Denunciare i lupi!!
- Tommaso d’Aquino insegna l’obbligo per un cattolico
di denunciare i peccatori:
Per la pubblica denunzia dei peccati dobbiamo distinguere. Infatti i peccati sono o pubblici od occulti. Se sono pubblici non si deve provvedere soltanto al colpevole perché diventi più onesto, ma anche agli altri che sono a conoscenza del peccato perché non ne siano scandalizzati. Perciò questi peccati devono essere rimproverati pubblicamente, stando all‘esortazione dell‘Apostolo [1 Tm V, 20]: «Quelli che risultano colpevoli riprendili alla presenza di tutti, perché anche gli altri ne abbiano timore»; parole queste che, secondo S. Agostino [ De verbo. Dom. xvi, 7.] si riferiscono ai peccati pubblici.
Se invece si tratta di peccati occulti, allora valgono le parole del Signore: «Se il tuo fratello commette una colpa contro di te» (Matteo, XVIII,15): poiché quando uno offendesse te pubblicamente davanti agli altri, allora non peccherebbe solo contro di te, ma anche contro gli altri, turbandoli. Siccome però anche con i peccati occulti si può predisporre l’offesa di altri, dobbiamo qui suddistinguere. Infatti ci sono dei peccati occulti che causano al prossimo un danno, corporale o spirituale: quando uno, p. es., tratta segretamente la consegna della città al nemico; oppure quando un eretico privatamente distoglie i credenti dalla fede. E poiché in tal caso chi pecca segretamente non pecca solo contro di te, ma anche contro gli altri, bisogna subito procedere alla denunzia, per impedire tale danno: a meno forse che uno non fosse fermamente persuaso di poterlo impedire con un’ammonizione segreta. (Summa, II-II, q. 33, art. 7.) .