OBBLIGHI DEI PASTORI E DEI FEDELI NELLE TRIBOLAZIONI DELLA CHIESA (7)
ESPOSTI
DAL P. ALFONSO MUZZARELLI DELLA COMPAGNIA DI GESÙ, ROMA
STAMPERIA DELLA S. GC. DE PROPAGANDA FIDE AMMINISTRATA DAL SOC. CAV. PIETRO MARIETTI – 1866
DEGLI OBBLIGHI DI UN PASTORE NELLE TRIBOLAZIONI DELLA CHIESA (IV)
Ma ormai è tempo di esaminar il debito della giurisdizione d’un Vescovo in tempo di persecuzione. L’ esame è facile, e la decisione è certa dopo quello, che abbiam veduto circa il suo pastorale ufficio in tempo di pace. Ciò, ch’egli è tenuto di fare o ad omettere: per istituzione divina, e per indole del suo stesso ministero; di tenuto a farlo e ad ometterlo in ogni tempo; non v’è né pur legge ecclesiastica, che possa dispensarlo da questo dovere; dunque anche in tempo di persecuzione deve un Vescovo esaminare ed approvare quelli, che vogliono accostarsi al Santuario per non introdurre il contagio tra le pecore, né mai in qualunque caso, né per veruna minaccia potrà abilitare al Sacerdozio, alla cura Parrocchiale, o all’amministrazione dei Sacramenti persone di depravato costume, o di cattiva fede; Chierici, che abbiano frequentate scuole sospette d’eresia, o appresa la dottrina da libri condannati dalla Chiesa; Parrochi de’ quali sappiasi, che tengono massime erronee, sospette, pericolose, e molto più eretiche; confessori, i quali mostrano in pratica dottrine scandalose, pregiudizievoli alla salute dell’anime. Tutti questi cani traditori deve il Pastore tenerli lontano dalla greggia, o aspettarsi sicuramente d’essere anch’egli condannato di tradimento. Imperocchè se sarà riprovato non solo chi commette il male, ma anche chi vi acconsente, potendo impedirlo; quanto più incorrerà nell’eterna dannazione chi vi concorre coll’opera sua, e presta le armi in mano ai malfattori? Sarebbe un perder di tempo il voler provare più a lungo una verità per se stessa evidente. – Così pure sarà sempre tenuto ad invigilare, che i Fedeli si accostino ai Santi Sacramenti almeno una volta all’anno, secondo il precetto della Chiesa. In tempo di persecuzione tanto ne ha maggior obbligo, quanto è maggiore per i Cristiani il bisogno dell’aiuto dei Sacramenti. Questo è così vero, che ai tempi di S. Cipriano, quando la penitenza era molto più rigorosa, tuttavia, avvicinandosi la persecuzione, se ne accorciava a’ penitenti la durata, per poterli armare colla Eucaristia alla battaglia della Fede. Lungi pertanto quella scandalosa dottrina, che insegna essere inutile in certi tempi su questo punto la pastoral vigilanza. Quanto più il contagio s’avvicina, tanto più studia il Pastore nuovi mezzi per preservarne la greggia. E se la greggia non ostante le sue diligenze resta sorpresa dall’infezione, il Pastore però avrà liberata l’anima sua. È incerto, se riusciranno inutili le premure; le grida, e le correzioni del Pastore; ma è certo, che riuscirà dannosa la sua dissimulazione, e il suo silenzio. – Che diremo poi delle leggi Ecclesiastiche? Può un Vescovo in tempo di persecuzione soffrire in silenzio, che sieno violate dalla podestà secolare? In tempo di persecuzione, rispondo, ordinariamente di no. Forse può darsi il caso, in cui il Pastore vedendo una trasgression della legge Ecclesiastica, possa dissimularla, o perché giudichi, che questa disubbidienza fu una leggerezza, e un impeto di passion passeggiera o perché creda, che non produrrà scandalo, né altra perniciosa conseguenza; o perché tema prudentemente d’inasprire gli animi senza nessun buon effetto. Ma in tempo di persecuzione non si disubbidisce alla Legge Ecclesiastica per fragilità, ma per massima; si mette mano in tutte le leggi della Chiesa, per attaccare nella sua radice la giurisdizione Ecclesiastica; perché si pensa, e s’insegna, e si vuol far credere, che la Chiesa è una podestà dipendente, che non ha forza coattiva, e che tutte le sue leggi sono subordinate a quelle del Principato. La massima, che fa agire, è quella, che si legge in tanti empii libercoli, che hanno ai nostri tempi infestata tutta l’Europa, e che in sostanza fanno il Principe, secondo i principii di Lutero, Capo della Chiesa. Si aggravano i beni della Chiesa, perché la Chiesa non gode immunità, e si disprezzano su questo particolare le sue censure, perché la Chiesa non ebbe autorità di difender con esse i suoi beni, si rapiscono le sostanze del Clero, perché il Clero non ha diritto di possedere. Si assegna ai Claustrali, e ai Chierici l’età di consacrarsi a Dio, perché la Chiesa non ha facoltà di determinarla da sé. Si allargano le autorità ai Vescovi per sottrarli dalla giurisdizione del Vicario di Gesù Cristo; e così andate discorrendo di mille altre innovazioni contro la Chiesa. Dunque, questi son fatti appoggiati a una massima scismatica, ed eretica. Dunque, dissimulando questi fatti, si viene col silenzio ad autorizzare lo scisma, e l’eresia. Dunque per ragion dello scandalo contro la fede non può un Vescovo ai nostri tempi dissimular questi fatti. Né vi sorprenda, se chiamo eresia una disubbidienza di massima, e una ribellion di sistema contro le leggi, e l’autorità Ecclesiastica. Così chiamava S. Pier Damiani col nome di Nicolaiti i Chierici (Opusc. 5 Argum.) fornicatori, e perché? Udite il Santo. « Vitium quippe in hæresim vertitur, cum perversi dogmatis assertione firmatur. » Così chiamava lo stesso Santo col nome di eretici quelli, che (ibid. Serm.) tentavano d’involare i privilegi della Romana Sede, e perché? Ecco, che lo spiega egli medesimo: « Non dubium, quia quisvis cuilibet Ecclesiæ ius suum detrabit, iniustitiam facit: qui autem Romanæ Ecclesiæ privilegium ab ipso summo omnium Ecelesiarum Capite traditum auferre conatur, hic proculdubio in hæresim labitur: et cum ille notetur iniustus, hic est dicendus hæreticus. Fidem quippe violat, qui adversus illam agit, quæ Mater est Fidei; et illi contumax invenitur, qui eam cunetis Ecclesiis prætulisse cognoscitur. » – Molto meno potrà un Vescovo positivamente concorrere a queste violazioni. Non potrà egli stesso pubblicar leggi contrarie alla giurisdizione Ecclesiastica. Non potrà eseguire ordini e decreti di simil natura. Non potrà ricevere dai magistrati o dal Principe una più ampia giurisdizione. Non potrà dispensare da quelli impedimenti, né assolvere da quelle censure, che sono riservate al Papa. Non potrà rinunziare all’immunità, né al possesso dei beni della sua Chiesa. Questo sarebbe un concorso diretto e positivo alla trasgression della legge, e un concorso indiretto allo scisma e all’eresia, che detta, e inspira, ed eseguisce tutte queste violente e maligne trasgressioni. Ora chi dirà mai, che un Pastore possa per qualunque motivo o in qualunque più grave circostanza favorire l’eresia e lo scisma? Né le minacce, né il timore, né il falso pretesto di non accrescere i mali della Chiesa può mai lusingare un Pastore a cooperare colla sua autorità e col suo esempio a ciò, che intrinsecamente è male, cioè allo scandalo e al pericolo della fede. Sia pur vero, che le leggi violate sono leggi umane, ma, come avverte il Bellarmino: tutti i Dottori convengono in un punto; (Risposta a Giovanni Marsilio Napolitano preposizione quinta edit. Rom. 1601, c. 67, e segg.) cioè, che il timore non iscusa mai dal precetto umano, quando dal non osservare il precetto umano ne segue la trasgressione del precetto divino e naturale. Come per esempio il non mangiar carne il venerdì è comandamento umano, e nondimeno se alcuno fosse costretto dagli eretici a mangiar carne il venerdì in dispregio della nostra Santa Fede, o in segno e protesta di essere della setta Luterana, non potria mangiarla, ancorché gli fosse minacciata la morte; né il timore saria giusto, né scuserebbe in modo alcuno, perché il dispregio della fede, e la protezione dell’eresia è contro il precetto divino, e naturale. E così la Santa Chiesa ricevé nel numero de’ gloriosi Martiri i sette fanciulli Maccabei con la loro Madre, e con quel venerando vecchio Eleazaro, perché vollero prima morire con acerbissimi tormenti, che gustare la carne proibita nell’antica legge, sebbene quella era legge positiva, e naturale. Similmente il precetto, che proibisce il matrimonio ne’ gradi remoti di consanguineità ed affinità, massime nel terzo, e quarto grado, è precetto umano; e nondimeno non dee, né può nessuno per qualsivoglia timore indursi a fare il matrimonio, e molto meno a consumarlo con persona congiunta in terzo o quarto grado senza dispensa; perché sebbene quell’impedimento è stato introdotto per legge umana, nondimeno rende la persona inabile al matrimonio; e congiungersi con persona inabile per parentela non è matrimonio, ma incesto, il quale è proibito per legge divina naturale. All’istesso modo l’interdetto è censura di precetto umano, e nondimeno non si può per qualsivoglia timore lasciar di osservarlo, quando chi costringe a osservar l’interdetto, lo faccia per dispregio della podestà Ecclesiastica, perché il non dispregiare la podestà Ecclesiastica è precetto divino naturale. Finalmente per non moltiplicare più esempi, non è lecito per qualsivoglia timore disobbedire al precetto umano, se da quella disobbedienza ne segua scandalo, il quale è proibito per legge divina naturale. Ed in questa proposizione così dichiarata siamo d’accordo con i sette Dottori, come si vede dalla loro dichiarazione, e massime nel fine, dove allegano il Soto (lib. 1 de justitia, et iure q. 6, art. 4) e Silvestro (Verbo excommunicatio 5, n. 14), i quali dicono, che il timore non è giusto, e non iscusa quando la disobbedienza del precetto umano è con iscandalo, o in pregiudizio della Fede. Sin qui sono parole del Cardinal Bellarmino. Lo stesso è il sentimento del Suarez. (De Legibus l. 3, cap. 28, num. 24). « Transgredi legem (Prælati) ex contemptu eiusdem, quatenus Prælatus est, semper censeo esse peccatum mortale. … Ratio autem est, quia illud est contemnere Potestatem eius et quia tunc contemnitur quatenus repræsentat Deum, et vices eius gerit, et ideo talis contemptus redundat in contemptum Dei (Luc. X). Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit, me spernit. » Et cap. 50, num. 7. « Per accidens fieri posse, ut etiam in eo casu (scalicet periculo mortis) obligetur homo ad (humanam) servandam legem, communis etiam est; talisque necessitas esse consetur, quando violatio legis propter talem metum cederet in contemptum, vel iniuriam religionis, aut grave scandalum pusillorum: tunc enim bonum commune, et religionis præferendum est privato etiam propriæ vitæ. Item quia tune trasgredi præceptum humanum esset vel deficere in confessione fidei tempore debito, vel cooperari ad aliquod intrinsece malum… Nec satis erit in huiusmodi casu habere intentionem non contemnendi nec scandalizandi, et exterius agere contra legem ad vitandum mortem. Hoc non est satis, quia tenemur exterius non contemnere, nec contemnentibus consentire, vel cooperari; et similiter ad vitandum scandalum maxime necessarium esse solet actum externum vitare. Si autem protestatio aliqua externa sufficeret ad tollendum scandalum, tunc cessaret illa necessitas, ut notavit Bonavent. in 4, dist. 33, dub. 8, et latius in tractat. de scandalo. » Dalla qual dottrina agevolmente si può dedurre la soluzione di molti dubbi, che talvolta occorrono. Può un Vescovo acconsentire, dissimulare, o cooperare alla violazione delle leggi ecclesiastiche per timore di sé medesimo, o di un peggior male alla Chiesa? In tempo di persecuzione, torno a risponder di no. Imperocché è manifesto a tutti i buoni Cattolici, che questo spirito di disubbidienza nasce, come abbiam detto, da ribellione alla podestà Ecclesiastica, e da disprezzo, o da mancanza di Fede. Dunque l’acconsentire, il dissimulare, il cooperare in questi tempi alla violazione delle leggi ecclesiastiche, è un acconsentire, un dissimulare, un cooperare alla ribellione contro una legittima Podestà instituita da Gesù Cristo, e al disprezzo della Fede e allo scandalo dei Fedeli, il che è proibito per legge divina e naturale. E siccome sino nella Dottrina Cristiana s’insegna, che né pure una sola bugia potrebbe dirsi per impedire la rovina di tutto il Paradiso; così molto meno si può dar mano allo scandalo, e al disprezzo della Fede, e della Podestà Ecclesiastica per impedire la propria rovina, o anche la rovina (che non è possibile) della Chiesa medesima. La ragione di tutto questo è una sola, e breve e chiara; cioè che in nessun caso, né per nessun timore di male né per nessuna speranza di bene, né in nessun tempo si può mai fare una cosa qualunque sia intrinsecamente cattiva. Ma il dar mano, o coll’opera, o col silenzio, o coll’accettazione al disprezzo della Fede e della Chiesa, e allo scandalo dei Fedeli è una cosa intrinsecamente mala. Dunque assolutamente non si può, e non si può da nessuno di qualunque rango e dignità. Così in altri tempi (Fleury Stor. Eccles. an. 895) protestarono i Vescovi delle Provincie di Reims, e di Roven a Lodovico Re di Germania con queste rimarchevoli parole: « Le Chiese, che Dio ci ha confidate non sono feudi, che il Re abbia diritto di dare, o di togliere, come gli piace. Essi sono beni consacrati a Dio, dei quali niuno può entrare in possesso senza commettere sacrilegio. » Ma vediamone le efficaci espressioni nella lettera di questi Vescovi al suddetto Re, che il Labbé riporta all’ann. 858 (t. 10, col. 95, et 96) « Res, et facultates Ecclesiasticas, quae sunt vota fidelium, pretia peccatorum, stipendia ancillarum, et. Dei Servorum, deprœdari, et ab Ecclesiis discindi, nolite sustinere, sed fortiter, ut Rex Christianus et Ecclesiœ alumnus resistite, atque defendite… Et sacri Canones Spiritu Sancto dictati eos, qui facultates ecclesiasticas diripiunt, et res ecclesiasticas indebile sibi usurpant, Iudae traditori Christi similes computant. De quibus sacrilegis in Prophetia Psalmi 82 prædictum est: Qui dixerunt: Hæreditate possideamus Sanctuarium Dei. Deus meus pone illos, ut rotam, et sicut stipulam ante faciem venti; et sicut ignis, qui comburit sylvam, et sicut flamma comburens montes, ita persequeris illos in tempestate tua, et in ira tua turbabis eos; imple facies eorum ignominia. » Sono anche molto efficaci l’espressioni di Pietro Blesense nella sua lettera già citata (ep.112) al Vescovo di Orleans, dove gl’inculca di resistere al Re, se avesse voluto violare l’immunità Ecelesiastica; delitto molto enorme; e perchè? « Si enim testimonio veritatis in ignem æternum mittitur, qui sua pauperibus non dedit: ubi quæso mittendus est, qui bona pauperum vel Ecclesiæ rapuit aut fraudavit? » Indi soggiunge: Scio, quod si Rex tuus angariis, parangariis, exectioninibus, capitationibus, caeterisque sordidis, et extraordinariis muneribus Ecelesiam decreverit praegravare, quam plures Episcopos huius rei fautores inveniet… Sie olim Rege Antioco iura templi, et Sacerdetii pervertente, multi de Israel egressi sunt, quia solius adulationis, aut vani timoris intuitu in consensum illius tyrannidis transierunt. Tu vero, Reverendissime Pater, pro domo Israel ex adverso ascendas, et pro testamento Dei murum inexpugnabilem te opponas. Enorme namque famæ, et animæ discrimen incurres, sì hanc iniuriam Christi silentio, aut neglectu dissimules. » S. Tommaso tratta espressamente questo articolo, cioè se (2, 2 qu. 43, art. 8 în corp.) per timore di scandalo debbano dimettersi i Beni temporali; e risolve così: « Contra est, quod Beatus Thomas Cantuariensis repetiit res Ecclesiarum cum scandalo Regis. Respondeo dicendum, quod circa temporalia distinguendum est: Aut enim sunt nostra, aut sunt nobis ad conservandum pro aliis commisa; sicut Bona Ecclesiae committuntur Prælatis, et Bona communia quibusecumque Reipublicæ rectoribus. Et talium conservatio, sicut et depositorum imminet his, quibus sunt commissa ex necessitate: et ideo non sunt propter scandalum dimittenda: sicut nec alia, quæ sunt de necessitate salutis.» Anzi aggiunge il Santo Dottore, che né meno i propri beni devono dimettersi per timore di scandalo, quando lo scandalo non nasce da ignoranza, ma da malizia. « Aliquando vero scandalum nascitur ex malitia, quod est scandalum Phariseorum: et propter eos, qui sic scandala concitant, non sunt temporalia dimittenda: quia hoc et noceret bono communi; (daretur enim malis rapiendi occasio) et noceret ipsis rapientibus; qui retinendo aliena in peccato remanerent. Unde Gregorius in 31 Moral. dicit (cap. 8 circa med.). Quidam, dum temporalia a nobis rapiunt; solummodo sunt tolerandi: quidam vero æquitate servata prohibendi non sola cura, ne nostra subtrahantur, sed ne rapientes non sua semetipsos perdant. » – Ed ecco altre due ragioni, per cui non può un Pastore dissimulare, e molto meno cooperare all’avvilimento, al disprezzo, o all’usurpazione della giurisdizione ecclesiastica. Prima ragione: Quia hoc noceret bono communis; daretur enim malis rapiendî occasio; questo modo di operare e di tacere nuocerebbe al bene comune spirituale, e all’onore di Dio e della Chiesa, perché darebbe occasione ai malvagi di sopraffare la Podestà ecclesiastica, vedendo il suo notabil timore. Lo avvertiva anche S. Cipriano fin dai suoi tempi scrivendo (ep. 55) a Papa Cornelio. « Si ita res est frater carissime, ut nequissimorum timeatur audacia, et quod mali iure, atque æquitate non possunt, temeritate, ac desperatione perficiant, actum est de episcopatus vigore, et de Ecclesiæ gubernandæ sublimi, ac divina potestate, nec christiani ultra aut durare, aut esse iam possumus, si ad hoc ventum est, ut perditorum minas, atque insidias pertimescamus. Nam et gentiles, et iudæi minantur, et hæretici, atque omnes, quorum pectora, et merites diabolus obsedit, venenatam rabiem suam quotidie furiosa voce testantur. » – Seconda ragione: Quia hoc noceret ipsis rapientibus, qui retinendo aliena in peccato remanerent; questo modo di operare edi tacere nuocerebbe altresì alle anime degli stessi magistrati, edei Principi, che trasgrediscono le leggi ecclesiastiche e divine;perché le pecore erranti vedendo, che il Pastor non le sgrida, oche le accompagna ne’ loro errori, comincerebbero a persuadersi d’aververo diritto contro la podestà Ecclesiastica, e diverrebbero inemendabili e ostinati nella loro prevaricazione. Dove bisogna riflettere, che il Vescovo non solo a titolo (La Croix cum omn. doctor. 1.2 de Charit. dub. 4, num. 208, et seg.) di carità, ma di giustizia deve la correzione fraterna, anzi dirò meglio la paterna correzione anche ai Principi e ai Magistrati. Dunque dissimulando i loro errori, o quel che è peggio; secondando le loro trasgressioni, manca d’eseguire un debito di giustizia coll’anime a lui commesse; debito tanto importante, quanto importa l’eterna loro salute. – Ed è ben da notare che l’Immunità dei Beni Ecclesiastici, o sia diritto divino, o sia diritto umano, è inviolabile dalla Podestà secolare, sotto pena di sacrilegio. Dunque un Vescovo passando in silenzio l’invasione laica dei beni della Chiesa, lascerebbe dormire le sue Pecore in un continuo enorme peccato. E chi dirà mai, che un tal silenzio convenga coll’ufficio pastorale d’un Vescovo? – Vediamo un altro passo di S. Tommaso, in cui conferma di nuovo l’accennata dottrina. Parla il Santo Dottore dell’obbligo, che corre ad ogni Cristiano di professare anche esteriormente la fede in certi tempi, e in alcuni luoghi, e ragiona così (2, 2 qu. 3, ar. 2). « Confiteri fidem non semper, nec in quolibet loco est de necessitate salutis, sed in aliquo loco, et tempore, quando scilicet per omissionem huius confessionis substraheretur honor debitus Deo, et etiam utilitas proximis impendenda; puta, si aliquis interrogatus de fide taceret, et ex hoc crederetur, vel quod non haberet fidem, vel quod fides non esset vera, vel alii per eius taciturnitatem averterentur a fide. » V’é dunque obbligo di protestare esternamente la fede, quando per l’omissione di una tal protesta si toglierebbe l’onor dovuto a Dio, o si mancherebbe alla cura dovuta al prossimo; per esempio quando il silenzio di uno, che fosse interrogato in materia di fede, facesse credere o ch’egli non avesse fede, o che la fede non fosse vera, o desse con ciò occasione agli altri di mancare alla fede. Ora, soggiungo adesso, il silenzio di un Pastore, che vede invasa la Podestà ecclesiastica,che soffre in pace questa usurpazione peggio, che la seconda e vi concorre; è un silenzio e una cooperazione, che fa credere che né pur egli vuol esser soggetto alla Podestà ecclesiastica, o che anch’egli dubita dell’esistenza di questa Podestà istituita da Gesù Cristo; e inoltre è un silenzio, e una cooperazione, che fa prevaricare anche gli altri, specialmente i Chierici e i Parrochi a lui Soggetti; e in fine è un silenzio e una cooperazione, che conferma i Principi e i Magistrati nelle loro usurpazioni e nel disprezzo della Podestà Ecclesiastica; usurpazioni e disprezzo, che attaccan la fede. Dunque un Pastore non può essere sicuro in coscienza, adoperando in questi casi un timoroso silenzio; e molto meno cooperando a un mal sì grande e sì scandaloso coll’accettare, promulgare ed eseguire i decreti contrari alla libertà Ecclesiastica. – Questo si conoscerà sempre meglio coll’esempio de’ più Santi Pastori della Chiesa. Si trattava forse di fede ai tempi di S. Tomaso di Cantuaria nell’Inghilterra? No, ma bensì di consuetudini contrarie alla libertà e alla giurisdizione ecclesiastica, che riuscivano d’impedimento, di scandalo e di disprezzo della Podestà ecclesiastica. Non si voleva, che i Vescovi uscissero dal Regno per andare (Convent. Clarendon. an. 1164) a Roma senza licenza della Corte. Si voleva, che i Chierici si presentassero al tribunale dei Laici anche senza concessione della Chiesa. Non si voleva che alcun Ministro del Re fosse scomunicato senza intelligenza del Principe. Si voleva, che la Curia del Re giudicasse in ultima istanza delle appellazioni de’ Chierici. In somma si trattava solo di questi e d’altri simili articoli oltraggiosi alla Immunità della Chiesa. E pure né S. Tomaso, né Papa Alessandro voller mai cedere su questo punto ad Enrico. Quando S. Tommaso (Vit. S. Thom. c. 24)fu chiamato dal Re, prima ch’egli entrasse all’udienza, Bartolomeo Vescovo uscendo dalla stanza di Enrico si gettò ai piedi del Santo, e gli disse: Padre mio, abbi pietà di te, e di noi perché tutti siamo in pericolo per causa tua. Imperocchè è uscito un editto del Re, che chiunque abbraccerà il tuo partito, sarà riguardato come pubblico nemico, e condannato al taglio della testa; e Tommaso guardandolo: fuggi via di qua, gli rispose, che non hai cognizione degl’interessi di Dio. Alessandro Papa ne avea tanta estimazione, che colle lagrime agli occhi disse ai messaggeri del (Quadrip. vit. S. Thom. l. 2, c. 5) Santo: Dominus vester adhuc vivens iam martyrii privilegium sibi vindicat; Il vostro padrone benché vivo gode il privilegio di martire. Anche al Santo si fecero le stesse istanze, che sono state adoperate in ogni tempo. Gli domandarono, se voleva promettere l’osservanza di quelle consuetudini, che alla (S.Thom. l. 2, ep. 27 et 28) fine non erano nuove nel Regno, ma praticate dagli stessi antecessori d’Enrico. Con questo si ridonava la pace a lui, e a tutto il Regno. Tommaso rispose, che non avrebbe mai permesso l’osservanza di quelle consuetudini, che apertamente sono contrarie alla legge di Dio, che distruggono i privilegi della Sede Apostolica, e che opprimono la libertà della Chiesa. E bene, soggiunsero, almeno promettete di dissimulare e di tollerare. Rispose Tommaso: che chi tace confessa: Taciturnus spiritum prætendit confitentis; e che voleva piuttosto morir esule, che fare una pace di questa sorte con danno della sua salute e della Ecclesiastica libertà. Patres nostri, disse un’altra volta il Santo (In Quadri,cap. 23) in faccia a due Re, cioè a quello di Francia, e a quello d’Inghilterra: Patres nostri passi sunt, quia Christi nomen tacere noluerunt. Et ego, ut hominis gratia restituatur, Christi honorem deberem supprimere? Absit. Ma che? Non (ibid. cap. 26) molto di poi il Re Ludovico di Francia ebbe a chieder perdono al Santo del cattivo consiglio datogli di cedere ad Enrico: « Rex gemens ait: Vere domine mi pater, tu solus vidisti; nos omnes cœci fuimus, qui contra Deum tibi dedimus consilium in tua causa, ad nutum hominis honorem Dei remittentes. Pœniteo, pater, et graviter pœniteo. Ignosce ergo, et ab hac culpa me absolve.» Tanto è vero, che Iddio protegge i suoi Ministri fedeli, e coraggiosi contro tutte le podestà della terra; e che vani sono gli spaventi dei figliuoli delle tenebre; perché cor Regis in manu Domini, et quocumque voluerit inclinabit illud. Né questare sistenza di Tommaso ad Enrico di non voler approvare le consuetudini contrarie all’Ecclesiastica libertà, era capricciosa e riprensibile. – Alessandro III scrisse di suo pugno ai Vescovi d’Inghilterra proibendo loro di prestare verun giuramento diverso da quello, che tutti i Vescovi sogliono dare al Re, e ordinando ad essi di rivocare qualunque giuramento prestato in danno della libertà della Chiesa? (Alexander Episc. 6, Labbé tom. 13, col. 73): « Præcipiendo mandamus, et in virtute obedientiæ iniungimus, quatenus, si illustris Anglorum Rex quidquam a vobis aliquo tempore requisierit, quod contra Ecclesiasticam libertatem existat, hoc ei facere nullatenus attentetis. Nec vos in aliquo, et maxime contra Romanam Ecelesiam obligetis: aut novæ promissionis, seu iuramenti formam inducere præsumatis, præter id, quod Episcopisuis Regibus facere consueverunt. Si autem iam dicto Regi superhuiusmedi vos in aliquo adstrictos cognoscitis, quod promisistis,nullatenus observetis, sed hoc potius revocare curetis; et de promissione illicita Deo studeatis, et. Ecclesiæ reconciliari. » – E perché forse Enrico si scusava delle ruberie commesse sopra i beni della Chiesa col pretesto di volerne convertire le vendite in limosine e in usi pii, è notabile ciò, che gli scrisse in tal proposito Papa Alessandro (ibid. ep. 10, col. 76). « Si autem universo, quæ in usus tuos per buiusmodi angarias de bonis ecclesiasticis convertuntur, in refectionem pauperum, vel aliis pietatis operibus expenderes; obsequium non magis Deo gratius efficeres, quam si altari quolibet discooperto, aliud cooperires: aut si Petrum crucifigeres, ut Paulum a mortis periculo liberares. » Enrico convocò in seguito i Vescovi del suo Regno per intimar loro un editto, (S. Thom. I. 3, ep. 65) in cui vietava d’accettare l’interdetto del Papa. – Ma quanto può mai in tutti i Vescovi anche l’esempio e il coraggio d’un solo? Quelli, che prima parevano tutti dichiarati contra Tommaso, dopo aver poi ammirata la sua costanza, ricusarono d’intervenire a quest’adunanza, alcuni di loro protestarono in iscritto contra ogni attentato del Principe. Si riconciliò in fine, benché di mala voglia, il Re col Santo Arcivescovo, senza fare né pur parola di quelle consuetudini (S. Thom., lib. 5, ep. 43), per cui erasi sino allora mostrato così ribelle alla Chiesa; ed è notabile quello che scrisse allora lo stesso S. Tomaso (S. Thom. I 5, ep. 48) a Graziano Legato del Papa:« Ecce ut facta est vox nuperrimæ comminationis Apostolicæ in auribus Regis, qua constitit terram eius subiiciendam esse Interdicto, et mandati prævaricatores Episcopos suspendendos, vel excommunicandos, illico ad honorem Dei et Ecelesiae….. pacem fecit. Nec dubium, quin infra duos primos exilii nostri annos eam fecisset, si cum ab initio hac via aggressus esset Dominus Papa.» – È vero, che questa pace fu di corta durata, e che Tommaso ritornò nel Regno per ispargere il sangue generoso sul pavimento della sua Chiesa. Ma la sua morte fu onorata ben presto per tutto il Cristianesimo, e si vide il Re Enrico in abito penitente domandar perdono di questo sangue, che si era per altro versato senza suo comando. Così in fine Dio esalta i suoi servi, e umilia i loro persecutori.