MORTE DEL PECCATORE

A proposito della misericordia a buon mercato, comoda e senza sforzi strombazzata dalla setta apostatica modernista-ecumenista, leggiamo quanto la Chiesa CATTOLICA ha da sempre ribadito, a cominciare da Nostro SIGNORE GESU’ CRISTO, per evitare l’inferno alle anime ingannate dal falso perdono senza pentimento, né contrizione, né penitenza, ma con somma goduria del demonio.

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MORTE DEL PECCATORE

[da: I Tesori di Cornelio Alapide, vol. II, Torino, 1930]

Ogni sorta di mali si rovesciano sul peccatore che muore. — 2. Dio si allontana dal peccatore moribondo. — 3. Il peccatore in punto di morte cade nella disperazione. — 4. La morte sorprende i peccatori. — 5. I peccatori muoiono nell’impenitenza. — 6. La morte del peccatore è pessima. — 7. Esempi ricavati dalla morte di alcuni empi. — 8. La memoria dei peccatori finisce nella maledizione. — 9. Chi vive lontano da Dio muore in sua disgrazia.

  1. Ogni sorta di mali si rovesciano sul peccatore che muore. — Il Salmista tratteggiò con poche pennellate il quadro del peccatore morente. « I dolori della morte mi circondarono, e i torrenti d’iniquità mi riempirono di affanno. Avviluppato tra i lacci di morte, ebbi a soffrire dolori d’inferno »  (Psalm. XVII, 4-5). « Le vostre saette, o Signore, mi penetrano le carni, e la vostra mano si è aggravata sopra di me. Il vostro sdegno non mi lascia, più parte sana nel corpo, la vista dei miei peccati mi conturba fino al midollo delle ossa. Le mie iniquità mi si rovesciarono in capo, ed  io mi trovo accasciato come sotto insopportabile peso. Le mie piaghe sono imputridite a cagione della mia insensatezza. Curvato a terra, io divenni misero e tapino. Le mie viscere ardono di un fuoco che le divora; tutto il mio corpo non è che una piaga. Languisco affranto; fremo e urlo dentro di me. L’anima mia geme angustiata, la mia forza mi abbandona, il lume degli occhi miei si spegne; e già vo brancicando nel buio » (Psalm. XXXVII, 2, 10). « Lo sgomento della morte si è impadronito di me, il timore ed il terrore mi opprimono, le tenebre mi avvilupparono » (Ps. LIV, 4-5). «Ah! piombi la morte su gli empi e li trabalzi vivi nell’inferno. Essi sono vestiti delle loro malvagità, come di un abito » (LXXII, 6). «Nell’ora della morte i mali investiranno l’uomo che ha commesso ingiustizia » (Psalm. CXXXIX, 12). «Egli allora vedrà e infurierà, c fremerà di rabbia» — Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet (Psalm. CXI, 9). Il peccatore trema al ricordo della sua vita infame, alla vista dei suoi accusatori…; vien meno sotto il peso dei suoi patimenti, ed al pensiero di doversi staccare dal corpo, dal mondo, dai beni, dai piaceri…; gli sta innanzi orrenda, la morte, terribile il giudizio di Dio: gli orrori dell’inferno e un’eternità di supplizi non gli lasciano chiudere palpebra… « Da tutte le parti, dice il Crisostomo, spaventosi tormenti gli si presentano agli occhi: il timore dell’avvenire, i patimenti del presente, il rimorso del passato ». Il ricordo dei suoi delitti, dei suoi scandali, delle sue empietà, tutto si rovescia d’un tratto sul peccatore che muore. Mentre viveva, era quasi giunto, a forza di soffocarne il grido, a dimenticarli, ma nell’ora della morte gli si schierano tutti dinanzi come un esercito nemico, e gli dicono insolenti: Ci conosci tu ora? Ecco, noi siamo l’opera tua… Nel presente vede il mondo che frigge e lo disprezza, le ricchezze, gli onori, i piaceri che svaniscono…; il corpo ch’egli tanto curava e accarezzava e che, rotto dai dolori, comincia a corrompersi…; i demoni che lo assediano, se lo contendono, lo accusano…; il severo giudizio di Dio che lo attende…; la disperazione eterna…; insomma tutti i mali scrosciano a un tratto sul corpo e su l’anima del peccatore moribondo… Si adempie allora la parola del Signore: «Io farò degli ultimi istanti del peccatore, un giorno pieno di amarezza » (Amos. VIII, 10). Non avendo seminato che erbe cattive, non avendo piantato che alberi selvaggi, nel giorno della loro morte i peccatori mangeranno frutti acerbi e guasti; hanno studiato il male e concepito l’iniquità, mangeranno di ciò che hanno seminato…  (Prov. I, 31). « I miei giorni, esclamerà il peccatore con le parole di Giobbe, passarono, i miei disegni svanirono lasciandomi lo strazio nel cuore » (Iob. XVII, 11).
  2. Dio si allontana dal peccatore moribondo. — Sono terribili le parole di Dio: «Perché vi ho chiamato e voi non avete risposto, vi ho steso la mano e non vi degnaste di voltare la faccia; perché non avete ascoltato i miei consigli e non vi siete curati delle mie minacce, anch’io mi riderò e burlerò di voi, quando vi sarà avvenuto quello che temevate; quando la disgrazia vi piomberà sopra improvvisa, quando l’angustia e l’affanno vi stringeranno, quando la morte vi verrà sopra come grandine. Allora essi m’invocheranno, ed io farò il sordo; si leveranno di buon mattino per cercarmi e non mi troveranno » (Prov. I, 24-28). Dio tratterà i peccatori nel modo stesso con cui fu trattato da loro; renderà loro al punto di morte quello che essi gli diedero nel vigore della loro sanità e robustezza; il riso, l’ironia, la derisione, il disprezzo e l’abbandono… Quando, simili alle vergini stolte di cui parla il Vangelo, batteranno alla porta del perdono o della grazia, alla porta del ciclo, gridando: «Signore, Signore apriteci» (Matth. XXV, 11)), il gran Dio risponderà loro: «Andatevene; io non vi conosco» (Ib. 12). Voi non appartenete al mio ovile. Iddio si ride del peccatore moribondo e lo schernisce, 1° castigandolo come suo nemico, ma giustamente, a cagione dei suoi misfatti…; 2° esponendolo alle derisioni del cielo, della terra, dell’inferno…; 3° rinfacciandogli le sue iniquità, come farà poi di nuovo al giudizio universale…; 4° rallegrandosi della sua giusta pena e facendo sì che se ne rallegrino gli Angeli e i santi come, secondo l’Apocalisse, si rallegrarono della rovina della colpevole Babilonia, figura dei peccatori impenitenti. « È caduta, è caduta, grideranno anch’essi, questa Babilonia, ed è divenuta casa dei demoni, asilo di ogni spirito immondo » (Apoc. XVIII, 2). « Giubilatene, o cieli, o santi apostoli e profeti, che Dio l’ha giudicata» (Ib. 20); 5° Dio si ride del peccatore moribondo, abbandonandolo ai suoi nemici e principalmente ai demoni che nel torturarlo e tormentarlo lo coprono d’ironia e di scherno. « In quell’estremo, dice il Signore, m’invocheranno ed io non li esaudirò » (Prov. I, 28). Al presente non vogliono udire la mia voce che li chiama; in punto di morte, quando angoscio e miserie li stringeranno da ogni parte, io farò il sordo alla loro voce che implorerà il mio soccorso. Allora il dolore vi aprirà gli occhi, o peccatori, quegli occhi che le passioni e le impurità oggi vi tengono chiusi; griderete a me piangendo, ma io non vi darò retta, perché vivendo aborriste la disciplina e non voleste, temermi, non seguiste il mio consiglio, e disprezzaste le mie correzioni: (Ib. 29-30). La ragione per cui ordinariamente il peccatore moribondo non è esaudito da Dio, benché lo invochi, è perché si è ostinato nei quattro delitti, ai quali accenna il sopra riferito testo dei Proverbi; delitti che contengono quattro gravi ingiurie alla sapienza divina: la prima è l’aborrimento della disciplina, perciò della scienza divina; la seconda, la trascuranza del suo timore; la terza, il rifiuto di secondare i suoi consigli; la quarta, il misconoscere e bestemmiare le correzioni della Provvidenza.
  3. Il peccatore in punto di morte cade nella disperazione. — « Nel giorno della morte, tutti i pensieri (le buone volontà) del peccatore svaniranno » (Psalm. CXLV, 3). « E la loro speranza va in fumo » (Sap. III, li): « perché la piaga del peccatore è senza rimedio » (Mich. I, 9). Quanti vi sono che nell’ultima loro ora imitano Caino e gridano: « Ahi! troppo enorme è la nostra iniquità, perché possiamo sperare perdono» Gen. IV, 13). Invece di gettarsi nelle braccia della misericordia divina, essi non vedono che la sua giustizia… invece di considerare i meriti del sangue di Gesù Cristo, non vedono più che i molti ed enormi delitti di cui si resero colpevoli….
  4. La morte sorprende i peccatori. — S. Paolo scrive: «Voi sapete benissimo, o fratelli, senza che vi sia bisogno che noi ve ne scriviamo, che il giorno del Signore verrà come ladro notturno. Quando i peccatori diranno pace e sicurezza, allora sopraggiungerà ad essi improvvisamente la morte e non avranno scampo » (I Thess. V, 3). I cattivi fanno assegnamento sul tempo, e questo mancherà loro. La morte comparirà loro innanzi formidabile e pronta, dice la Sapienza (VI, 6). La sciagura li sorprenderà all’improvviso, leggiamo nei Proverbi, e la morte li investirà come turbine (Prov. I, 27). La loro sorte somiglierà a quella di una casa scossa dal terremoto, o di una nave che va a picco, sbattuta dalla tempesta, e sconquassata dagli scogli… Ecco come Dio percuote e castiga gli empi che disprezzano le sue leggi; sono in pericolo, e intanto scherzano credendosi al sicuro; la morte è vicina, ed essi pensano alla vita; il tempo loro fugge, ed essi non badano all’eternità. Né parenti, né amici ardiscono avvertirli dell’avvicinarsi della morte. Vogliono ingannarsi e s’ingannano; vogliono essere ingannati, e lo sono… A domani, dicono, a domani gli affari di coscienza… E il domani non li trova più: essi già sono entrati nella casa della loro eternità…
  5. I peccatori muoiono nell’impenitenza. — « Se volete fare penitenza solo quando non potete più peccare, è il peccato che abbandona voi, non voi che abbandonate il peccato », diceva S. Agostino. Alla morte i peccatori periranno, dice il Salmista (Psalm. XXXVI, 20). Periranno, perché Dio li abbandonerà. Né state ad opporre che, in tal caso, l’invocazione di Dio e la penitenza del peccatore in punto di morte si dovrebbero chiamare inutili e troppo tarde; poiché l’invocazione di Dio e la penitenza, per quanto tarde, non sono mai inutili in questa vita, quando siano sincere; ma piuttosto bisogna dire che raramente sono sincere quelle che sono tarde. Difatti può bene, in fin di vita, un peccatore qualunque, anche incredulo, empio e indurito, invocare Dio; ma che cosa è una tale invocazione? Essa ha comunemente lo scopo di chiedere la remissione della pena, non il perdono della colpa. Il peccatore non ha altro in mente, che di sottrarsi alla morte; ecco perché non è esaudito: il suo peccato non gli è rimesso, perché egli non domanda tale remissione. Allora è impenitente. Non chiedendo il perdono della colpa, non ottiene né quello della pena, né quello della colpa e muore da reprobo… E poi invoca egli Iddio veramente di buon animo?… si pente egli di vero cuore?… ha egli sincera volontà, qualora ottenga guarigione, di non più offendere Dio in quelle cose in cui l’ha fino allora offeso?… Ordinariamente tutto questo gli manca e, mancando queste condizioni essenziali della contrizione, l’impenitenza è reale… «Il peccatore morrà nell’ingiustizia che ha commesso », dice Ezechiele (XVIII, 26). Questo vuol dire che il peccatore indurito e impenitente morra nel suo peccato e sarà riprovato… Ma di questo indurimento e di questa riprovazione, si deve attribuire la causa non a Dio, ma al peccatore, come apertamente proclama Osea: « La tua perdita, o Israele, è opera delle tue mani » (XIII, 9). Non Dio, ma tu medesimo, o peccatore, metti ostacolo al tuo avviamento per la strada della salute; poiché da una parte tu fai e vuoi fare quello clic Dio vieta e detesta; dall’altra, né adempi né vuoi adempire quello ch’egli ama e comanda. Ora se tu non facessi quello che Dio abbomina, egli verrebbe a te; la giustizia che punisce, non precede il misfatto o il peccato, ma lo suppone e lo segue… Peccatore, tu morrai in terra contaminata, dice il profeta Amos: (VII, 17); cioè in un corpo brutto di peccati, macchiato dal vizio. « Voi mi cercherete e non mi troverete, disse Gesù Cristo, mi cercherete e morrete nel vostro peccato » (Ioann. VII, 34 — VIII, 21). Voi mi cercherete male e perciò non mi troverete e, non trovandomi, morrete nel vostro peccato… « I peccatori, come osserva S. Gregorio, avrebbero voluto, se fosse stato in loro potere, vivere sempre per poter sempre peccare; ed infatti non cessando mai dal peccare finché vivono, lasciano apertamente arguire dalla loro condotta, che desiderano di vivere per sempre nel peccato ». Se in fine di vita cessano di peccare, non è la loro volontà, ma la morte che li impedisce dal perseverare nel male.
  6. La morte del peccatore è pessima. — « La morte del peccatore è pessima » (Psalm. XXXIII, 21), dice il Salmista: « Morte orribile è la morte del peccatore, dice l’Ecclesiastico, e meno tristo di lei è l’inferno » (XXVIII, 25). Pessima e terribile è la morte del peccatore, perché abbandonato da Dio, dagli Angeli, dagli uomini, condannato dalla sua ragione e dalla sua coscienza, egli si sente opprimere sotto il peso dei suoi misfatti e cade in preda al dolore, alla disperazione e ai demoni. Orrenda è la sua morte, perché egli vede già, per così dire, le fiamme dell’inferno investirlo e consumarlo… Alla morte, scrive il grande Apostolo, i peccatori soffriranno le pene dell’eterna dannazione (II Thess. I, 9). In quel punto comincerà ad avverarsi la parola del Salmista: « Il Signore renderà agli empi le loro iniquità, e li perderà nella loro malizia » (Psalm. XCIII, 23).
  7. Esempi ricavati dalla morte di alcuni empi. — La Sacra Scrittura ci narra che Dio percosse l’empio Antioco di una piaga invisibile e incurabile; dolori atroci e spasimi crudeli ne laceravano le viscere; dal suo corpo scaturivano vermi, le sue carni cadevano corrotte a brani, ed egli viveva in mezzo a tanti dolori; e il puzzo che da tanta corruzione si levava era tale, che il suo esercito non poteva soffrirlo (II Machab. IX, 5, 9). Così moriva Antioco maledetto da Dio e dagli uomini. E di morte consimile finiva Erode Ascalonita, l’uccisore degli innocenti, il persecutore di Gesù Cristo; né altra sorte toccò al nipote suo Erode Agrippa. Considerate quale morte incontrarono l’ostinato Faraone e l’empio Baldassarre, e il traditore Giuda… Nerone, ridotto a doversi uccidere di proprio pugno, non poté riuscirvi se non con l’aiuto di Apafrodito, suo famigliare… Domiziano fu ucciso da un suo liberto… Settimio Severo morì di disgusto, lasciando un figlio che aveva attentato alla sua vita e che uccise poi il proprio fratello. Tutta la sua famiglia perì miseramente… Massimiano cadde trucidato dai propri soldati… Decio rimase sepolto in una palude… Gallo fu ucciso un anno dopo che aveva ordinato la persecuzione… Valeriano e Aureliano finirono di morte violenta… Caro, che si faceva chiamare dio, cadde incenerito dal fulmine. Numeriano suo figlio fu scannato dallo zio Apro; un altro figlio di Caro, da Diocleziano; Diocleziano terminò col veleno una vita divenutagli pesante o odiosa, una vita macchiata di orribili delitti… Massimiano Erculeo fu costretto a strangolarsi con le proprie mani… Galerio vide, come Antioco, la sua carne cadergli a brani, rosa dai vermi… Massimino Daia lasciò la vita tra spasimi atroci… Massenzio, sconfitto da Costantino, cadde nel Tevere e vi affogò… Licinio fu messo a morte… Tutti sanno come finì Giuliano l’Apostata… Quasi tutti gli eresiarchi finirono malamente e di morte inaspettata. Manete ebbe strappate le viscere dal corpo, per ordine del re di Persia… Montano s’impiccò… Alcuni Donatisti avendo gettato la santa Eucaristia ai cani, furono immediatamente messi in brani da quegli animali divenuti arrabbiati… Ario lasciò l’anima insieme con gl’intestini… Priscilliano fu decapitato per ordine del tiranno Massimo… Leone l’armeno, iconoclasta, fu assassinato in chiesa… Eraclio, fautore del monotelismo, fu colto da morte subitanea e spaventosa… Valente, ariano, fu vinto dai Goti e bruciato… Anastasio, partigiano di Eutiche, peri colpito dal fulmine. I vermi rosero la lingua del bestemmiatore Nestorio… Luterò morì soffocato nel suo letto, dopo una lauta cena, ed uno storico contemporaneo racconta che una frotta di diavoli, sotto sembianza di corvi, volarono attorno al suo corpo orribilmente gracchiando, e l’accompagnarono fino alla tomba… Zuinglio lasciò la vita in una battaglia. Calvino, divorato dai vermi, spirò bestemmiando… Enrico VIII, re d’Inghilterra, morì da disperato… Questi ed altri casi della morte spaventosa dei grandi peccatori stanno registrati nella Storia Ecclesiastica; del resto la propria esperienza può avere insegnato a ciascuno quanto riesca disgraziata in generale la morte dei malvagi induriti nel male.
  8. La memoria dei peccatori finisce nella maledizione. — « Il loro ricordo si è spento col rumore che destò la loro morte » (Psalm. IX, 7), dice il profeta. E in altro luogo così parla all’empio: «Iddio ti distruggerà per sempre; ti schianterà e ti porterà via dalla tua casa; ti sradicherà dalla terra dei viventi » Psalm. LI, 5). « Il Signore, leggiamo nella Sapienza, si riderà degli empi. Cadranno disonorati e diventeranno oggetto di obbrobrio tra i morti in eterno. Il Signore li stritolerà nel loro orgoglio fattosi muto e li strapperà dalla loro base; gemeranno oppressi da mali e il loro nome sparirà dalla memoria degli uomini » (Sap. IV, 18-19). « La memoria del giusto, dice il Savio, vivrà tra le lodi; il nome degli empi marcirà nell’infamia » (Prov. X, 7). Il nome dell’empio, la sua gloria e la sua fama spandono fetore di morte; avrà per sua porzione l’oblio e il disprezzo. Il loro nome cadrà infracidito, cioè sarà calpestato e scomparirà come tronco secco e tarlato divelto dal turbine e gettato lungo la pubblica strada. Non essendo condita del sale della virtù e della saggezza divina, la loro fama si corrompe, e si attirerà l’esecrazione e la maledizione universale. La gloria temporale degli empi si oscura e svanisce; di modo che gli uomini, quando se ne parla, li biasimano, li straziano, li nominano con orrore… «Vi sono di quelli, dice l’Ecclesiastico, di cui non si conserva memoria; perirono come se non fossero mai esistiti, nacquero ed è come se non avessero mai veduto la luce; e i figli degli empi dividono la sorte dei padri loro » (Eccli. XLIV, 9)… Detestati in vita, aborriti in morte, saranno ancora maledetti al di là del sepolcro.
  9. Chi vive lontano da Dio muore in sua disgrazia. — « Già sovente l’ho detto, scriveva S. Paolo ai Filippesi, ed ora piangendo lo ripeto: vi sono molti che vivono da nemici della croce di Gesù Cristo; molti la cui fine é la perdizione, i quali adorano il ventre e mettono la loro gloria in ciò che forma il loro disonore e altro non gustano che le cure terrene » (Philipp. III, 18-19). « Se non temete il peccato, scrive S. Agostino, temete la morte, perché il peccato consumato genera la morte. Se non temete il peccato, temete le conseguenze del medesimo, vi spaventi l’abisso al quale vi conduce. Il peccato è dolce, ma è amara la morte nel peccato. Questa è la disgrazia degli uomini, che morendo lasciano gli oggetti per possedere i quali si erano abbandonati al peccato, ed altro non portano con sé che il peccato il quale li brucerà in eterno ». Strana illusione dei peccatori! Essi non badano che il piacere del peccato, di cui vorrebbero godere in eterno, sfugge loro subito; e che il castigo del peccato, al quale vorrebbero sottrarsi, non si allontanerà mai da loro!… Di essi dice il Salmista: «Le nazioni sprofondarono nell’abisso di morte che esse medesime si sono scavate; il loro piede fu colto al laccio che esse medesime avevano teso… Gli empi siano precipitati nell’inferno insieme con tutte le genti che dimenticano Dio » (Psalm. IX, 15, 17). « Ecco che quelli i quali si allontanano dal Signore, periranno; e saranno travolti nell’abisso di perdizione » (Id, LXXII, 26); (LIV, 24). «La giustizia divina, secondo l’osservazione di S. Agostino, si vendica del peccatore permettendo che, avendo egli dimenticato Iddio in vita, dimentichi se stesso in morte ». I disgraziati andranno dicendo sul letto di morte: « Noi non abbiamo voluto dare nessun segno di virtù nei giorni della nostra vita ed eccoci ora. divorati dalla nostra malvagità» (Sap. V, 13). Ascoltiamo dunque l’avviso dell’Ecclesiaste, e « premuniamoci contro il giorno cattivo » (VII, 15), schivando il male e facendo il bene secondo la regola del profeta (Psalm.. XXXVI, 27). Guardiamoci dall’imitare quel cieco peccatore di cui il medesimo profeta scrive, che « non ha voluto comprendere per non essere obbligato a impiegarsi in buone opere» (Id. XXXV, 3).

 

GIURISDIZIONE EPISCOPALE e la SEDE ROMANA

Tonsura

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In risposta alle sette F.T. (False tradizionali): nessuna Tonsura = nessun prete cattolico!

Secondo i canoni 107 e 108 del C.J.C., decreti di legge divina, c’è una netta distinzione tra laici e clero. Questa distinzione è contrassegnata dall’ingresso nello stato clericale. Questa entrata garantisce la “vocazione” di un candidato al sacerdozio ad un Vescovo legittimo in comunione con il Pontefice Romano, ed il cui Seminario sia stato eretto con ordinanza dello stesso Pontefice e con l’approvazione della Santa Sede. Il rito della tonsura è solo un rito. Non si tratta di un ordine che comporti la necessità della trasmissione apostolica. Il rev. Charles Augustine, nel suo “Commentario di diritto canonico” afferma che la tonsura è chiaramente un atto giurisdizionale che deriva interamente dalla facoltà giurisdizionali del Vescovo. Un vescovo che non ha mai ricevuto tale giurisdizione non può esercitarlo per conferire la tonsura. Senza tonsura, un individuo non può diventare un chierico e solo i chierici sono in grado di essere ordinati, (canoni 108 [qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur]; 118): solo i sacerdoti possono diventare pastori e ottenere un ufficio, (canoni 154, 453). Non c’è nessun “tradizionalista” [Nota: i nemici più accaniti del “vero” Papato in esilio], intruppato in fraternità, istituti e pseudo-chiesette varie, o agente da “cane sciolto” liberamente scorrazzante, che oggi possa vantare una missione con “Giurisdizione canonica” e facoltà speciali ricevuta da un Vescovo consacrato sotto Papa Pio XII, l’ultimo Papa validamente eletto che abbia potuto esercitare liberamente il suo ufficio; così tutti questi attuali pretesi, sedicenti “vescovi”, innegabilmente mancano di giurisdizione, che solo può derivare loro dal Romano Pontefice (Papa Pio XII in “Mystici Corporis” e “Ad Sinarum Gentum“).

Infatti “… lui [il S.P. Papa Pio XII] ha insegnato per certo [ancora una volta ai duri di cervice – n.d.r.] che il Vicario di Cristo sulla terra è l’ unico dal quale tutti gli altri Pastori nella Chiesa cattolica ricevono direttamente la loro competenza e la loro missione .’ …

Monsignor Alfredo Ottaviani, cardinale del Santo Uffizio, dichiarava che questo insegnamento… “deve ora essere osservato come interamente ridefinito con certezza, a motivo di ciò che ha detto il Papa Pio XII.”- [fr. Joseph C. Fenton, vero teologo cattolico, 1949.

È peccato mortale: l’ “elusione” e la violazioni della legge sul mandato papale.

Greg. magno

 “Preferirei piuttosto essere condotto alla morte, che ricevere il Sacramento della Comunione dalla mano di un eretico”.  (Papa San Gregorio Magno, Padre e Dottore della Chiesa).

 I pseudo-traditionalisti/sedevacantisti sono sordi al fatto che il Papa Pio XII abbia condannato le “consacrazioni” prive di Mandato papale – anche per “gravi emergenze” o per un presunto, così detto, “stato di necessità”.

Pio XII in Ad Apostolorum Principis non ha riconosciuto valide le consacrazioni senza mandato papale “anche” nel caso di supposta emergenza, adducendo il pretesto che s’era ritenuto “lecito nei secoli precedenti”. Vedere Pio XII: enciclica sul crimine delle consacrazioni imposte senza mandato papale, promulgata il 29 giugno 1958!

Questo insegnamento infallibile di Pio XII stronca, annientandoli col Magistero della Chiesa, i gruppi eretici che, con falsi e pretestuosi sofismi, cercano pateticamente di giustificare il loro reato scismatico nel consacrare vescovi senza mandato pontificio, sostenendo che tale pratica si fosse verificata in passato, “nei secoli precedenti”!

Tentare di consacrare un vescovo senza Mandato Pontificio fa incorrere nella scomunica “ipso facto” (1) (automatica) latae sententiae (2) per il (falso) consacrato ed il consacrante. Questo significa che la scomunica avviene nel momento stesso della tentata consacrazione sacrilega: l’atto stesso comporta la pena della scomunica.

(1) ipso facto: non è necessaria un’accusa formale o altra prova per determinarne la colpevolezza.

(2) latae sententiae: è una scomunica che solo il Papa (vero) può rimuovere!

La censura più severa (la pena di scomunica): lo scomunicato non può partecipare al culto pubblico né ricevere il Corpo di Cristo o uno qualsiasi dei sacramenti. Inoltre, se egli sia un chierico, gli è proibito di amministrare un rito sacro o di esercitare un atto di autorità spirituale. Questa condanna (scomunica) si applica estendendosi a a tutti coloro che appartengono o sostengono e partecipano agli atti sacrileghi di queste sette scismatiche antipapali. La chiesa dichiara lo scisma stesso, essere un’eresia!

“Tale dovrebbe essere la nostra sottomissione alla Chiesa, che se apparisse visibile una cosa bianca, che Essa aveva dichiarato nero, noi dovremmo ritenerla nera. (S. Ignazio di Loyola, “Esercizi spirituali”)

 “Noi dovremmo costantemente ringraziare il Signore per averci concesso il dono della vera fede, associandoci come figli della Santa Chiesa Cattolica. Quanti sono gli infedeli, gli eretici e gli scismatici che non godono la felicità della “vera” fede! La terra è piena di costoro che sono tutti persi!” Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, dottore della Chiesa.

Giurisdizione episcopale e la sede romana di p. Fenton

Da:

American Ecclesiastical Review

Vol. CXX, gennaio-giugno 1949

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Uno dei contributi più importanti alla sacra teologia negli ultimi anni è quello che riguarda l’insegnamento del Santo Padre sull’origine immediata della giurisdizione episcopale nella Chiesa cattolica. Nella sua grande enciclica Mystici corporis, pubblicata il 29 giugno 1943, il Papa Pio XII ha parlato del potere ordinario della giurisdizione dei Vescovi cattolici come qualcosa che viene “conferito su di loro direttamente” dal sovrano Pontefice. [1] Più di un anno prima della pubblicazione della Mystici corporis il Santo Padre ha portato la stessa verità nella sua allocuzione pastorale per i parroci e i predicatori quaresimali di Roma. In questo discorso ha insegnato che il Vicario di Cristo sulla terra è quella da cui tutti gli altri pastori nella Chiesa cattolica “ricevono immediatamente la loro giurisdizione e la loro missione.” [2] . – Nell’ultima edizione della sua opera classica, Institutiones iuris publici ecclesiastici, Monsignor Alfredo Ottaviani dichiara che questo insegnamento, che precedentemente era considerato come “probabilior” o anche come “communis,” ora debba essere ritenute come interamente certo a motivo di ciò che Papa Pio XII ha affermato. [3] La tesi che deve essere accettata e insegnata come certa è un elemento estremamente importante nell’insegnamento cristiano circa la natura della vera Chiesa. La negazione o anche la sola negligenza di questa tesi, inevitabilmente impedirà un’accurata ed adeguata comprensione teologica della funzione di nostro Signore come Capo della Chiesa e dell’unità visibile del Regno di Dio sulla terra. Nel definire questa dottrina, conferendole lo status di istruzione “sicuramente certa”, il Santo Padre ha tratto il lavoro della sacra teologia.  – La tesi che vescovi derivano il loro potere di giurisdizione immediatamente dal Sommo Pontefice non è affatto un insegnamento nuovo. Nel suo breve Super soliditate, rilasciato, il 28 novembre 1786 e diretto contro gli insegnamenti del canonista Joseph Valentine Tony, Papa Pio VI ha aspramente censurato il Tony per gli attacchi insolenti di quell’autore sull’insegnamento secondo il quale il romano Pontefice è colui “dal quale i Vescovi stessi derivano la loro autorità” [4]. Papa Leone XIII, nella sua enciclica “Satis cognitum”, datata 29 giugno 1896, ha messo in evidenza un punto fondamentale in questo insegnamento quando ha ribadito, con riferimento a quei poteri che gli altri governanti della Chiesa tengono in comune con San Pietro, l’insegnamento del Papa San Leone I secondo il quale “tutto ciò che Dio aveva dato a questi altri, lo aveva dato attraverso il Principe degli Apostoli. [5]. – Simile insegnamento è enunciato esplicitamente in una comunicazione della Chiesa Romana del Papa S. Innocenzo I, nella sua lettera ai Vescovi africani, rilasciata il 27 gennaio 417. Questo grande Pontefice ha dichiarato che “l’episcopato stesso e tutta la potenza di questo nome” provengono da San Pietro. [6] la dottrina proposta da Papa San Innocenzo ero abbastanza familiare alla gerarchia africana. Era stata sviluppata e insegnata già dai predecessori di coloro ai quale scrisse, nella prima spiegazione sistematica ed estesa dell’Episcopato della Chiesa cattolica. Verso la metà del terzo secolo St Cipriano, il martire – vescovo di Cartagine, aveva elaborato il suo insegnamento sulla funzione di San Pietro e della sua “cattedra” come base dell’unità della Chiesa. [7] S. Optatus, vescovo di Milevi, ed un eccezionale difensore della Chiesa contro gli attacchi dei Donatisti, aveva scritto, intorno all’anno 370, che la “cattedra” di Pietro era la sede verso cui “l’unità dovesse essere mantenuta da tutti,” [8] e che, dopo la sua morte, Pietro aveva “da solo ha ricevuto le chiavi del Regno dei cieli, che dovevano essere consegnate anche (communicandas) per gli altri.” [9] Durante gli ultimi anni del quarto secolo Papa San Siricio aveva asserito l’origine Petrina dell’Episcopato nella sua lettera, Cum in unum, quando designava il Principe degli Apostoli come colui “Da cui l’apostolato e l’episcopato in Cristo derivavano la loro origine.” [10] ed ha introdotto questo concetto nel suo scritto come qualcosa di cui, coloro ai quali era stata indirizzata la sua epistola, avevano perfetta familiarità. Questo era ed è rimasto l’insegnamento tradizionale e comune della Chiesa cattolica. La tesi che vescovi derivano il loro potere di giurisdizione immediatamente dal romano Pontefice, anziché immediatamente da nostro Signore stesso, ha avuto una storia lunga e tremendamente interessante nel campo della teologia scolastica. San Tommaso d’Aquino ha citato nei suoi scritti, senza, tuttavia, dilungarsi eccessivamente [11] due altri scolastici medievali eccezionali, Richard di Middleton [12] e Durandus [13], seguendo il loro esempio. Il trattato teologico di eccezionale valore pre-tridentino sulla Chiesa di Cristo, la Summa de ecclesia del Cardinale John de Turrecremata è esaminato la questione nei minimi dettagli. [14] Turrecremata ha elaborato la maggior parte degli argomenti che i teologi successivi hanno poi utilizzato per dimostrare la tesi. Tommaso de Vio, cardinale Cajetano, ha contribuito molto allo sviluppo dell’insegnamento nel periodo immediatamente precedente al Concilio di Trento. [15]

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“Di gran lunga la fonte più importante della dottrina riaffermata  da Papa Pio XII è da considerarsi il Concilio di Trento…”

Durante il Concilio di Trento, la tesi è stata discussa dagli stessi padri conciliari. [16] il più forte La presentazione di gran lunga più vigorosa della dottrina in ultimo definita dal Papa Pio XII, è stata fatta nel Concilio di Trento del grande teologo gesuita, James Laynez. [17]. Su diversi argomenti, quelle di Laynez in: “quaestiones, De origine jurisdictionis episcoporum e De modo quo compete un summo pontifice in episcopos derivi”, rimangono le migliori fonti di informazione teologiche sulle relazioni degli altri Vescovi della Chiesa cattolica al Romano Pontefice fino ad oggi.Durante il secolo dopo il Concilio di Trento, tre dei teologi scolastici classici hanno scritto magnifiche spiegazioni con prove della tesi che l’autorità episcopale nella Chiesa di Dio deriva immediatamente dal Vicario di Cristo sulla terra. S. Roberto Bellarmino ha trattato la questione con la sua abituale chiarezza e certezza, [18] utilizzando un approccio un po’ diverso da quello impiegato da Turrecremata e Laynez e più vicino a quella di Gaetano. Francis Suarez ha trattate la tesi “in extenso” nel suo Tractatus de legibuse impostando alcune spiegazioni che completano l’insegnamento del Laynez stesso. [19] Francis Sylvius, nel suo: “polemiche”, riassume i risultati dei suoi grandi predecessori in questo campo e ha compilato quella che rimane fino ad oggi probabilmente la più efficace e completa presentazione dell’insegnamento di tutta la letteratura scolastica. [20] Durante lo stesso periodo una trattazione molto breve ma teologicamente valida dello stesso argomento è stato dato dal portoghese francescano Francis Macedo nel suo Clavibus De Petri. [21] due dei principali teologi del sedicesimo secolo, il tomista, Dominic Soto [22] e Dominic Bannez, [23] ugualmente includono questo insegnamento nel loro “commentari.”. – Il Papa Benedetto XIV acclude una trattazione eccellente di questa tesi nella sua grande opera De synodo diocesana. [24]. Tra le autorità più recenti che hanno affrontato la questione in un modo degno di nota sono i due teologi gesuiti Dominic Palmieri [25] ed il Cardinale Louis Billot. [26]; pure il Cardinale Joseph Hergenroether tratta l’argomento in modo efficace e preciso nella sua grande opera “Chiesa cattolica e stato cristiano.” [27] – L’opposizione più importante alla tesi, come era prevedibile, è venuta dai teologi gallicani Bossuet [28] e Regnier [29] che hanno difeso la causa su questa questione. Anche altri, non infettati dal “virus” Gallicano, si sono opposti a questo insegnamento in tempi passati. Degni di nota tra questi avversari sono stati Francis de Victoria e Gabriel Vasquez. Victoria, sebbene fosse un insigne teologo, sembra avere male interpretato la questione in esame, immaginando che, in qualche modo, nell’insegnamento tradizionale fosse coinvolto l’implicazione che tutti i vescovi fossero stati collocati nella loro sede su indicazione di Roma. [30]. Vasquez, d’altra parte, è stato attratto da una teoria ora desueta, per cui le giurisdizione episcopale era assolutamente inseparabile dal carattere episcopale, e che l’autorità del Santo Padre sui suoi compagni vescovi nella Chiesa di Cristo deve essere spiegata dal suo potere di rimuovere o sostituire la materia o i soggetti sui quali tale competenza viene esercitata. [31] – L’insegnamento del Papa Pio XII sull’origine della giurisdizione episcopale, sicuramente non è un riaffermare che San Pietro e i suoi successori alla romana Sede hanno sempre nominato direttamente ogni altro vescovo all’interno della Chiesa di Gesù Cristo. Significa, tuttavia, che ogni altro vescovo che è l’ordinario di una diocesi, occupa la sua posizione con il consenso e a almeno la tacita approvazione della Santa Sede. Inoltre, significa che il vescovo di Roma può, secondo la costituzione divina della Chiesa stessa, rimuovere in casi particolari, la giurisdizione dei Vescovi e trasferirli ad altra giurisdizione. Finalmente sta a significare che ogni vescovo che non sia in Unione con il Santo Padre non ha alcuna autorità sui fedeli. – Questo insegnamento in alcun modo coinvolge la negazione del fatto che la Chiesa cattolica sia essenzialmente gerarchica e monarchica nella sua costruzione. Non sta d’altra parte nemmeno in conflitto con la verità che i Vescovi residenziali hanno giurisdizione ordinaria, piuttosto che una giurisdizione semplicemente delegata nelle loro chiese. In realtà è certamente la vera spiegazione dell’origine di tale giurisdizione ordinaria nei consacrati che governano le singole comunità dei fedeli, come successori degli Apostoli e come soggetti del Collegio apostolico. Vuol dire quindi che il potere di giurisdizione di questi uomini viene a loro dal nostro Signore, ma attraverso il suo Vicario sulla terra, nel quale soltanto la Chiesa trova il suo centro visibile di unità in questo mondo.

[Joseph Clifford Fenton: L’Università Cattolica d’America – Washington, D.C.1949.]

NOTE DI CHIUSURA:

[1] Cfr. l’edizione di NCWC, n. 42.

[2] Cfr. Osservatore Romano, 18 febbraio 1942.

[3] Cfr Institutiones iuris publici ecclesiastici, 3a edizione (Typis Polyglottis Vaticanis, 1948), I, 413.

[4] Cfr. DB, 1500.

[5] Cfr Codicis iuris canonici fontes, modificato dal cardinale Pietro Gasparri (Typis Polyglottis Vaticanis, 1933), III, 489 f. La dichiarazione del Papa San Leone si trova nel suo sermone sia nel quarto, che nel secondo anniversario della sua elevazione all’ufficio papale.

[6] DB, 100.

[7] Cfr Adhemar D’Ales, La theologie de Saint Cyprien (Paris: Beauchesne, 1922), pp. 130 ff.

[8] Cfr. Libri sesso contra Parmenianum Donatistam, II, 2.

[9] Cfr ibid., VII, 3.

[10] Cfr EP. V.

[11] S. Tommaso ha insegnato nel suo Summa contra gentiles, lib. IV, cap. 76, che, per preservare l’unità della Chiesa, il potere delle chiavi deve essere trasmesso, mediante Pietro, agli altri pastori della Chiesa. Gli scrittori successivi fanno anche riferimento al suo insegnamento della Summa Theologiae, in IIa-IIae, q. 39, art. 3, nel suo commento sulle sentenze di Pietro Lombardo, IV, Dist. 20, art. 4 e al suo commento al Vangelo secondo Matteo, in cap. XVI, n. 2, a sostegno della tesi che i vescovi derivano loro potere di giurisdizione immediatamente dal Sovrano Pontefice.

[12] di cfr Richard commento sulle condanne, lib. IV, Dist. 24.

[13] Cfr D. annulipes a Sancto Porciano Ord. Praed. et Meldensis Epiccopi nei libri di Petri Lombardi sententias theologicas IIII (Venezia, 1586), lib. IV, Dist. 20, d. 5, n. 5, p. 354.

[14] Cfr Summa de ecclesia (Venezia, 1561), lib. II, capitoli 54-64, pp. 169-188. Tesi di Turrecremata sono identiche a quelle stabilite dal Papa Pio XII, anche se la sua terminologia è diverso. Il Santo Padre parla dei Vescovi che ricevono il loro potere di giurisdizione “immediatamente” dalla Santa Sede, cioè, dal nostro Signore attraverso il sovrano Pontefice. Turrecremata, d’altra parte, parla dei Vescovi come riceventi il loro potere di giurisdizione “mediatamente” o “immediatamente” del Santo Padre, cioè, da lui direttamente o da un altro il potere di agire nel suo nome. Di [15] Cf. Cajetan de comparatione auctoritatis Papae et concilii, cap. 3, nella edizione di p. Vincent Pollet della sua Scripta theologica (Roma: The Angelicum, 1935), I, 26 f.

[16] Cfr Sforza Pallavincini Histoire de concile de Trente (Montrouge: Migne, 1844), lib. XVIII, capitoli 14 ff; Lib. XXI, capitoli 11 e 13, II, 1347 ff; III, 363 ff; Hefele-Leclercq, Histoire des conciles(Parigi: Letouzey et Ane, 1907 ff), IX, 747 ff; 776 ff.

[17] nell’edizione di Hartmann Grisar di Laynez’ Disputationes Sebastian (Innsbruck, 1886), I, 97-318.

[18] Cfr. De Romano Pontifice, lib. IV, capitoli 24 e 25.

[19] Cfr. Lib IV, cap. 4, in Theologiae cursus completus (MTCC) XII di Migne, note di Suarez FF. 596 su questa materia nel suo trattato De Summo Pontifice nel suo Opus de triplici virtute theologica, De fide, tratto. X, sezione I. [20] Cfr. lib. IV, q. 2, art. 5, Opera omnia (Anversa, 1698), V, 302 ff.

[21] Cfr. clavibus De Petri (Roma, 1560), Lib. I, cap 3, 36 pp. ff.

[22] Cfr. In quartam sententiarum (Venezia, 1569), Dist. 20, d. 1, art. 2, 4, I, 991 conclusio.

[23] Cf. Scholastica commentaria in secundam secundae Angelici Doctoris D. Thomae (Venezia, 1587), in d. 1, art. 10, dub. 5, concl. 5, colonne 497 ff. [24] Cfr. In Lib. I, cap. 4, n. 2 ff, in MTCC, XXV, 816 ff.

[25] Cfr Tractatus de Romano Pontifice (Roma, 1878), 373 ff.

[26] Cfr Tractatus de ecclesia Christi, 5a edizione (Roma: l’Università Gregoriana, 1927) I, 563 ff.

[27] Cf. Chiesa cattolica e stato cristiano (Londra, 1876), I, 168 ff.

[28] Cfr Defensio declarationis cleri Gallicani, lib. VIII, capitoli 11-15, nelle Oeuvres complètes (Paris, 1828), XLII, 182-202.

[29] Cfr Tractatus de ecclesia Christi, pars. II, sez. I, nel MTCC, IV, 1043 ff. [30] Cfr. Relectiones undecim, in rel. II, De potestate ecclesiae (Salamanca, 1565), pp 63 ff. [31] Cfr. In primam secundae Sancti Thomae (Lyons, 1631), II, 31.

“È necessario per la salvezza che tutti i fedeli di Cristo siano soggetti al Romano Pontefice.” (Concilio Lateranense V)