di un vero sacerdote cattolico “una cum” il vero Papa legittimamente e canonicamente eletto Gregorio XVIII (successore di S. S. Gregorio XVII – Giuseppe Siri), celebrato nei modi e con le intenzioni cattoliche, è VALIDO E LECITO (soprattutto!!!), e quindi foriero di grazia matrimoniale santificante per coi, i vostri cari partecipanti al rito da voi officiato con i testimoni, e per i vostri figli cattolici. Cosa aspettate? Il mondo ha bisogno di nuovi Cristiani, ed il cielo ha ancora disponibili posti per tantissimi Santi.

Poi naturalmente occorrerà ratificare il legame matrimoniale al cospetto di un’autorità civile.

IL RITO NUNZIALE

(ex Rituale Romano)

Il Parroco, o chi per lui … si porta davanti agli sposi e domanda il consenso, dicendo:

N. Vis accipere N, hic præsentem in tuam legitimam uxorem iuxta ritum sanctæ matris Ecclesiæ?

[N. Sei contento di prendere N. qui presente, come tua legittima sposa, secondo il rito di Santa Madre Chiesa?]

Lo sposo risponde:

Volo. [lo voglio]

Quindi si interroga la sposa:

N. Vis accipere N. hic præsentem in tuum legitimum maritum iuxta ritum sanctæ matris Ecclesiæ?

[N. Sei contenta di prendere N. qui presente, come tua legittimo marito, secondo il rito di Santa Madre Chiesa?]

La sposa risponde:

Volo.

(lo voglio)

Il Sacerdote (o chi per esso) comanda agli sposi di darsi la destra e dice:

Ego coniugo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Si aspergono gli sposi e gli anelli nunziali con acqua benedetta (se è possibile averla benedetta da un “vero” Sacerdote o Prelato Cattolico).