CATECHISMO CATTOLICO A CURA DEL CARDINAL PIETRO GASPARRI (27)
PRIMA VERSIONE ITALIANA APPROVATA DALL’AUTORE 1932 COI TIPI DELLA SOC. ED. (LA SCUOLA) BRESCIA
Brixiæ, die 15 octobris 1931.
IMPRIMATUR
+ AEM. BONGIORNI, Vic. Gen
TESTIMONIANZE DEI CONCILI ECUMENICI DEI ROMANI PONTEFICI, DEI SANTI PADRI E DELLE SACRE CONGREGAZIONI ROMANE CHE SI CITANO NEL CATECHISMO
DOMANDA 469°
Concilio di Lione (1274), Professio fidei Michaelis Paleologi:
« La medesima Santa Chiesa Romana crede inoltre ed insegna che son sette i Sacramenti della Chiesa…. un altro l’Estrema Unzione, che, secondo la dottrina del beato Giacomo, si amministra agl’infermi ».
(Mansi, XXIV, 70).
Concilio di Firenze, Decretum prò Armenis:
« Il quinto Sacramento è l’Estrema Unzione, materia del quale è l’olio d’oliva benedetto dal Vescovo. Questo Sacramento non si deve dare che all’infermo, di cui si teme la morte: e l’infermo si deve ungere sugli occhi per la vista, sulle orecchie per l’udito, sulle narici per l’odorato, sulla bocca per il gusto o la parola, sulla mani per il tatto, sui piedi per i passi, sulle reni per il diletto che lì ha sede. Ecco la forma di questo Sacramento: Per questa santa unzione e la sua pietosissima misericordia il Signore ti perdoni tutto ciò che per la vista etc. E similmente sulle altre membra. Ministro di questo Sacramento è il sacerdote; e l’effetto è la salute dell’anima e, in quanto è giovevole, anche del corpo. Dice di questo Sacramento l’Apostolo Giacomo: S’ammala alcuno di voi? Chiami i preti della Chiesa perché preghino per lui ungendolo coll’olio nel nome del Signore; e la preghiera salverà l’infermo e il Signore lo consolerà; e, se è in peccato, gli sarà rimesso.
(Giac, V, 14 ss.).
(Mansi, XXXI, 1058).
Concilio di Trento, Sess. XIV. Dottrina dell’Estrema Unzione, cap. 1:
« Ora questa sacra Unzione degli’infermi fu istituita come vero e proprio Sacramento, da Cristo nostro Signore; e ve n’è cenno già in Marco; Giacomo poi, Apostolo e fratello del Signore, lo raccomanda e promulga ai fedeli, dicendo: S’ammala alcuno tra voi? Mandi a chiamare i sacerdoti della Chiesa affinché preghino per lui nel nome del Signore; e la preghiera salverà l’infermo e il Signore lo consolerà; e. se è in peccato, gli sarà rimesso. (Giac, V, 14 ss.). la Chiesa con queste parole, come per tradizione apostolica imparò, insegna la materia, la forma, il ministro competente e l’effetti di questo salutare Sacramento, intendendo che materia è l’olio benedetto dal Vescovo (difatti l’unzione significa benissimo la grazia dello Spirito Santo, da cui è invisibilmente imbalsamata l’anima dell’infermo); forma son poi quelle parole: per questa unzione, etc. ».
Innocenzo III, Epist. Eius exemplo 18 dic. 1208, Professione di fede ai Valdesi:
« Veneriamo l’unzione degl’infermi coll’olio consacrato ».
(P. L., 215, 1512).
Pio X, Decreto Lamentabili, 3 lug. 1907. Prop. 48 tra le condannate:
« Giacomo nella sua epistola (Giac, V, 14 ss.) non intende promulgare un Sacramento di Cristo, ma raccomandare una pia pratica; e se, in questa pratica vede un veicolo della grazia, non lo considera nel senso rigoroso dei teologi, che stabilirono la definizione e il numero dei Sacramenti ».
(Acta Apostolicæ Sedis, XL. 473).
Concilio di Trento, Sess. XIV, Dottrina sul sacramento dell’Estrema, Unzione, cap. 2:
« La sostanza e l’effetto di questo Sacramento è dunque spiegato da quelle parole: E la preghiera salverà l’infermo e il Signore lo consolerà; e, se è in peccato, gli sarà rimesso. Infatti questa essenza è la grazia dello Spirito Santo, perché l’unzione sua deterge, se ancora ce n’è, i peccati e le reliquie de’ peccati e consola e conforta l’anima del malato coll’eccitarne la fiducia nella divina misericordia; sicché l’infermo, come più agevolmente sopporta i disturbi e gli affanni della malattia, così resiste più facilmente alle tentazioni del demonio, che insidia al calcagno, e talvolta ottiene la salute del corpo, se conviene a quella dell’anima ».
S. Cesario di Arles, Sermo CCLXV, 3:
« Ogni volta che sopravviene qualche infermità, il malato riceva il corpo e il sangue di Cristo e poi riceva sul suo corpo l’unzione, di modo che s’adempia quel che sta scritto: Cade malato alcuno? etc. (Giac, V, 14, ss.). Riflettete, fratelli, che chi ricorrerà alla Chiesa nella sua infermità, merita di ricuperar la salute del corpo e di ottenere il perdono de’ peccati ».
(P. L., 39, 2238).
DOMANDA 473a.
Concilio di Trento: Vedi D. 470.
DOMANDA 479a.
Concilio II° di Lione (1274), Professio fidei Michaelis Paleologi:
« La medesima Santa Romana Chiesa crede inoltre ed insegna che son sette i Sacramenti della Chiesa…. un altro è il Sacramento dell’Ordine ».
(Mansi, XXIV, 70).
Concilio di Firenze, Decretum prò Armenis:
«Sesto è il Sacramento dell’Ordine: sua materia è ciò per la cui consegna vien conferito l’Ordine: come il Presbiterato si amministra porgendo il pane col vino e la patena col pane; e il Diaconato colla consegna de’ Vangeli; e il Suddiaconato colla consegna del calice vuoto con sopra la patena vuota; e così per gli altri, cioè colla consegna degli oggetti che spettano al loro conferimento. La forma del Sacerdozio è: Ricevi la potestà di offrire il sacrifìcio nella Chiesa per i vìvi e per i morti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E così è delle forme degli altri ordini, com’è detto largamente nel Pontificale Romano. Ministro ordinario di questo Sacramento è il Vescovo. Effetto è l’accrescimento di grazia sicché uno sia idoneo ministro ».
(Mansi, XXXI, 1058).
Concilio di Trento, Sess. XXIII, Del Sacramento dell’Ordine, can. 3:
« Chi afferma che l’Ordine, o la sacra Ordinazione non è vero e proprio Sacramento istituito da Cristo Signore, o che è un’invenzione umana di uomini malpratici di cose di Chiesa, e solamente un rito qualsiasi di eleggere i ministri del verbo di Dio e de’ Sacramenti: sia scomunicato ».
Pio X, Decreto Lamentabili, 3 lug. 1907, propp. 49-50 tra le condannate:
« Quelli, ch’eran soliti presiedere alla Cena, assumendo essa a poco a poco la natura dì azione liturgica, acquistarono carattere sacerdotale.
« Gli anziani, che nell’adunanza de’ Cristiani avevano incarico d’invigilare, furono dagli Apostoli costituiti sacerdoti e vescovi per provvedere al necessario buon ordine delle crescenti comunità, non propriamente per continuare in perpetuo la missione e l’autorità Apostolica ».
(Acta Apostolicae Sedis, XL, 473).
DOMANDA 480a
Concilio di Trento, sess. XXIII, Del Sacramento dell’Ordine:
« Can. 2. Sia scomunicato chi afferma che, oltre al Sacerdozio, non ci sono nella Chiesa Cattolica altri Ordini, tanto maggiori quanto minori, per i quali, come per gradini, si sale al Sacerdozio ».
« Con. 6. Sia scomunicato chi afferma che nella Chiesa Cattolica non v’è una gerarchia istituita per divina ordinazione, che consta di Vescovi, di Preti, di Ministri ».
« Cann. 7. Sia scomunicato chi afferma che i Vescovi non sono superiori ai Preti o che non hanno potestà di cresimare e di ordinare, o che l’hanno in comune co’ Preti; o che siano invalide le ordinazioni da loro conferite, senza consenso o appello del popolo o del poter secolare; oppure che sono legittimi ministri della parola e de’ Sacramenti quelli, che non furono validamente ordinati, nè incaricati dalla ecclesiastica e canonica autorità, ma vengono d’altronde ».
DOMANDA 482a.
Pio XI, Lett. Officiorum omnium, 1 ag. 1922:
« Di tutti i compiti santissimi compresi nell’ampia missione Apostolica, nessuno davvero è più singolare nè più vasto che pensare e procurar di garantire alla Chiesa un numero agevole di buoni ministri pel disimpegno de’ suoi divini ufficii. Esso è infatti di tal natura che non solo si connette strettamente con la dignità e la vita stessa della Chiesa, ma della massima importanza per la salvezza del genere umano; in quanto che gl’immensi beneficii, guadagnati da Cristo Gesù Redentore per il mondo, non vengono partecipati agli uomini se non per mezzo de’ ministri di Cristo e dispensatori de’ misteri divini ».
(Acta Apostolicae Sedis, XIV, 449).
DOMANDA 487a.
Concilio di Firenze, Decretum prò Armenis:
« Settimo è il sacramento del Matrimonio, simbolo dell’unione di Cristo con la Chiesa, secondo le parole dell’Apostolo; Questo Sacramento è grande; ma in Cristo e nella Chiesa, dico io (Agli Efes., V, 32). Causa efficiente del Matrimonio è il reciproco consenso espresso di presenza con parole. Triplice il beneficio del Matrimonio. Anzitutto la figliuolanza da allevare ed educare al culto di Dio. Secondo la dovuta fedeltà scambievole de’ coniugi. Terzo l’indivisibilità del Matrimonio, perchè appunto significa l’unione indivisibile di Cristo con la Chiesa. Per motivo di adulterio è lecita la separazione di letto, ma non è lecito contrarre un altro Matrimonio, perchè il vincolo d’un Matrimonio, contratto legittimamente, è perpetuo ».
(Mansi, XXXI, 1058 s.).
Concilio di Trento: Vedi D. 325.
Il medesimo, sess. XXIV, Del Sacramento del Matrimonio, can. 1:
« Sia scomunicato chi afferma che il Matrimonio non è veramente e propriamente uno dei sette Sacramenti della legge evangelica, istituito da Cristo Signore, ma un’invenzione degli uomini, e che non conferisce la grazia ».
Leone XIII, Encicl. Arcanum divinae sapientiae, 10 feb. 1880:
« Si devono riportare all’insegnamento apostolico le verità che « i Padri nostri, i Concilii e la tradizione della Chiesa universale sempre insegnarono » (Concilio di Trento, sess. XXIV, a pr.): e cioè che Cristo Signore elevò a dignità di Sacramento il Matrimonio e insieme fece sì che i coniugi, coll’aiuto e la custodia della grazia celeste, guadagnata per suo merito, raggiungessero la santità propria nel matrimonio; che inoltre perfezionò in esso, modellato mirabilmente sul mistico suo connubbio colla Chiesa, l’amore, che è consentaneo a natura, e col vincolo della carità divina strinse più fortemente l’unione indivisibile per sua stessa natura dell’uomo e della donna ».
(Acta Leonis XIII, II, 16).
S. Cirillo d’Alessandria, In Joan. Evang., II, 1:
« Alla celebrazione delle nozze, naturalmente caste e decorose, è presente la Madre del Salvatore, ma egli pure interviene, invitato, insieme co’ suoi discepoli, non tanto per banchettare quanto per operare il miracolo e santificare inoltre il principio, per sè tutto carnale, dell’umana generazione ».
(P. G., 73, 223).
DOMANDA 488a.
Leone XIII, Encicl. Arcanum divinæ sapientiæ, 10 feb. 1880:
« Nè alcuno si lasci muovere da quella distinzione tanto decantata dai Regalisti, in forza della quale separano il contratto nuziale dal Sacramento con l’intenzione invero, di lasciare il contratto in arbitrio dei capi dello Stato, riservando alla Chiesa le ragioni del Sacramento. Non si può infatti approvare una siffatta distinzione, o più veramente separazione, essendo chiaro che nel matrimonio cristiano il confratto non può scompagnarsi dal Sacramento: e però non può darsi un vero e legittimo contratto, che non sia al tempo stesso Sacramento. Il matrimonio infatti venne arricchito della dignità di Sacramento da Cristo Signore; e il matrimonio è lo stesso contratto, quando sia fatto secondo le norme volute…. Perciò è chiaro che ogni giusto matrimonio tra Cristiani è in sè e per sè sacramento: e nulla è più contrario alla verità di questo che il sacramento sia un certo ornamento aggiunto, od una proprietà estrinseca, la quale si possa ad arbitrio degli uomini disgiungere e separare dal contratto »
(Acta Leonis XIII, II, 25-26).
DOMANDA 491a.
Leone XIII, Encicl. Arcanum divinæ Sapientiæ, 10 feb. 1880:
« Affinchè rispondesse meglio ai sapientissimi consigli di Dio quella prima unione dell’uomo e della donna, essa ebbe fin da quel momento sopratutto due nobilissime qualità, profondamente impresse, per così dire, e scolpite, cioè l’unità e la perpetuità…. Ciò vediamo chiaramente dichiarato e confermato dal Vangelo per la divina autorità di Gesù Cristo, il quale dinanzi a’ Giudei e agli Apostoli proclamò che, per sua stessa istituzione, il Matrimonio deve esistere soltanto tra due, cioè l’uomo e la donna; che dei due si forma, per così dire, una sola carne e che il vincolo nuziale, per volontà di Dio, è così intimamente e fortemente stabilito che da nessun uomo può essere disciolto nè spezzato. L’uomo starà unito alla sposa sua e saranno due in una carne sola. Dunque non son più due, ma una sola carne…. (Matt., XIX, 5-6).
(Acta Leonis XIII, II, 12-13).
S. Agostino, De nuptiis adulterinis, I, 9:
« Dunque, se dicessimo: Pecca di adulterio chiunque sposerà una donna respinta dal marito, senza motivo di adulterio — certamente diciamo la verità, senza però assolvere da colpa chi sposasse la donna respinta per motivo di adulterio; anzi non dubitiamo per nulla che sono ambedue adulteri. Alla stessa stregua dichiariamo adultero chi, senza motivo d’adulterio, respinge la moglie e ne sposa un’altra, senza però difendere dall’imputazione di questa colpa colui, che, sia pure per motivo di adulterio, respinta la moglie, ne sposa un’altra. Riconosciamo che ambedue sono adulteri, benché l’uno più gravemente dell’altro ».
(P. L., 40, 456).
Il medesimo, De nuptiis et concupiscentia, I , 10:
« Se ai fedeli sposati si raccomanda non soltanto la fecondità, di cui è frutto la prole, nè soltanto la pudicizia, di cui è vincolo la fedeltà, ma pure un Sacramento del matrimonio, come dice l’Apostolo: Uomini, amate le vostre mogli, come anche Cristo amò la Chiesa (Agli Efes., V, 25); senza dubbio essenza di questo Sacramento è che maschio e femmina, congiunti dal matrimonio, seguitino uniti finché vivono, nè sia lecito, tranne il caso d’adulterio, separar coniuge da coniuge (Matt., V, 32)… Se qualcuno fa ciò, secondo la legge evangelica (e non secondo la legge positiva di questo mondo, la quale, ammesso il ripudio, permette che si possano celebrare senza peccato altre nozze, come per testimonianza del Signore, Mosè lo permise agli Israeliti per la durezza del loro cuore) commette adulterio; così pure la donna quando passi ad altre nozze. Così rimane tra loro vivi un vincolo coniugale che non può essere tolto nè da separazione nè da unione con altri. Ma rimane per rimprovero della colpa, non per legame di contratto; come l’anima dell’apostata, ritraendosi, per così dire, dalle nozze di Cristo, non perde, anche se perduta è la fede, il Sacramento della fede, ricevuto nel lavacro di rigenerazione ».
(P. L., 44, 420).
DOMANDA 492a
Concilio di Trento, Sess. XXIV, Del Sacramento del Matrimonio, can. 2:
« Sia scomunicato chi afferma che a’ Cristiani è lecito aver più mogli e che ciò non è proibito da nessuna legge divina ».
Innocenzo III, Epist. Gaudeamus in Domino, princ. Del 1201, al Vescovo di Tiberiade:
« Siccome i pagani dividono l’affetto coniugale contemporaneamente fra più mogli, non a torto si affaccia il dubbio se, convertiti, possono conservarle tutte oppure quale di tutte. Cosa assurda e contraria alla fede cattolica se pensiamo all’unica costa cangiata in unica donna e al detto della Scrittura divina: perciò l’uomo abbandonerà padre e madre e starà unito a sua moglie e saranno due in una sola carne (Gen. II, 24; Matt., XIX, 5; agli Efes., V, 31). Non ha detto tre o più, ma due; nè ha detto starà unito alle mogli, ma alla moglie. Non fu mai lecito ad alcuno d’aver più mogli, se non a chi fu permesso per divina rivelazione; ciò talvolta è ritenuto un costume, talvolta persino pratica legittima; in forza di essa com’è scusato da menzogna Giacobbe e Israele da furto e Sansone da omicidio, così pure tanto i Patriarchi quanto altri uomini giusti, di cui si legge ch’ebbero più mogli, sono scusati da adulterio. Per certo questa sentenza riceve conferma di verità dalla testimonianza della Verità, che dice nel Vangelo: Chiunque respinge la moglie sua, (se non) per causa di adulterio, e ne prenda un’altra, è adultero (Matt., XIX, 9; Marc. X, 11). Dunque, se non è lecito, respinta la moglie, prenderne un’altra, meno ancora, se si ritiene anche la prima; di qui è evidente che in materia di Matrimonio la pluralità deve essere esclusa per ambo i sessi, che non si giudicano a differente stregua. Chi d’altra parte ha ripudiato, secondo la sua religione, la moglie legittima, non potrà mai, viva questa, prenderne un’altra, nemmeno dopo convertito alla fede di Cristo, a meno che, dopo la sua conversione, quella ricusi di coabitare con lui o, se pure consente, non senza offesa del Creatore o per tirarlo a peccato mortale. In questo caso si rifiuterebbe la restituzione a chi la esige, benché risultasse ingiusta la spogliazione. È parola dell’Apostolo: A questo proposito nè fratello nè sorella è soggetto a schiavitù (I ai Cor., VII, 15). Se invece, anch’essa convertita, segue il marito convertito alla fede, prima ch’egli, per le ragioni predette, prenda una moglie legittima, bisognerà costringerlo ad accoglierla. Ancora, sebbene sia adultero chi sposa una ripudiata (Matt., XIX, 9), secondo la verità del Vangelo, non potrà però chi l’ha respinta obiettare l’adulterio della respinta, per il fatto che ha sposato un altro, dopo il ripudio; se d’altronde non abbia commesso adulterio ».
(P. L., 216, 1269 ss.).
DOMANDA 493a
Concilio di Trento, sess. XXIV, Del Sacramento del Matrimonio.
« Can. 6. Sia scomunicato chi afferma che il matrimonio rato, non consumato, non si sciolga per la solenne professione religiosa dell’uno dei coniugi ».
« Can. 7. Sia scomunicato chi afferma che la Chiesa è in errore quando insegnò ed insegna, secondo la dottrina evangelica ed Apostolica, che per l’adulterio d’uno dei coniugi non può assere sciolto il vincolo del matrimonio e che ciascun coniuge, anche innocente, non avendo dato occasione all’adulterio, non può, vivo l’altro, contrarre nuovo matrimonio, e ch’è adultero chi, ripudiata l’adultera, ne sposa un’altra, e adultera colei che, ripudiato l’adultero, ne sposa un altro ».
Pio IX, prop. 67 delle condannate nel Sillabo:
« Per diritto di natura non è indissolubile il vincolo del matrimonio e in casi svariati dall’autorità civile può essere sancito il divorzio vero e proprio ».
(Acta Pii IX, I, III, 103).
Leone XIII, Encicl. Arcanum divinæ Sapientiæ, 10 feb. 1880:
« Inoltre richiamò il matrimonio alla primitiva dignità di origine, sia col rimproverare agli Ebrei i lor costumi, perché abusavano tanto della facoltà del ripudio quanto del numero delle mogli; sia sopratutto col prescrivere che nessuno s’attentasse di sciogliere il vincolo perpetuo stretto da Dio stesso. Perciò, liquidate tutte le opposizioni, frapposte dalle istituzioni mosaiche, così volle sancire, con autorità di supremo legislatore, a proposito dei coniugi: Ora io dico a voi, che chiunque ripudierà sua moglie, se non per motivo d’adulterio, e ne sposerà un’altra, è adultero; ed è adultero chi sposa la ripudiata (Matt. XIX, 9) »..
(Acta Leonis XIII, II, 15).
DOMANDA 497a.
Concilio di Trento, sess. XXIV, Del Sacramento del Matrimonio, can. 4:
« Sia scomunicato chi afferma che la Chiesa non poteva costituire gli impedimenti dirimenti del matrimonio: o errò nel costituirli ».
DOMANDA 507a.
Concilio di Trento, sess. XXIV, Del Sacramento del Matrimonio, can. 12:
« Sia scomunicato chi afferma che le cause di matrimonio non sono di competenza dei giudici ecclesiastici ».
DOMANDA 514a
Concilio di Trento, Sess. VI, Decretum de justificatione, cap. 7:
« Perciò, proprio nell’atto della giustificazione, l’uomo riceve, per l’unione con Gesù Cristo, insieme colla remission de’ peccati, queste virtù infuse tutte a un tempo, fede speranza e carità. Difatti la fede, senza speranza e carità, non ci unisce perfettamente a Cristo, nè ci fa membra vive del suo corpo. In questo senso con tutta verità si dice che la fede senza le opere è morta e inutile ».
Clemente V, Costit. De Summa Trinitate et fide catholica, nel Concilio di Vienna, 1311, contro gli errori di Pier Giovanni Oliva:
« Quanto all’effetto del Battesimo ne’ fanciulli s’incontrano alcuni maestri di teologia d’opinione contraria. Gli uni sostengono che, per virtù del Battesimo, vien sì rimessa la colpa, ma non è conferita la grazia ai bambini; gli altri invece che, come vien loro cancellata la colpa nel Battesimo, così sono infuse le virtù e la grazia santificante, almeno come abito, se non come uso, per quell’età. Ora noi, riflettendo all’efficacia generale della morte di Cristo, che grazie al Battesimo è applicata parimenti a tutti i battezzati, abbiamo deciso, coll’approvazione del sacro Concilio, di scegliere, come più probabile e più consentanea e concorde all’espressioni de’ santi e dottori moderni di teologia, la seconda opinione, cioè che nel Battesimo è conferita ai bambini non meno che agli adulti la grazia informante e le virtù.
(Clement., I , 1).
S. Policarpo, Epist. ad Philippenses, 3:
« (Paolo) da lontano vi scrisse lettere, comprendendo le quali resterete edificati nella fede che v’è stata data e che è madre di tutti noi (ai Gal., IV, 29) seguita dalla speranza, preceduta dalla carità verso Dio e Cristo e il prossimo. Difatti chi si tiene in queste virtù, ha adempiuto al suo compito di santificazione, perchè chi possiede la carità è lontano da ogni peccato ».
(P. G., 5, 1007).
S. Giovanni Crisostomo, In Actus Apostolorum, XL, 2 :
« Nel Battesimo abbiamo la sorgente de’ beni: abbiamo cioè ricevuto la remissione de’ peccati, la santità, la partecipazione dello Spirito, l’adozione, la vita eterna. Che volete di più? I segni? Ma son cessati. Hai la fede, la speranza, la carità che sopravvivono: queste chiedi: queste son superiori ai segni. Niente pareggia la carità: prima fra tutte, la carità ».
(P. G., 60, 285).
DOMANDA 516a.
Benedetto X III; Vedi D. 62.
S. Clemente Romano, Epist. ad Corinthios, I, 49:
« Chi può esprimere il vincolo della carità di Dio? chi, come conviene, sa perfettamente parlare della stupenda sua bontà? È indicibile l’altezza, cui trasporta la carità. La carità c’immedesima con Dio, la carità copre il cumulo dei peccati (I di Piet., IV, 8), la carità tutto sostiene tutto sopporta con pazienza: nella carità non c’è sordidezza nè superbia; la carità non ammette divisioni, non suscita sedizioni, ma compie tutto in concordia; nella carità raggiungono la perfezione tutti gli eletti di Dio e senza carità niente a Dio è gradito. Il Signore ci sollevò a sè nella carità; per la sua carità verso noi il Signor nostro Gesù Cristo, con atto di volontà divina, versò per noi il suo sangue e la sua carne per la nostra carne e l’anima sua per la nostra ».
(P. G., I , 310 s.).
DOMANDA 517a,
Alessandro VII, prop. la condannata il 24 sett. 1665:
« L’uomo non è obbligato in nessun momento della sua vita a esprimere un atto di fede, di speranza, di carità, in forza de’ precetti divini riguardanti tali virtù ».
(Du Plessis, III, II, 321).
Innocenzo XI, propp. 6, 7, 16, 17 tra le condannate il 2 marzo 1679:
« Prop. 6. È probabile che il precetto dell’amore verso Dio non obbliga per sè stesso rigorosamente nemmeno ogni quinquennio.
« Prop. 7. Obbliga solo quando siam tenuti a giustificarci e non abbiamo per giustificarci altro mezzo,
« Prop. 16. La fede non si considera che cada sotto precetto speciale a sè.
« Prop. 17. Basta che Fatto di fede sia espresso una volta in vita ».
DOMANDA 518a.
Concilio Vaticano, Costit. Dei Filius, c. 3, De fide:
«Siam obbligati a prestar con fede pieno ossequio di mente e di volontà a Dio rivelante, perchè l’uomo dipende totalmente da Dio come suo creatore e Signore e la ragione creata è affatto suddita della Verità increata. La Chiesa Cattolica professa che questa fede, principio dell’umana salvezza, è virtù soprannaturale, per la quale crediamo vere colla grazia di Dio che ispira e aiuta, le cose da Lui rivelate non in virtù d’una verità intrinseca in esse conosciuta col lume naturale della ragione, ma per l’autorità di Dio stesso che rivela e che non può nè ingannarsi nè ingannare. Dice infatti l’Apostolo: Fede è sostanza delle cose sperate e argomento delle non apparenti (Agli Ebr., XI, 1) ».
S. Leone Magno, Sermo, XXVII, 1:
« Accostandoci a intendere il mistero della natività di Cristo, perchè nacque da una madre vergine, allontaniamo da noi la nebbia dei ragionamenti umani, e dallo sguardo della fede illuminata il fumo della mondana sapienza; perché è divina l’autorità, alla quale crediamo, e divino l’insegnamento che seguiamo ».
(P. L., 54, 216).
S. Giovanni Crisostomo : Vedi D. 373.
DOMANDA 519a.
Innocenzo XI, propp. tra le condannate dalla S. Congregazione del S. Ufficio, il 12 mar. 1679:
« Prop. 22. Di necessità di mezzo sembra necessaria la fede soltanto in Dio uno, non esplicitamente in Dio Rimuneratore.
« Prop. 64. È capace di assoluzione l’uomo, quantunque ignori i misteri di fede e benché per negligenza, sia pure colpevole, non sappia il mistero della SS. Trinità e dell’Incarnazione del Signor nostro Gesù Cristo ».
(Du Plessis, 1. c).
S. Congregazione del S. Ufficio, Decreto del 25 gennaio 1703:
« 2. Si domanda se, prima di dare il Battesimo a un adulto, il ministro sia in obbligo di spiegargli tutti i misteri della nostra fede, specie se moribondo, che in tal caso gli turberebbe l’anima. Non potrebbe bastare che il moribondo promettesse, superata la malattia, di procurarsi l’istruzione per tradurre in pratica i precetti impostigli?
« Al 2. Non basta la promessa, ma il missionario è in obbligo di spiegare all’adulto anche moribondo, che non sia incapace del tutto, i misteri della fede, che son necessari per necessità di mezzo, quali principalmente i misteri della Trinità e dell’Incarnazione ».
(Codicis iuris canonici Fontes IV, 41-42).
DOMANDA 520a.
Concilio Vaticano, Costit. Dei Filius, c. 4, De fide et ratione:
« Ma, benché la fede sia sopra la ragione, non vi può mai esser vero contrasto tra fede e ragione, perché il medesimo Dio, che svela i misteri e infonde la fede, ha acceso il lume della ragione nell’animo umano. Ora Dio non potrebbe negar sè stesso nè la verità contraddire mai la verità. Ebbene, l’inconsistente apparenza di siffatta contraddizione nasce specialmente perchè o i dogmi della fede non sono stati compresi od esposti secondo il pensiero della Chiesa, oppure si stimano per buone ragioni i trovati delle varie opinioni, Dunque definiamo affatto falsa ogni asserzione contraria alla verità della fede illuminata ».
DOMANDA 521a .
Concilio Vaticano: Vedi D. 520.
Pio IX, Encicl. Qui pluribus, 9 nov. 1846:
Sapete purtroppo, Venerabili Fratelli, che questi accaniti nemici del nome cristiano, trascinati come da un cieco impeto di pazza empietà, a tal punto di avventatezza giungono nel ragionare che, aprendo la lor bocca alle bestemmie contro Dio (Apoc. XIII, 6) con affatto inaudita audacia, non arrossiscono d’insegnare in pubblico e apertamente che sono storielle, invenzioni umane i sacrosanti misteri della nostra santa religione, che la dottrina della Chiesa contrasta il bene e i vantaggi della civiltà umana; anzi non si peritano di rinnegare Cristo stesso e Dio. E per illudere più facilmente i popoli e ingannare sopratutto gl’incauti e gl’ignoranti e travolgerli seco nell’errore, danno a intendere di conoscer essi soli i mezzi della prosperità e non dubitano di attribuirsi la nomea di filosofi, come se la filosofia, che consiste tutta nell’investigare la verità di natura, dovesse respingere quel che Dio stesso, clementissimo e supremo autore proprio di tutta la natura, s’è degnato manifestare agli uomini per singolare beneficio e misericordia allo scopo ch’essi raggiungessero la vera felicità e salvezza. « Perciò non cessano mai, con ragionamento impertinente affatto e falsissimo d’invocar la forza e l’eccellenza della umana ragione, di esaltarla contro la fede santissima di Cristo; anzi blaterano con tutta impudenza che contraddice all’umana ragione. Non si può immaginare o escogitare nulla di più strambo, di più empio, di più ripugnante proprio alla ragione. Difatti, benché la fede sia superiore alla ragione, tuttavia non si può mai trovar tra loro vero contrasto, vero dissidio; perchè tutt’e due sgorgano dall’unica e medesima sorgente della verità immutabile ed eterna, cioè Dio ottimo massimo: anzi talmente s’aiutano tra loro che la retta ragione dimostra la verità della fede, la custodisce, la difende; e a sua volta la fede libera la ragione da ogni errore e l’illumina meravigliosamente nella cognizione del divino, la rafforza, la perfeziona. « E certamente non minore inganno commettono, Venerabili Fratelli, codesti nemici della rivelazione esaltando esageratamente il progresso umano, che vorrebbero con atto di audacia temeraria e davvero sacrilega introdurre nella Religione Cattolica, quasi che proprio la Religione non fosse opera di Dio, ma degli uomini oppure una qualsiasi elucubrazione filosofica suscettibile di perfezione, per vie puramente umane. Contro costoro, che così miserabilmente delirano, cade opportuno davvero il giusto rimprovero di Tertulliano a’ filosofi del suo tempo « i quali misero in voga un cristianesimo stoico e platonico e dialettico » (De Præscript. c. 8). E invero, poiché la nostra santissima Religione fu non invenzione di mente umana, bensì rivelazione di Dio clementissimo agli uomini, ognuno può facilmente comprendere che per l’appunto la Religione attinge dall’autorità del medesimo Dio, che parla, tutta la sua forza, nè può esser mai dedotta o perfezionata dalla ragione umana. « Proprio la ragione umana, per non ingannarsi e sbagliare in cosa di tanta importanza, bisogna che indaghi con ogni cura il fatto della rivelazione divina, sicché si accerti che Dio ha parlato e si presti, secondo l’insegnamento sapientissimo dell’Apostolo, un ragionevole ossequio (Ai Rom., XII, 1). Chi difatti ignora o può ignorare che a Dio, quando parla, bisogna prestar fede intera e che nulla è più consentaneo precisamente alla ragione quanto consentire e creder con fermezza alle cose rivelate da Dio, che non può nè ingannarsi nè ingannare, se tali constano?
« Ma quanti e splendidi e meravigliosi argomenti per convincere a luce meridiana la ragione ch’è divina la Religione di Cristo e che « ogni principio de’ nostri dogmi ha radice lassù nel Signore de’ cieli » (S. Giovanni Crisost., Om. I in Isa.), e che perciò non esiste nulla di più certo, di più sicuro, di più santo della fede, nè di più ben fondato. Questa fede, maestra di vita, insegna di salvezza, nemica d’ogni vizio, madre feconda e provvida di virtù, confermata dalla nascita e dalla vita, morte, risurrezione, dalla sapienza, dai prodigii, dalle profezie di Gesù Cristo suo divino fondatore e perfezionatore, tutta circonfusa dallo splendore della celeste dottrina e arricchita dai tesori delle celesti ricchezze, dalle predizioni di tanti profeti, dalla luce di tanti miracoli, dalla costanza di tanti martiri, splendentissima e famosa per la gloria di tanti Santi, che squaderna le leggi salutari di Cristo e persino dalle più crudeli persecuzioni attinge forza, coll’unico vessillo della Croce penetrò in tutto il mondo per terra e per mare, da oriente a occidente e, abbattuta l’idolatria, dissipata la nebbia dell’errore e sgominati nemici d’ogni sorta, riempì di luce divina e sottomise al giogo soavissimo di Cristo, annunciando a tutti pace e bene (Isa. LII, 7), tutti i popoli, le genti, le nazioni per quanto barbare e crudeli, per quanto diverse di carattere, di costumi, di leggi, d’istituzioni. E questo fatto splende di tanta sapienza e potenza divina da persuadere ogni mente, ogni pensiero che la fede cristiana è opera di Dio. « Pertanto la ragione umana conoscendo, da questi argomenti fulgidi e insieme solidissimi, con chiarezza e manifestamente che Dio è autore della fede medesima, non può procedere oltre, ma — messo da parte affatto ogni difficoltà e dubbio — conviene che presti intero l’omaggio alla fede, tenendo ben fermo che, quanto la fede propone da credere e da operare agli uomini, è rivelazione di Dio ».
(Acta Pii IX, I, 1 6-9).
DOMANDA 522a.
Concilio di Laterano V, Vedi D. 60.
Concilio Vaticano, Costit. Dei Filius, c. 4, De Fide et rottone:
« E non soltanto fede e ragione non possono mai tra loro discordare, ma si recano vincendevole aiuto, perchè la retta ragione dimostra i fondamenti della fede e illuminata dalla sua luce coltiva la scienza delle divine verità, mentre la fede libera e protegge dagli errori la ragione e l’arricchisce di molteplici cognizioni. Perciò la Chiesa non è contraria alla scienza delle arti e discipline umane, tutt’altro; anzi la promuove ed aiuta in molti modi. Difatti non ignora o disprezza i vantaggi che ne provengono alla vita umana; anzi ammette che esse come sono venute da Dio, Signor delle scienze, così a Dio conducono, con l’aiuto della sua grazia, se rettamente si studiano. E in verità essa non proibisce a queste discipline di adoperare, ciascuna nel suo ambito, principii e metodi proprii; ma, riconoscendo questa giusta libertà, sta bene attenta che, riluttanti all’insegnamento divino, non incappino negli errori, oppure, violando i proprii confini, invadano e turbino il campo della fede ».
DOMANDA 527a.
Benedetto XII; Vedi D. 62a
S. Giovanni Crisostomo, In Epist. ad Romanos, XIV, 6:
« Che cosa dunque t’ha salvato? la sola speranza in Dio e l’aver fede in lui per le promesse fatte e i benefici compartiti: nè alro hai avuto da offrire. Se dunque t’ha salvato questa fede, anche adesso conservala: essa, che ti ha procurato tanti beneficii, senza dubbio non si smentirà in avvenire. Essa difatti d’un morto, d’un perduto, d’un prigioniero e d’un nemico ha fatto un amico, un figlio, un libero, un giusto e un erede e l’ha favorito tanto quanto nessuno avrebbe potuto aspettarsi: or come non ti proteggerà in futuro, dopo così liberale benevolenza?… Che cos’è dunque la speranza? È un confidare nelle cose future ».
(P. G., 60, 532).
DOMANDA 530a.
S. Gregorio Magno, In Evangelia, II, 30, 1, 2:
« Ma ecco: se ciascun di voi fosse richiesto se ama Dio, risponderebbe con tutta fiducia e sicura coscienza: Io l’amo. Ora, proprio a principio della lettura avete udito quel che dice la Verità: Se uno mi ama, osserverà la mia parola (Gio., XIV, 23). La prova dunque dell’amore è la pratica delle opere. Perciò il medesimo Giovanni dice nella sua lettera: Chi dice: Amo Dio e non ne osserva i comandi è bugiardo (I di Gio., II, 4). In verità noi amiamo Dio, se ci sappiamo trattenere dai nostri piaceri a norma de’ suoi precetti. Chi difatti è ancora naufrago de’ suoi illeciti desideri, certo non ama Dio, perchè nella sua volontà è in contrasto con Lui. « …. Chi dunque ama Dio davvero e ne osserva i precetti, il Signore entra nel cuore di lui e vi fa dimora, perchè talmente lo penetra l’amor di Dio che non se ne distacca poi al momento della tentazione. Dunque ama davvero colui, che non si lascia vincere a consentir coll’anima nel cattivo compiacimento. Infatti tanto più ci si distacca dall’amore, quanto più si accoglie il basso compiacimento. Perciò è anche detto subito dopo: Chi non mi ama non osserva i miei precetti (Gio., XIV, 24) ».
(P. L., 76, 1220 ss.).
DOMANDA 535a.
Concilio di Trento, Sess. VI, Decretum de justificatione, cap. 15:
« Bisogna affermare, contro le sottili trovate di certa gente, che con dolci parole e le lusinghe ingannano la coscienza degli innocenti, questa verità: che si perde la grazia ricevuta della giustificazione, non soltanto col peccato contro la fede, che distrugge la fede stessa, ma con qualunque peccato mortale, pur non perdendo la fede. Bisogna difender l’insegnamento della legge divina, che respinge dal regno di Dio non solamente gl’infedeli, ma pure i fedeli colpevoli di fornicazione, d’adulterio, di sensualità, di sodomia, di furto, di avarizia, di ubbriachezza, di maldicenza, di violenza e così via, perchè da siffatti peccati mortali possono astenersi coll’aiuto della grazia e a cagione di essi si separano dalla grazia di Cristo.
Can. 27. Sia scomunicato chi afferma che non v’è peccato mortale se non quello contro la fede; oppure che la grazia, una volta ricevuta, non si perde per nessun altro peccato, sia pur grave ed enorme quanto si vuole, se non per quello contro la fede ».
« Can. 28. Sia scomunicato chi afferma che, perduta col peccato la grazia, sempre si perde insieme anche la fede; oppure che la fede superstite non è vera fede, per quanto non sia più viva: oppure che non è Cristiano chi ha fede senza la carità ».
DOMANDA 537a.
Innocenzo XI, propp. 10, 11 tra le condannate dalla S. Congregazione del S. Ufficio, il 2 marzo 1679:
« Prop. 10. Non siamo in obbligo di amar il prossimo con atto interno e formale ».
« Prop. 11. Possiamo sodisfare al precetto di amar il prossimo con i soli atti esterni ».
(Du Plessis, III, II, 348).